Sentenza n. 103/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre
1944, n. 347, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, promosso con
l'ordinanza 18 settembre 1956 del Pretore di Varallo Sesia, emessa nel
procedimento penale a carico di Malvestito Cesare ed altri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed
iscritta al n. 331 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'Avv. Aldo Dedin e il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con vari decreti penali il Pretore di Varallo Sesia condannava
Malvestito Cesare ed altri, imputati del delitto preveduto dallo art.
14 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, per avere posto in vendita
e venduto carne a prezzo superiore a quello fissato dal comitato
provinciale dei prezzi.
Contro tali decreti veniva proposta ritualmente opposizione
adducendosi, fra l'altro, la "incostituzionalità della norma'
contenuta nel citato art. 14, perché in contrasto con l'ultimo comma
dell'art. 41 della Costituzione".
Il Pretore, riuniti i procedimenti per definirli congiuntamente,
con ordinanza del 18 settembre 1956, disponeva la sospensione dei
medesimi e la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione
della suddetta questione di legittimità.
Nel provvedimento pretorile, a motivazione della determinazione
adottata, si rileva che gli imputati, opponendosi ai decreti penali di
condanna, hanno sollevato, in relazione all'art. 41 della Costituzione,
eccezione d'illegittimità del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896
nonché del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, dal quale i comitati dei
prezzi derivano i loro poteri; che l'art. 41 della Costituzione, dopo
avere affermato che l'iniziativa economica privata è libera, fa salvi
gli opportuni controlli, affinché essa sia indirizzata a fini sociali
e non si svolga con danno alla libertà e alla dignità umana; che nel
D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e nel D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n.
896, il potere di fissare i prezzi appare conferito al Governo senza
alcun limite e, comunque, all'infuori di alcuna delle ragioni
giustificative prevedute dalla Costituzione; che pertanto la eccezione
di illegittimità del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e,
conseguentemente, dell'art. 14 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n.
896, non è tale da potersi definire manifestamente infondata.
L'ordinanza, notificata agli imputati e al Presidente del Consiglio
dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del
12 gennaio 1957.
Nel giudizio avanti questa Corte si sono costituiti Malvestiti
Cesare, Jonfer Luigi, Chiocca Flaminio, Locca Delfino, Delzanno Benito,
Ferraris Francesco, Barberis Virgilio, Spruzzola Vito, Colombo
Battista, Crevaroli Carlo e Burla Giuseppe, i primi cinque qui
rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Wertmuller e Carlo Sequi,
in virtù di procura 22 gennaio 1957, comprensiva anche della elezione
di domicilio in Roma, presso lo studio dello Avv. Sequi, via Monte
Zebio, 24; gli altri, rappresentati anch'essi dai medesimi avvocati e
domiciliati elettivamente in Roma ugualmente in via Monte Zebio, 24, in
virtù di procura speciale 26 gennaio 1957.
Successivamente, i primi cinque associavano alla difesa l'avvocato
prof. Francesco Pierandrei e il Crevaroli l'Avv. Aldo Dedin.
È intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso,
come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa del Malvestito ed altri nelle deduzioni del 29 gennaio
1957 assume, in via preliminare, che la cennata ordinanza del pretore
di Varallo Sesia non sarebbe chiara in quanto, dopo avere preso in
esame nella motivazione i decreti del 1944 e del 1946, che
attribuiscono al C.I.P. i poteri disciplinati nel decreto del 1947, non
si occupa del decreto del 1946 e dichiara non manifestamente infondata
l'eccezione di illegittimità costituzionale relativamente ai soli due
decreti del 1944 e del 1947, senza rigettare l'eccezione relativa al
decreto del 1946 ed omettendo, in proposito, ogni motivazione.
La stessa difesa, nelle deduzioni su menzionate, impugna sotto
altro aspetto la costituzionalità dei D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363 e
D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, perché non ratificati dal
Parlamento, eletto nel 1948, entro un anno dalla sua entrata in
funzione, ai sensi degli artt. 3, primo comma, e 6 del D.L.L. 16 marzo
1946, n. 98.
La difesa, nelle stesse deduzioni, conclude "che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale:
a) del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e particolarmente degli
artt. 1, secondo comma, 3, 4 e 7;
b) del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, e particolarmente dell'art.
6;
c) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947,
n. 896, e particolarmente degli artt. 6, 9, 12, 14".
Nel merito la difesa del Malvestito rileva che, riferendosi il
terzo comma dell'art. 41 della Costituzione alla "legge", soltanto una
vera e propria delega legislativa poteva investire l'autorità
amministrativa dei poteri attribuiti, con i decreti legislativi del
1944 - 1947, ai comitati dei prezzi, cioè di poteri riservati
costituzionalmente al legislatore.
Che se poi, per evitare la censura di violazione dell'art. 41, si
dicesse che i comitati - prezzi fossero investiti di potestà
legislativa ed i loro atti fossero leggi delegate, i controversi
decreti legislativi non sfuggirebbero egualmente alla denunzia di
incostituzionalità, non avendo la delega che in essi sarebbe contenuta
i requisiti essenziali prescritti dall'art. 76 della Costituzione.
Ammesso tuttavia che all'autorità amministrativa possano essere
attribuiti dei poteri nella materia in esame, essi però non devono
identificarsi, quanto al contenuto, con lo stesso potere legislativo.
Il che invece sarebbe accaduto per i provvedimenti dei comitati
interministeriale e provinciali dei prezzi, atteso che attraverso la
disciplina dei prezzi stessi l'intera economia nazionale può essere
agevolmente manovrata.
Infatti, determinare un programma - come è prescritto dall'art. 41
della Costituzione - significherebbe predisporre un'attività con un
triplice ordine di limitazioni: di tempo, di oggetto, di fini.
Ma nei decreti legislativi in argomento non vi sarebbe alcuna di
tali limitazioni.
Non di tempo, perché al riguardo manca ogni accenno.
Non di oggetto, attesa la portata degli artt. 4 del D.L.L. n. 347
del 1944 e 6 del D.L.L. n. 363 del 1946, nonché la mancanza di ogni
disposizione, in proposito, nel D.L.C.P.S. n. 896 del 1947.
Non di fini, in quanto soltanto l'art. 1 del D.L.L. 19 ottobre
1944, n. 347, stabilisce, che "è istituito un comitato
interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei
prezzi".
Ma, a guardar bene, il coordinamento e la disciplina dei prezzi non
costituirebbero un fine, ma un mezzo. Invero, il fine dev'essere
l'utilità sociale, che il legislatore non può considerare in
astratto, ma deve disciplinare in concreto, tanto più quando delega
alla pubblica amministrazione il potere amplissimo di attuare codesta
disciplina.
La difesa del Malvestito rileva ancora che si dovrà esaminare se i
decreti n. 363 del 1946 e n. 896 del 1947 non debbano considerarsi
decaduti per mancata ratifica, ai sensi dell'art. 6 del D.L.L. 16 marzo
1946, n. 98, secondo il quale i provvedimenti legislativi emanati dal
Governo, deliberati "nel periodo della Costituzione e sino alla
convocazione del Parlamento, a norma della nuova Costituzione, devono
essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla
sua entrata in funzione", cioè entro l'8 maggio 1949.
Deve stabilirsi cioè se la ratifica, come sopra preveduta, doveva
intervenire entro il termine anzidetto o se, ad evitare la decadenza,
era sufficiente la semplice presentazione dei decreti al Parlamento per
la ratifica stessa.
E conclude nei termini su trascritti.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la sola garanzia richiesta
dall'art. 41 della Costituzione per gli interventi dello Stato atti a
disciplinare la iniziativa privata, nel campo della produzione intesa
lato sensu, è che i "programmi", cioè i piani, ed i controlli siano
previsti da apposite disposizioni di legge, non siano cioè direttive e
controlli arbitrariamente adottati dall'amministrazione. Ma tale
garanzia risulta soddisfatta allorché dalla legge sia stato
determinato il tipo o specie di programma o di controllo, senza che né
l'uno, né l'altro debbano essere regolati dalla legge stessa in ogni
parte o modalità. Il che sarebbe, del resto, nella specie praticamente
impossibile, data la esigenza di adeguare prontamente il vincolo ai
successivi mutamenti dei costi e della situazione economica e monetaria
(c. d. sistema del blocco elastico e manovrato).
Pertanto, avendo il legislatore del 1944 e del 1947 attribuito al
C.I.P. ed ai comitati provinciali la competenza alla emanazione di
provvedimenti amministrativi a carattere generale diretti, appunto, a
realizzare le finalità, fissate da esso stesso legislatore, del
coordinamento e della disciplina dei prezzi, non può ritenersi che
questo tipo di controllo sulla distribuzione di alcuni beni,
prestazioni e servizi di utilità generale non sia stato previsto dalla
legge e da questa direttamente attribuito, per quanto attiene al suo
concreto esercizio, agli organi esecutivi.
E così conclude: "Piaccia alla Ecc.ma Corte costituzionale
dichiarare che non sussiste la illegittimità costituzionale del D.L.L.
19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896,
in relazione all'art. 41 della Costituzione; di conseguenza dichiarare
le dette due leggi valide ed efficaci ad ogni effetto".
Nel termine stabilito dall'art. 10 delle norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte, sia la difesa del Malvestito che quella
del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno presentato ampie
memorie illustrative le quali possono così sintetizzarsi.
All'uopo vanno segnalati preliminarmente, raggruppandoli, taluni
rilievi della difesa del Malvestito; cioè, che con l'attuale
regolamentazione della materia possono ritenersi violati gli articoli
3, 23, 97 e 113 della Costituzione, oltre l'art. 41 cui fa espresso
riferimento l'ordinanza del Pretore di Varallo Sesia.
Il primo, in quanto vi sarebbe una lesione del principio di
eguaglianza dei cittadini, a danno o favore di determinate categorie di
soggetti, a seconda che i medesimi siano interessati alle merci o ai
servizi sottoposti o, viceversa, esclusi dai limiti di prezzo.
Il secondo, in quanto con il sistema attuale si potrebbe
determinare una imposizione tributaria in via mediata; nei confronti,
cioè, di quelle categorie alle quali si impone un prezzo massimo molto
contenuto.
L'art. 97, in quanto nei ripetuti decreti legislativi mancano,
riguardo al funzionamento dei comitati - prezzi, le regole procedurali
e le garanzie necessarie affinché le funzioni demandate a detti organi
siano svolte in maniera più adeguata e completa.
Potrebbe ritenersi violato, infine, l'art. 113 - ove i
provvedimenti dei comitati prezzi si considerassero atti amministrativi
in quanto, i medesimi non essendo motivati, sarebbe pressoché
impossibile, nei loro confronti, l'esercizio della garanzia
giurisdizionale specialmente per il vizio di eccesso di potere nelle
sue varie forme.
Ribadisce poi la difesa del Malvestito che il terzo comma dell'art.
41 va interpretato nel senso che la legge, nel determinare i programmi
e i controlli, individua anche i fini sociali, in rapporto ai quali i
primi vengono fissati, affinché agli organi competenti anch'essi
legislativamente preveduti - venga offerto un preciso criterio o canone
direttivo secondo il quale svolgere la propria azione. La legislazione
limitativa sui prezzi, invece, non determinerebbe alcun programma e non
individuerebbe i fini sociali.
Passando poi ad esaminare la natura giuridica dei provvedimenti -
prezzi, la difesa del Malvestito prende in considerazione sia l'ipotesi
che a detti provvedimenti si riconosca il carattere di atti
amministrativi, sia l'ipotesi secondo la quale tratterebbesi di atti
che, pur emanati dall'esecutivo, sono sostanzialmente legislativi.
Si rileva che, nel primo caso, si avrebbe la cennata violazione
degli artt. 97 e 113 della Costituzione, ma che anche nel secondo caso
sarebbe lecito dubitare della validità dei ripetuti provvedimenti.
Si esclude, infatti, che questi, come atti legislativi, possano
essere considerati "leggi delegate" per quanto è stato detto nelle
deduzioni.
Si esclude, altresì, che possano essere considerati "regolamenti
delegati" in senso proprio, perché nella specie mancherebbe una
delega, sia esplicita che implicita, all'amministrazione per
l'esercizio di una competenza propria del potere legislativo.
Si pone in rilievo, infine, che i ripetuti provvedimenti, quali
atti sostanzialmente legislativi, potrebbero essere considerati
soltanto "regolamenti ministeriali". Più specificamente,
apparterrebbero alla categoria di quei regolamenti ministeriali, che
contengono norme giuridiche le quali superano l'ambito regolamentare in
senso proprio, esplicando la loro potestà disciplinatrice nei
confronti di materie coperte da "riserva di legge". Riserva la quale,
rispetto alle autonomie private, non opera solo nel senso che
esclusivamente una norma primaria, di legge formale, può regolare una
determinata materia, ma altresì nel senso che è necessaria
l'attribuzione di una esplicita potestà alla amministrazione affinché
questa possa incidere, con provvedimenti concreti, nelle sfere private
dei diversi soggetti.
Ma poiché la emanazione dei provvedimenti in parola non deriva
dalla attribuzione di una siffatta potestà agli organi che li
deliberano, ne consegue - si conclude - che anche per questa via tali
provvedimenti devono ritenersi illegittimi.
Si pone altresì in rilievo, che il blocco dei prezzi sorse in
Italia con il R.D.L. 5 ottobre 1936, n. 1746, e che il D.L.L.
dell'ottobre 1944, istitutivo del comitato interministeriale e dei
comitati provinciali dei prezzi, si inserisce nel sistema nato nel 1936
e perfezionato durante la guerra "per gli scopi contingenti propri del
periodo bellico".
Ciò posto, si domanda se possa dirsi conforme alle prescrizioni
contenute nell'art. 41 della Costituzione la perpetuazione di un
sistema ispirato a siffatti scopi. Ed invero se tale disposizione
tassativamente prescrive che i controlli sull'attività economica sono
consentiti solo se preordinati a certi fini sociali valutati dal
legislatore (ancorché implicitamente enunciati), ne deriverebbe
l'impossibilità di perpetuare certi controlli, quando gli scopi per
cui furono costituiti sono cessati: se nuovi fini si prospettano, essi
impongono una nuova valutazione ad opera del legislatore.
In conseguenza di tutto quanto innanzi esposto, la difesa del
Malvestito ed altri insiste nelle conclusioni spiegate con l'atto di
deduzione 29 gennaio 1957.
Per quanto attiene alla memoria presentata dall'Avvocatura generale
dello Stato, in essa preliminarmente si rileva che nessun accenno è
fatto al D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, nella ordinanza del Pretore e,
ciononostante, il Malvestito ha chiesto la dichiarazione di
incostituzionalità anche dell'art. 6 del cennato decreto. Ed ha
chiesto la medesima dichiarazione in ordine a determinati articoli
degli altri due decreti, articoli non specificati nell'ordinanza
stessa, che si riferisce genericamente ai soli decreti.
Ciò premesso si conclude che la questione in pratica ed, in
particolare, nel caso concreto, appare di scarsa rilevanza di fronte al
potere spettante alla Ecc.ma Corte, ed espressamente ad essa
riconosciuto dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di prendere
in esame, d'ufficio e per proprio conto, la legittimità costituzionale
delle disposizioni legislative che si trovino in rapporto di così
stretta ed intima connessione con quelle espressamente impugnate e
rimesse al giudizio della Corte, che dalla declaratoria di
illegittimità di queste ultime non possa non necessariamente derivare
anche la declaratoria di illegittimità delle prime.
Si sottolinea, poi, che l'obbligo sancito dall'art. 6 del D.L.L.
16 marzo 1946, n. 98, riguarda soltanto il D.L.C.P.S. n. 896 del 1947
e che tale obbligo deve ritenersi soddisfatto con la presentazione al
Parlamento del provvedimento per la ratifica entro l'anno. E poiché
ciò è avvenuto, infondato è l'assunto della difesa del Malvestito
con cui si chiede la decadenza dei decreti del 1946 e del 1947 per
mancata ratifica.
Nel merito l'Avvocatura osserva che, analizzando l'art. 41, terzo
comma, della Costituzione, appare chiaro come i programmi, che devono
essere determinati con legge, altro non possono essere, nel campo
economico, che le direttive programmatiche dello Stato in una economia
controllata, per indirizzare l'azione dei privati e le iniziative dello
Stato nel campo della produzione dei beni e dei servizi.
Correlativa alla previsione dei "programmi" è la previsione dei
"controlli" che, nel campo della produzione e dello scambio, servono a
porre lo Stato in condizione di accertare se le direttive contenute nei
programmi siano eseguite.
Al riguardo, la garanzia richiesta dall'art. 41 per gli interventi
dello Stato - non solo possibili ma obbligatori - atti a disciplinare
l'iniziativa privata nel campo della produzione intesa lato sensu, è
che i programmi ed i controlli siano previsti da apposite disposizioni
di legge.
Ma in questa determinazione, che è, poi, una predeterminazione in
astratto del programma in senso generale e del tipo o specie di
controllo, si esaurisce la garanzia costituzionale dello art. 41 quanto
alla "riserva di legge".
In particolare - continua l'Avvocatura - non è scritto nell'art.
41, né può desumersi in nessun modo dalla interpretazione dello
stesso, che la legge debba regolare in ogni sua parte o modalità
l'intervento dello Stato nel campo della produzione e dello scambio, il
che sarebbe praticamente impossibile. Né, tanto meno, che se la legge
stessa vuole concedere, in questa materia, attribuzioni di carattere
amministrativo al potere esecutivo, debba queste stesse attribuzioni
circoscrivere in un triplice ordine di limiti - di tempo, di oggetto,
di fini - a somiglianza di quanto è prescritto dall'art. 76 della
stessa Costituzione per la delega legislativa.
Esaminata poi analiticamente la genesi dei decreti legislativi in
questione, l'Avvocatura pone in rilievo che è stata la stessa legge a
prevedere direttamente ed a regolare nelle linee essenziali e
fondamentali la disciplina ed il controllo dei prezzi delle merci e dei
servizi ritenuti di pubblica necessità o di pubblico interesse.
Invero, ove si consideri il provvedimento fondamentale del 1944
circa i poteri del comitato interministeriale prezzi e dei comitati
provinciali (poteri che non apparvero sostanzialmente modificati per
effetto dei decreti nn. 363 del 1946 e 896 del 1947), si vede come è
lo stesso legislatore che, per lo scopo espressamente dichiarato del
"coordinamento e della disciplina dei prezzi" (D.L.L. 19 ottobre 1944,
n. 347: art. 1), ha direttamente previsto e stabilito il programma e
la specie di controllo dello Stato in questo settore dell'economia.
Anche la materia, cioè l'oggetto di questo controllo, è stato
direttamente previsto dallo stesso legislatore e chiaramente
individuato nell'art. 1 del D. L. del 1944: "la determinazione dei
prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio... nonché i prezzi
dei servizi e delle prestazioni".
Specifica, infine, l'Avvocatura dello Stato, i limiti che
l'attività dei ripetuti comitati incontra e che sarebbero costituiti:
a) dallo scopo espressamente dichiarato dal legislatore come
finalità della istituzione e della attività del C.I.P., cioè il
coordinamento e la disciplina dei prezzi (cfr. D.L.L. 19 ottobre 1944,
n. 347, art. 1); sicché l'azione amministrativa che violasse quello
scopo o, comunque, da esso deviasse, si presterebbe ad essere
censurata, attraverso il ricorso alle normali garanzie di giustizia
amministrativa poste a tutela degli interessi legittimi;
b) dal meccanismo proprio della funzione del C.I.P., che consiste
essenzialmente nell'adeguare il vincolo stabilito dalle originarie
norme sul blocco rigido dei prezzi ai successivi mutamenti dei costi e
della situazione economica e monetaria, secondo il sistema del c.d.
blocco elastico e manovrato. E di questa operazione di adeguamento i
termini non sono certamente fissati ad arbitrio od a capriccio di chi
deve, per legge, adempiervi;
c) dalla stessa speciale composizione sia del C.I.P. che dei
comitati provinciali, costituiti, il primo, dai Ministri preposti ai
ministeri finanziari ed economici e da tre esperti; i secondi da
rappresentanti designati da tutte le categorie interessate alla
produzione ed allo scambio delle merci e dei servizi.
Ciò posto, così formula l'Avvocatura le proprie conclusioni: "Si
insiste nelle conclusioni di cui all'atto d'intervento 18 ottobre 1956,
con la modifica circa la declaratoria di validità ed efficacia anche
del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, per la eventualità che la Ecc.ma
Corte ritenga di esaminare la questione ad esso relativa, proposta
nelle deduzioni del patrocinio degli imputati".
Nella pubblica udienza del 7 marzo la difesa delle parti ha
illustrato i rispettivi scritti difensivi.
La difesa del Malvestito ed altri ha rinunziato alla pregiudiziale
riguardante la illegittimità costituzionale del D.L.L. 23 aprile 1946.
n. 363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, per essere
decaduti, per mancata ratifica del Parlamento, ai sensi dell'art. 6 del
D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98.
Il ricorso è stato mandato in rilettura nell'udienza pubblica
dell'8 maggio 1957.
Nella fase di rilettura della causa, la difesa del Malvestito ed
altri ha depositato il 24 aprile 1957, nella cancelleria di questa
Corte, postilla ulteriormente illustrativa delle precedenti deduzioni e
in replica alle osservazioni del patrocinio dello Stato; insistendo in
modo particolare sulla violazione della "riserva di legge" richiesta
dall'art. 41 della Costituzione in punto di determinazione legislativa
dei controlli dei prezzi. Considerato in diritto :
La difesa del Malvestito ed altri, rileva, in via preliminare, che
per quanto l'ordinanza 18 settembre 1956 del Pretore di Varallo Sesia
abbia dichiarato "non manifestamente infondata" la questione di
legittimità costituzionale soltanto per i decreti legislativi 19
ottobre 1944, n. 347, e 15 settembre 1947, n. 896, la questione di
legittimità deve proporsi anche nei confronti del D.L.L. 23 aprile
1946, n. 363.
L'assunto non ha fondamento.
Risulta che il Pretore, nella motivazione dell'ordinanza, ha
precisato, correggendo un errore materiale di indicazione del
provvedimento impugnato in cui era incorsa la difesa della parte, che
la eccezione di illegittimità costituzionale da questa sollevata va
riferita al D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e al D.L.C.P.S. 15
settembre 1947, n. 896, quali fonti da cui "il potere di fissare i
prezzi appare conferito al Governo senza alcun limite e, comunque,
all'infuori di alcuna delle ragioni giustificative previste dalla
Costituzione".
Pertanto la questione di legittimità costituzionale va limitata ai
decreti legislativi del 1944, n. 347, e del 1947, n. 896, e non può
estendersi, come vorrebbe la difesa degli imputati, al D.L.L. 23
aprile 1946, n. 363, perché tale decreto non è stato da essi
impugnato, né se ne fa menzione nell'ordinanza.
Inoltre la questione di legittimità dei decreti legislativi ora
ricordati va considerata con riferimento all'art. 41 della Costituzione
e non anche, come vorrebbe la difesa del Malvestito, con riguardo alle
norme degli artt. 3, 23, 97, 113 della stessa Costituzione.
Tale estensione, contrastata dagli artt. 23, lett. a e b, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nella
specie è da escludere; perché la predetta ordinanza pretorile propone
la questione di legittimità in riferimento all'art. 41, la sola
disposizione che si assume violata dai decreti legislativi impugnati.
Per completezza va rilevato che il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947,
n. 896, fu presentato tempestivamente per la ratifica alla Camera dei
deputati (4 aprile 1949 - Documento, n. 520 - (Atti parlamentari 1949)
e venne ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 (D.L.L. 16 marzo
1946, n. 98, art. 6).
Così stabiliti i limiti oggettivi di questo giudizio, occorre
ricordare che i decreti in oggetto si collegano con i provvedimenti
legislativi che, in un primo tempo, introdussero il blocco rigido dei
prezzi, delle merci, delle forniture e dei servizi (R.D.L. 5 ottobre
1936, n. 1746, artt. 1 a 4; R.D.L. 19 giugno 1940, n. 953; R.D.L. 12
marzo 1941, n. 142) e, successivamente, consentirono il sistema dei
prezzi manovrati (R.D.L. 9 dicembre 1941, n. 1456, e R.D.L. 11 marzo
1943, n. 100), mantenuto dal D.L.L. 1944, n. 347, che istituì il
comitato interministeriale ed i comitati provinciali per la
coordinazione e la disciplina dei prezzi. Il D.L.L. 23 aprile 1946, n.
363, previde la possibilità del ritorno alla libera contrattazione per
alcune merci e prodotti (art. 6); mentre il D.L.C.P.S. 15 settembre
1947, n. 896, integrò la composizione dei comitati, riconfermando i
poteri ad essi attribuiti, con la facoltà di variare i prezzi
anteriormente fissati (art. 18).
Pertanto il comitato interministeriale da un lato ha il compito di
adeguare i prezzi alle sopravvenute esigenze, attraverso la
rivalutazione dei fattori della produzione; dall'altro di avviare, col
sistema del blocco elastico dei prezzi, il mercato verso il libero
scambio, pur nei limiti posti dalla Costituzione alla vita economica
privata per fini sociali.
Occorre ora esaminare, se le disposizioni dei decreti impugnati
siano in contrasto con le norme dell'art. 41 della Costituzione.
Questo articolo, dopo avete affermato, nel primo comma, che
l'iniziativa economica privata è libera, pone, nel secondo comma,
limiti a tale libertà; e nel terzo comma stabilisce che la legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai
fini sociali. È bene precisare che quest'ultimo comma è fuori
discussione. Dalla richiamata legislazione sulla disciplina dei prezzi
esula infatti ogni intento di attribuire ai comitati prezzi funzioni di
carattere dirigistico, considerate dal detto terzo comma. L'attenzione
va invece portata sul secondo comma, il quale dispone che "l'iniziativa
economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana".
Questo divieto di contrastare con l'"utilità sociale e le sue
finalità" legittima l'intervento legislativo dello Stato, come del
resto riconosce la stessa difesa del Malvestito, e le relative misure
protettive del benessere sociale e, contemporaneamente, restrittive
della privata iniziativa.
Ora con questi principi non sono in contrasto i decreti
legislativi, che regolano la disciplina dei prezzi, delle merci, dei
servizi, delle prestazioni e delle forniture a largo consumo (D.L.L.
1944, n. 347, art. 4, primo comma; e D.L.C.P.S. 1947, n. 896).
In primo luogo infatti lo scopo assegnato al comitato
interministeriale e ai comitati provinciali, non è già quello di
attuare una regolamentazione dell'economia del Paese, in ossequio ad un
piano generale che condizioni direttamente o indirettamente ogni
attività privata in vista del conseguimento di determinati fini
economico - politici, ma bensì l'unificazione e perequazione dei
prezzi di talune merci, servizi e prestazioni (D.L.C.P.S. 1947, n. 896,
art. 1, primo comma), al fine di tutelare in un mercato internazionale
ed interno ancora turbato dallo sconvolgimento prodotto dalla economia
di guerra, la stabilità della moneta e il valore reale dei salari.
Né si può dire che cotesto intervento, nella sfera della libertà
economica, sia senza regole e senza garanzie. Invero la determinazione
dei prezzi è preceduta da una istruttoria da parte della commissione
centrale (D.L.L. 1946, n. 363, art. 2), che si avvale degli
accertamenti dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni,
compiuti da appositi ispettori, autorizzati a prendere in esame
registri, libri e corrispondenza delle imprese interessate.
D'altra parte una garanzia per la retta determinazione dei prezzi
è rappresentata dalle persone chiamate a comporre le commissioni
consultive e i comitati deliberativi dei prezzi. Tali persone, quali
tecnici o quali rappresentanti delle categorie interessate, esercitano
una qualificata funzione sia di accertamento dei fattori economici che
incidono sui prezzi (costi, salari, condizioni del mercato e
valutarie), che di tutela delle categorie a interessi contrapposti.
Inoltre i ministri tecnici, sostenendo in seno al comitato il
particolare interesse collegato al settore economico dei rispettivi
dicasteri, concorrono a fissare il prezzo equo nella visione unitaria
dell'economia nazionale.
Affermata la legittimità costituzionale dei decreti del 1944, n.
347, e del 1947, n. 896, occorre qualificare la natura giuridica dei
provvedimenti emanati dal comitato interministeriale e dai comitati
provinciali per stabilire i prezzi delle merci, dei servizi e delle
prestazioni.
Non si può certo ritenere che coi decreti legislativi di cui si
discute si sia realizzata una delega dei poteri legislativi a favore
dei comitati prezzi. La questione che è stata fatta a questo
proposito, che il Governo e il Consiglio dei Ministri avrebbe
illegittimamente delegato poteri legislativi che erano stati, a loro
volta, a esso Consiglio dei Ministri o al Governo delegati attuando una
subdelegazione - è senza fondamento.
Anzitutto in relazione all'art. 4 del D.L.L. 25 giugno 1944, n.
151, primo comma, e all'art. 3, primo comma, del D.L.L. 16 marzo 1946,
n. 98, non può parlarsi di una delegazione di poteri legislativi, ma
bensì di una particolare ed eccezionale attribuzione temporanea del
potere legislativo al Governo salva la materia costituzionale. In
secondo luogo nulla vi è, nei contestati decreti, che possa far
pensare a una delegazione siffatta da parte del Governo ai
comitati-prezzi.
Né l'esame dei provvedimenti emanati da codesti comitati consente
di andare in contrario avviso, chiara essendo la loro natura
amministrativa sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista
sostanziale.
La natura formale di atto amministrativo si evince infatti dalla
struttura degli organi che quei provvedimenti emanano (art. 1 D.L.L.
23 aprile 1946, n. 363; 3 D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347); organi che,
nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, sono da considerarsi
organi esterni; nonché dalla forma che gli atti assumono: ordinanze o
decreti sottoscritti dal presidente del C.I.P. o dal ministro delegato
(art. 6 D.L.C.P.S. n. 896) ovvero, per i comitati provinciali, dal
prefetto che li presiede (art. 7 e 10 cit. D.L.C.P.S. n. 896).
Il carattere sostanzialmente amministrativo di detti provvedimenti
si desume, invece, dalla molteplicità dei compiti assegnati al C.I.P.
e ai comitati provinciali; compiti insuscettibili di preventiva
regolamentazione, perché collegati ai vari settori della produzione,
alle diverse fasi di scambio e alle non prevedibili contingenze della
mutevole situazione economica. Detti organi, chiamati a coordinare i
prezzi delle merci, servizi e prestazioni (art. 4, primo comma, D.L.L.
19 ottobre 1944, n. 347), svolgono un'attività a carattere continuo e
permanente, esercitando di volta in volta un potere di apprezzamento
dell'interesse pubblico in relazione ai fatti economici che influenzano
la disciplina dei prezzi.
Peraltro la discrezionalità, pur essendo ampia, non è illimitata.
Trattasi di discrezionalità in cui la scelta dell'attività
amministrativa da svolgere richiede l'uso di criteri tecnici:
accertamento del costo delle merci, ecc., con un margine di utile. Ciò
importa un limite della libertà di apprezzamento per l'atto da
emanare. E che il C.I.P. provveda sulla base di elementi tecnici
risulta, come si è detto, dalla qualità tecnica dei componenti degli
organi consultivi e deliberativi preposti alla disciplina dei prezzi
(D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, art. 2; D.L.L. 1946, n. 363, artt. 2,
5); dalla possibilità di avvalersi di un servizio ispettivo
(D.L.C.P.S. 1947, n. 896, art. 13) e di esperti (cit. D.L.L. 1944, n.
347, art. 3, ult. comma); nonché dal fatto che alla fissazione dei
prezzi si perviene sulla scorta dei dati elaborati dall'Istituto
centrale di statistica (cit. D.L.L. n. 347, art. 8), dopo
un'istruttoria per accertare i costi di produzione, le condizioni del
mercato e i fattori che comunque possono operare sulla determinazione
dei prezzi (D.L.L. 1946, n. 363, art. 2).
I provvedimenti-prezzi non sono poi sforniti di garanzia
giurisdizionale, come sostiene la difesa del Malvestito; contro di essi
si può proporre ricorso al Consiglio di Stato, anche per eccesso di
potere.
Devesi infine rilevare che il comando di non superare il prezzo
d'imperio delle merci e dei servizi, in deroga alla privata autonomia
negoziale, non è contenuto nel provvedimento del C.I.P. o dei
comitati provinciali, ma discende dalle sanzioni predisposte dal
D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, per garantirne l'osservanza; art.
12: inserimento di diritto del prezzo d'imperio nei contratti, se più
favorevole ai consumatori o agli utenti, possibilità di ripetere il
maggior prezzo corrisposto; art. 14: sanzioni penali per chi vende o
mette in vendita merci ovvero offre od esegue servizi o prestazioni a
prezzi superiori a quelli stabiliti.
Pertanto il C.I.P. e i comitati provinciali, nel determinare i
prezzi, si avvalgono di un potere che, lungi dall'essere illimitato sì
da sconfinare in una valutazione di fattori riservata al legislatore,
come assume la difesa del Malvestito, è collegato a elementi di natura
tecnica, che ne circoscrivono l'ambito.
Da quanto sopra è stato esposto consegue la legittimità
costituzionale dell'art. 14 del D.L.C.P.S. del 1947, n. 896,
specificamente impugnato con l'ordinanza del Pretore di Varallo Sesia;
il quale punisce "chiunque vende o mette in vendita merci, ovvero offre
od esegue servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti a
norma del presente decreto...".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata con l'ordinanza del Pretore di Varallo Sesia del 18 settembre
1956 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L.C.P.S. 15
settembre 1947, n. 896, riguardanti la disciplina dei prezzi, in
riferimento alla norma dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte