Sentenza n. 103/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 596,
comma secondo, e comma terzo, nn. 1 e 3, del codice penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1971 dal pretore di Lecco nel
procedimento penale a carico di Colombo Mariangela, iscritta al n. 83
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
2) ordinanza emessa il 17 maggio 1972 dal pretore di Grottaglie nel
procedimento penale a carico di Protopapa Cosimo, iscritta al n. 231
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Mariangela Colombo,
imputata del reato previsto e punito dall'art. 594, commi primo, terzo
e quarto, del codice penale, per avere offeso l'onore di Celio Molgora,
attribuendogli un fatto determinato ed in presenza di più persone, il
pretore di Lecco, dopo che il difensore del Molgora, costituitosi parte
civile, aveva dichiarato a nome del suo cliente "di non ritenere
opportuno di concedere all'imputata la facoltà di prova", sollevava
d'ufficio con ordinanza del 26 gennaio 1971, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 596, comma terzo, n. 3, del
codice penale, in riferimento agli artt. 24 e 5 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, tale questione, la cui risoluzione incide
sul giudizio penale, non è manifestamente infondata.
Premesso che la norma denunciata integra gli estremi di una causa
di estinzione o addirittura di esclusione della punibilità in
relazione ai reati di ingiuria e di diffamazione, si osserva
nell'ordinanza che l'operatività di tale causa (estintiva) è rimessa
al puro arbitrio della persona offesa; e si ritiene perciò che tale
assoluta discrezionalità della parte lesa circa l'ammissione o meno
della facoltà di prova può incidere negativamente sul diritto di
difesa dell'imputato in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Con la stessa ordinanza, poi, considerato che per l'articolo
citato, e a seconda che la parte lesa faccia o meno la richiesta ivi
indicata, imputati di eguali reati possono essere sottoposti a diverso
procedimento, il pretore di Lecco ritiene che ciò dia luogo ad una
ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
2. - Eseguite le notifiche e comunicazioni di rito, e trasmessi gli
atti a questa Corte, l'ordinanza veniva pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 28 aprile 1971. Non si costituiva nessuna delle
parti. Solo il 26 luglio seguente spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, espressi dubbi sulla rilevanza, che sarebbe stata
"immotivatamente affermata", chiedeva che la questione fosse dichiarata
infondata.
3. - Nel procedimento penale a carico di Cosimo Propapa, imputato
dei reati previsti e puniti dagli artt. 594, primo e ultimo comma, e
595, commi secondo e terzo, del codice penale, per avere offeso, in
presenza di più persone, l'onore di Orazio Motolose, nonché la di
costui reputazione, attribuendogli un fatto determinato e servendosi di
un altoparlante installato su un'autovettura, il pretore di Grottaglie,
con ordinanza del 17 maggio 1972, rimetteva gli atti a questa Corte per
decidere se contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art.
596, commi secondo e terzo, del codice penale.
Premesso che l'imputato aveva chiesto di provare la verità del
fatto determinato, oggetto della contestazione dei detti reati e che la
difesa di parte civile aveva, a sua volta, contestato l'ammissibilità
di tale prova, il giudice a quo osservava che l'art. 596 del codice
penale, in materia di exceptio veritatis, col sancire in linea generale
l'esclusione della prova liberatoria, e con l'ammetterla, poi, tra
l'altro - nella disciplina dei limiti di operatività di tale principio
- quando la persona offesa dal reato sia un pubblico ufficiale ed il
fatto determinato ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle
sue funzioni, dà luogo, nel caso in cui la parte lesa non rivesta la
qualifica di pubblico ufficiale, ad una evidente disparità di
trattamento a danno del cittadino imputato del reato (diffamazione) in
danno di altro privato cittadino. Da ciò deriverebbe, secondo il
pretore, una ingiustificata compressione del diritto di difesa e quindi
una situazione di conflittualità con la disposizione dell'art. 3
della Costituzione, per cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali.
Ad avviso del giudice a quo sarebbe in contrasto con l'art. 24,
comma secondo, della Costituzione, anche la norma dell'art. 596, comma
secondo, del codice penale nella parte in cui subordina
l'ammissibilità della prova liberatoria all'accordo tra la persona
offesa e l'offensore. E ciò in quanto con tale norma la pienezza di
attuazione del diritto di difesa, definito inviolabile dalla
Costituzione, è condizionata al consenso di una delle parti.
Adempiute le formalità di rito (notificazione, comunicazione e
pubblicazione dell'ordinanza), nessuno si è costituito dinanzi alla
Corte e non ha nemmeno spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
4. - All'udienza del 16 maggio 1973 non era presente nessuna delle
parti né l'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Lecco e
di Grottaglie, la Corte è chiamata ad esaminare le seguenti questioni
di legittimità costituzionale, e precisamente ad accertare:
a) se siano in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, l'art. 596, comma secondo, del codice penale, nella parte
in cui (in caso di deferimento ad un giuri d'onore del giudizio sulla
verità del fatto determinato nella cui attribuzione consiste l'offesa)
"subordina l'ammissibilità della prova all'accordo tra la persona
offesa e l'offensore", ed il comma terzo, n. 3, dello stesso articolo,
nella parte in cui la operatività della "causa estintiva" ivi prevista
è rimessa al puro arbitrio (o all'assoluta discrezionalità) della
parte offesa dal reato di ingiuria o di diffamazione;
b) e se urtino contro l'art. 5 della Costituzione, il detto art.
596, comma terzo, n. 3, nonché il numero 1 dello stesso comma, nelle
parti in cui, rispettivamente, consentono che imputati di uguali reati
siano sottoposti a trattamento diverso, a seconda che il querelante
domandi o no che il giudizio si estenda all'accertamento della verità
del fatto determinato, ovvero a seconda che ricorrano o meno le
condizioni che la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto
ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni.
Tali essendo le questioni sottoposte all'esame della Corte,
ricorrono i presupposti perché i due giudizi siano riuniti. E pertanto
la Corte decide in tal senso.
2. - Le norme contenute nell'art. 596, commi secondo e terzo, n. 3,
nelle parti indicate, non sono in contrasto con l'art. 24, comma
secondo, della Costituzione.
I pretori che hanno sollevato le questioni, ritengono che il
diritto di difesa del cittadino (imputato dei reati di ingiuria o di
diffamazione), nelle ipotesi previste nelle dette norme, sia,
nell'esercizio, condizionato al "consenso" o alla "insindacabile
volontà" di altro cittadino (e cioè della persona offesa). Senonché
la prospettata limitazione o compressione di codesto diritto non
sussiste.
Non è, anzitutto, fondato il dubbio circa la legittimità
costituzionale dell'art. 596, comma secondo, perché la negazione in
tal caso dell'exceptio veritatis e quindi della prova della verità del
fatto determinato, è diretta conseguenza ed applicazione del
principio, dell'esclusione della prova liberatoria, che è posto dal
primo comma dello stesso articolo a tutela della sfera di riserbo della
persona e che non è oggetto di denuncia di incostituzionalità; e
perché con il detto secondo comma dell'art. 596 non può dirsi che il
legislatore abbia voluto dar vita ad una deroga a quel principio.
A quest'ultimo riguardo, va considerato che con la norma in esame
è previsto il caso che la persona offesa e l'offensore deferiscano
d'accordo ad un giurì d'onore "il giudizio sulla verità" del fatto
determinato, e che, se tale facoltà viene esercitata, a sensi del
secondo comma dell'art. 597 "la querela si considera tacitamente
rinunziata o rimessa". Il che significa che nel processo penale,
iniziato e proseguito per uno dei reati previsti e puniti dagli artt.
594 e 595, qualora intervenga quell'accordo, il diritto di difesa
dell'offensore in quel processo non ha modo di essere concretamente
esercitato e quindi non è prospettabile una limitazione di esso.
Si deve per ciò concludere per la non fondatezza della questione
sopra indicata.
Non è d'altra parte fondata, per contrasto con l'art. 24, comma
secondo, della Costituzione, la questione relativa all'art. 596, comma
terzo, n. 3, del codice penale nella parte in cui tale norma subordina
il concreto esercizio del diritto di difesa dell'offensore (attraverso
la prova liberatoria) alla "insindacabile volontà" o al "puro
arbitrio" della parte offesa.
In effetti, prevedendo l'ipotesi che il querelante domandi
formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la
falsità del fatto ad esso attribuito, ed ammettendo per tale caso la
prova liberatoria, il diritto di difesa, sub specie di codesta prova, e
considerato non in astratto ed in generale ma con riferimento alla
materia dei delitti contro l'onore e dei relativi processi, non solo
non può dirsi limitato o condizionato, ma risulta ampliato nella sua
pratica portata: ed invero, la prova liberatoria, che di regola è
esclusa, in questa ipotesi eccezionale è ammessa.
E non rileva che l'offensore possa offrire e fornire la prova
liberatoria solo nel caso che ricorra la detta richiesta da parte del
querelante. Non si è in presenza di un diritto alla prova liberatoria
spettante all'offensore e limitato dalla mancanza di quella richiesta,
sibbene della negazione della detta prova (emergente dal primo comma
non impugnato) e del concreto insorgere di quel diritto in dipendenza
del comportamento (consistente nella richiesta) della persona offesa.
3. - Non è, del pari, violato il principio di uguaglianza.
Diversamente da quanto ritiene il pretore di Lecco, non lo è sotto
il profilo che "imputati di uguali reati possono essere sottoposti a
diverso trattamento secondo che la parte lesa faccia o meno la
richiesta indicata" nell'art. 596, comma terzo, n. 3.
La differenza di disciplina sussiste, ma non dà luogo ad una
ingiustificata disparità di trattamento.
Considerato che sulla base del principio consacrato nel primo comma
dell'art. 596 sono tutti gli imputati di uno dei reati previsti e
puniti dagli artt. 594 e 595 a non essere ammessi alla prova
liberatoria, e che la contraria eccezione opera solo per quelli nei cui
confronti la persona offesa abbia richiesto formalmente che il giudizio
si estenda ad accertare la verità o falsità del fatto ad essa
attribuito, deve riconoscersi che tale eccezione è giustificata,
perché la tutela dell'onore sostanziale della persona offesa (quando
si tratti di un privato cittadino e non ricorra l'ipotesi di cui al n.
2 dello stesso terzo comma dell'art. 596) costituisce in sede penale un
plus (con il conseguente allargamento del tema processuale) su cui è
ragionevole che abbia modo di incidere con le sue determinazioni
proprio ed unicamente la persona offesa. Ed allora, non possono dirsi
eguali le due situazioni messe a raffronto, perché la parte offesa, in
un caso, ritiene sufficiente la tutela dell'onore formale (apprestata
dal primo comma dell'art. 596) e, nell'altro caso, vuole ottenere la
tutela del proprio onore sostanziale; le situazioni complessivamente ed
unitariamente considerate sono quindi differenti e perciò appare
adeguatamente e razionalmente giustificata la denunciata differenza del
trattamento giuridico dell'offensore.
E non è neppure in contrasto con l'art. 5 della Costituzione,
l'art. 596, comma terzo, n. 1, nella parte in cui esclude la "prova
liberatoria della verità del fatto determinato, nel caso in cui la
parte lesa non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale".
E ciò perché:
- il diritto alla prova liberatoria, come per l'ipotesi di cui al
n. 3 spetta in presenza della richiesta ivi prevista, così, nel caso
in esame, spetta al singolo imputato "se la persona offesa è un
pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce
all'esercizio delle sue funzioni";
- fuori di questi casi (oltre che di quello di cui al n. 2) c'è
(come regola) l'esclusione della prova liberatoria;
- l'eccezione (diversamente da quanto ritiene il pretore di
Grottaglie) è giustificata, perché esistono al riguardo condizioni
obiettive, le quali riflettono l'esigenza di carattere generale a che
il pubblico ufficiale non si trinceri dietro lo scudo della tutela
esteriore, ed invece si faccia interamente luce sull'addebito ed i
cittadini possano esercitare un controllo sia pure indiretto
sull'andamento della pubblica Amministrazione e sul comportamento del
relativo personale, e quindi condizioni obiettive che ragionevolmente
consigliano la tutela più ampia dell'onore e della reputazione del
pubblico ufficiale;
- e perché, correlativamente, le situazioni, oggettivamente
considerate, non sono eguali (richiedendosi l'offesa dell'onore o del
decoro, o della reputazione di un privato, ovvero di un pubblico
ufficiale ed in questo ultimo caso, che il fatto ad esso attribuito si
riferisca all'esercizio delle sue funzioni) e giustamente meritano di
essere trattate in modo non eguale.
In conclusione, le norme sull'exceptio non possono dirsi
incostituzionali in quanto vulneranti il principio di garanzia
dell'eguale dignità dei cittadini davanti alla legge: la tutela
dell'onore sostanziale presenta una sua ragione di essere in quanto la
si riguardi in sé o in relazione a quella di altri rilevanti interessi
concorrenti, tutela quest'ultima che è attuata attraverso la garanzia
del rispetto della verità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 596, commi secondo e terzo, nn. 1 e 3, del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della
Costituzione, dai pretori di Lecco e di Grottaglie con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte