Sentenza n. 103/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 40r.d.l. 1827/1935
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6,
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale, promosso con ordinanza emessa il
18 novembre 1966 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento civile
vertente tra Reali Angelo e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 3 dicembre 1962 Reali Angelo inoltrava all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, sede provinciale di Rovigo, una domanda
intesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione. La domanda veniva
accolta e, per il periodo compreso tra il 16 gennaio e 16 marzo 1963,
l'istante percepiva l'indennità. Successivamente però l'Istituto,
dopo avere accertato che il Reali non era stato alle dipendenze di un
terzo estraneo, ma del fratello Gottardo (e che pertanto non era
soggetto all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione ai sensi
dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827), chiedeva il
rimborso dell'indennità indebitamente pagata, oltre gli interessi
legali. Non avendo l'interessato ottemperato a tale invito, l'Istituto
provvedeva a trattenere l'importo dell'indennità in sede di
liquidazione di una susseguente erogazione fatta allo stesso titolo.
Questo provvedimento veniva poi confermato dal Comitato speciale di
disoccupazione.
Il Reali allora conveniva l'I.N.P.S. in giudizio dinanzi al
Tribunale di Rovigo chiedendo la restituzione dell'indennità a lui
precedentemente corrisposta e poi trattenuta, osservando che la norma
contenuta nell'art. 40, n. 6, che esenta dall'obbligo
dell'assicurazione per la disoccupazione "coloro che prestano la loro
opera alle dipendenze di persona tenuta verso di essi alla
somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del Codice
civile" non era applicabile nei suoi confronti, in quanto il fratello
non era obbligato a somministrargli gli alimenti e comunque aveva
regolarmente versato all'I.N.P.S. i contributi per la disoccupazione.
Si costituiva l'Istituto in quella sede deducendo che, per la norma
richiamata, è sufficiente l'obbligo degli alimenti e non già la
somministrazione effettiva degli stessi.
Il Tribunale, con ordinanza emessa il 18 novembre 1968, in
accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'attore, ha
proposto alla Corte la questione di legittimità costituzionale della
ricordata norma in riferimento all'art. 38 della Costituzione rilevando
che mentre per tale precetto costituzionale il diritto del lavoratore
ad essere assicurato dal pericolo della disoccupazione involontaria è
un obbligo che spetta allo Stato o agli Istituti all'uopo predisposti,
la disposizione impugnata viene invece a trasferire detto obbligo, sia
pure in via indiretta, tramite l'istituto degli alimenti, a carico del
privato cittadino.
Pone altresì in luce l'ordinanza la eventualità che il lavoratore
disoccupato, che non ha diritto all'indennità per aver prestato lavoro
alle dipendenze di persona tenuta verso di lui alla somministrazione
degli alimenti, non venga a godere neppure della effettiva
somministrazione degli alimenti, nel caso in cui l'obbligato si trovi
nelle condizioni economiche di non potere assolvere all'obbligo
impostogli dalla legge.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28
gennaio 1967.
Nel presente giudizio si è costituito soltanto l'I.N.P.S., in
persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giorgio Cannella e Arturo Pittoni. Nelle deduzioni
costitutive, depositate in cancelleria il 7 febbraio 1967, la difesa
dell'Istituto osserva che l'indennità di disoccupazione ha carattere
assicurativo e natura alimentare in quanto l'evento coperto
dall'assicurazione è lo stato di bisogno in cui viene a trovarsi
involontariamente il prestatore di attività lavorativa retribuito alle
dipendenze di "altri" quando il rapporto di lavoro preesistente sia
venuto meno. La involontarietà della disoccupazione è presunta dalla
legge allorché il datore di lavoro sia un estraneo per il lavoratore.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia un parente o comunque una
persona tenuta, a norma degli artt. 433- 448 del Codice civile, alla
corresponsione degli alimenti, la disposizione dell'art. 40, n. 6,
presume, invece, la "volontarietà" dell'eventuale stato di
disoccupazione del lavoratore. In sostanza perciò l'esclusione
dell'obbligo assicurativo per la disoccupazione sancito dalla ripetuta
norma, la legge ha voluto impedire - proprio per il carattere
alimentare della prestazione - che coloro i quali sono tenuti a dare
gli alimenti al proprio lavoratore, non riversino sulla collettività
l'obbligo alimentare ad essi imposto dal Codice civile, con un atto
meramente volontario, quale è quello del licenziamento.
Ciò premesso, la difesa dell'Istituto prende atto del rilievo di
incostituzionalità messo dall'ordinanza di rinvio e conclude
rimettendosi alla decisione della Corte.
In una memoria, depositata il 29 maggio 1968, la difesa
dell'I.N.P.S. precisa che nell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione non è tutelato qualsiasi stato di disoccupazione,
bensì, come risulta dalla legge, uno stato di disoccupazione
involontaria, per mancanza di lavoro, che segua una precedente
occupazione soggetta alla relativa assicurazione. Ora, nella ipotesi
prevista dalla norma impugnata, il legislatore ha escluso che possa
ricorrere la possibilità dell'evento protetto da tale forma di
assicurazione. Il lavoratore dipendente da un congiunto non è infatti
soggetto all'alea della disoccupazione derivante dalle condizioni del
mercato del lavoro perché il datore di lavoro, essendo compreso tra le
persone soggette alla somministrazione degli alimenti, ha interesse a
che il congiunto non rimanga disoccupato.
Contesta poi la difesa che la norma in esame abbia trasferito al
privato un obbligo che, viceversa, dovrebbe essere assolto con i mezzi
dello Stato, rilevando che essa non pone a carico del datore di lavoro
l'obbligo di pagare la disoccupazione, ma esclude il datore di lavoro
dall'obbligo di assicurare.
Il fatto, infine, che nella realtà il datore di lavoro possa
trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'obbligo alimentare non
sposta la soluzione della dedotta questione in quanto dalla previsione
della norma non si richiede che effettivamente il datore di lavoro
somministri in concreto gli alimenti, ma è sufficiente egli sia
compreso tra le persone che, secondo le norme del Codice civile,
possono essere tenute all'adempimento dell'obbligo alimentare. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 40, n. 6 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, in riferimento
all'art. 38 della Costituzione, è fondata.
Lo scopo dell'assicurazione per la disoccupazione, com'è dato
desumere dall'art. 45, comma terzo, del citato R.D.L. n. 1827 del 1935,
è "l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di
disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro". Soggetti del
rapporto assicurativo sono: l'Ente gestore (e cioè l'Istituto
nazionale della previdenza sociale), il datore di lavoro (obbligato al
pagamento dei contributi) che impiega alle proprie dipendenze persone
retribuite e i lavoratori assicurati, che prestano la loro opera alle
dipendenze altrui. L'evento coperto è, infine, la disoccupazione
involontaria per mancanza di lavoro, ossia quella inattività -
conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro - non
riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni
obbiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni nel mercato
di lavoro.
Ora è di tutta evidenza che anche nell'ipotesi contemplata dalla
norma impugnata e cioè nel rapporto di lavoro di coloro che prestano
la loro opera alla dipendenza di persona tenuta per legge verso di essi
alla somministrazione degli alimenti, possano puntualmente realizzarsi
tutte le condizioni e ricorrere tutti i requisiti costituenti gli
indispensabili presupposti della forma assicurativa in esame. Anche in
tali rapporti il lavoratore resta esposto all'alea della involontaria
disoccupazione. È quindi da disattendere l'opposta tesi, sostenuta
dalla difesa dell'I.N.P.S. a giustificazione della norma censurata,
secondo la quale la possibilità dell'evento protetto non potrebbe
verificarsi in quanto il datore di lavoro, essendo compreso tra le
persone soggette all'obbligo della somministrazione degli alimenti, ha
interesse a che il congiunto non rimanga disoccupato. I vincoli di
parentela possono al più rendere meno probabile, ma non escludere che
il lavoratore possa incorrere in uno stato di disoccupazione
involontaria.
Va peraltro rilevato che ai sensi dell'art. 38 della Costituzione
tutti i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro la
disoccupazione e che solo l'assicurazione sociale, in quanto basata
sulla generalità ed obbligatorietà del rapporto assicurativo,
rappresenta l'idoneo strumento per indennizzare indistintamente e
concretamente tutti coloro che vengono colpiti dalla mancanza di
lavoro. Questa fondamentale esigenza, che si identifica con lo scopo
dell'assicurazione, non può certo essere perseguita con l'istituto
degli alimenti, regolato dal Codice civile, avente natura, caratteri e
finalità del tutto diversi. Il lavoratore tutelato dalla forma
previdenziale in esame ottiene sicuramente l'indennità in caso di
involontaria disoccupazione; colui, invece, che resta privo di
occupazione dopo essere stato alle dipendenze di persona tenuta alla
somministrazione degli alimenti, non solo non ha diritto
all'indennità, per non essere il rapporto di lavoro assicurabile, ma
resta anche esposto alla eventualità di non poter godere neppure degli
alimenti nei casi, non infrequenti, in cui l'obbligato alla
somministrazione venga a trovarsi in condizioni economiche tali da non
poter assolvere all'obbligo impostogli dalla legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 1936, n. 1115.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte