Corte costituzionale

Ordinanza n. 1025/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma

primo, 195, comma primo e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e successive

modificazioni, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1986 dal Pretore di Tirano nel

procedimento penale a carico di Spaletta Fernando Attilio, iscritta

al n. 763 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno

1987;

2) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dal Pretore di Tirano nel

procedimento penale a carico di Besseghini Pietro Martino, iscritta

al n. 764 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze di identico tenore, indicate in

epigrafe, il Pretore di Tirano dubita, in riferimento all'art. 3

Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 183, primo

comma, 195, primo comma e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U.

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103 - in quanto assoggettano a

sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di

impianti radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della

sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena è prevista

per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per

trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata non

fondata con la sentenza n. 237/84 - e poi manifestamente infondata

con le ordd. nn. 23, 77, 294/85, 91/86, 35, 166/87 e 282/88 - in base

all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene

invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,

assumendo la situazione anomala, e, ci si augura, temporanea,

determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del

1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola

generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione

e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla

concessione o all'autorizzazione governativa" e che non è stato

addotto alcun nuovo argomento atto ad indurre la Corte a modificare

la propria decisione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 183, comma 1°, 195, comma 1°, e 334 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in

epigrafe (r.o. nn. 763 e 764/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1025 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte