Sentenza n. 103/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 3Costituzione
- art. 37Costituzione
- art. 9r.d.l. 636/1939
- art. 12r.d.l. 636/1939
- art. 2legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione agli artt. 9 e 12
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n.
1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
dell'art. 700 del codice di procedura civile (limite di età
pensionabile per le lavoratrici), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 marzo 1977 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Eberlein Ilse e S.p.a. Italnoleggio
Cinematografico, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 13
luglio 1977;
2) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Vassallo Esilde, Torre Maria e
l'Industria Italiana Petroli e la S.p.a. Italsider, iscritta al n. 603
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 67 dell'8 marzo 1978;
3) ordinanza emessa l'8 dicembre 1977 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Fortunati Iade e Unidal S.p.a.,
iscritta al n. 113 dal registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978;
4) ordinanza emessa il 21 dicembre 1977 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Gnudi Irene e S.a.s. Piazza, iscritta
al n. 135 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 128 del 10 maggio 1978.
Visto l'atto di costituzione della società Italnoleggio
Cinematografico nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Vengono all'esame della Corte incidenti di costituzionalità, che
coinvolgono non solo la normativa sul licenziamento di lavoratrici che
hanno raggiunto l'età pensionabile, ma anche l'ammissibilità, sotto
vari profili, di provvedimenti d'urgenza sollecitati, ai sensi
dell'art. 700 c.p.c., al fine di assicurare gli effetti di sentenze di
eventuale accoglimento delle domande delle lavoratrici.
Più precisamente.
1. - Eberlein Ilse propose ricorso ex art. 414 c.p.c. al pretore di
Milano chiedendo annullarsi il licenziamento, intimatole il 14 dicembre
1976 dal datore di lavoro Italnoleggio Cinematografico per aver essa
raggiunto il limite dell'età pensionabile, e disporsi la sua
reintegrazione, a sensi dell'art. 18 legge 300/1970, nel posto di
lavoro, sollevando questione d'incostituzionalità dell'art. 11 legge
604/1966 in relazione all'art. 9 r.d.l. 636/1939, così come
modificato dall'art. 2 legge 218/1952. Propose la Eberlein nello stesso
contesto istanza per essere reintegrata con provvedimento d'urgenza ex
art. 700 c.p.c., per istruire la quale l'adito pretore fissò udienza
per l'assunzione di sommarie informazioni nel contraddittorio del
resistente datore di lavoro, che contestò l'ammissibilità della
richiesta misura cautelare e della questione di costituzionalità,
comunque, ad avviso dello stesso datore di lavoro, manifestamente
infondata.
Il pretore, disattesa la istanza ex art. 700 per difetto di fumus
boni iuris, ha identificato i parametri di costituzionalità negli
artt. 3 e 37 e non anche nell'art. 4 Cost. perché l'art. 11 non limita
il diritto al lavoro, e nell'art. 38, che disciplina il diritto
all'assistenza in alcun modo pregiudicato, ed ha precisato che il
diverso tempo del licenziamento, il quale non toccherebbe la diversa
età pensionabile, non è giustificato dalla minore resistenza fisica
della donna né dalla funzione familiare preclusa all'uomo.
Avanti la Corte si è costituito soltanto il datore di lavoro con
schema di deduzioni 1 agosto 1977, in cui ha eccepito l'illegittimità
formale della ordinanza perché resa a seguito di ricorso proposto, in
una con la domanda di merito, per la reintegrazione in via di urgenza
nel posto di lavoro e prima della scadenza del termine di costituzione
di esso datore di lavoro nella controversia di merito; ha concluso per
la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Nelle
note conclusionali, depositate il 13 giugno 1979, poi, fa il datore di
lavoro leva sulla discrezionalità tecnica, di cui il legislatore ha
fatto uso con la legge 9 dicembre 1977, n. 903.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16
giugno 1977, in cui è stato riprodotto il contenuto di atti di
intervento in altri incidenti.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979, nel corso della quale il
Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'Avvocatura generale dello
Stato ha ravvisato l'opportunità della restituzione degli atti al
giudice a quo onde questi verifichi la incidenza sulla questione
prospettata, della sopravvenuta legge 903/1977. Non è comparso il
datore di lavoro.
2. - Il pretore di Genova, disposta la riunione delle controversie
individuali di lavoro, promosse l'una da Vassallo Esilde contro la
s.p.a. Industria Italiana Petroli e l'altra da Torre Maria contro la
s.p.a. Italsider, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11,
comma primo, legge 15 luglio 1966, n. 604, 12 (rectius 9) r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636 (conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272) e 2 legge 4
aprile 1952, n. 218, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 37,
comma primo, della Costituzione.
Premesso che la Vassallo aveva prospettato il contrasto tra l'art.
9 d.l. 636/1939 e gli artt. 3 e 37 Cost. in riferimento all'art. 11
legge 604/1966 e la Torre aveva denunciato la illegittimità dell'art.
12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così come modificato dall'art. 2
legge 218/1952, in riferimento agli articoli 3, 10 comma primo, 36
comma primo, e 37 comma primo, Cost., il giudice ha rettificato tali
prospettazioni sul riflesso che le norme, singolarmente considerate,
non arrecano pregiudizio alle lavoratrici, le quali ne soffrono in
dipendenza del loro combinato disposto comecché produttivo di una
"norma, che offre a donne e uomini una diversa tutela facoltizzando il
datore di lavoro ad interrompere la carriera lavorativa delle prime e
non quella dei secondi, e costringendo soltanto i lavoratori di sesso
femminile a rinunziare a cinque anni di lavoro e di carriera e ad
accontentarsi anzitempo del solo trattamento pensionistico, come è
noto, inferiore alla retribuzione".
Questa combinazione normativa ha ritenuto il pretore in contrasto
con gli artt. 3 e 37, malgrado l'opposto giudizio reso in ben nota
sentenza di questa Corte il cui riesame ha sollecitato, stante "lo
sviluppo dei servizi sociali e dell'impegno degli enti locali
sull'argomento, il mutamento dei rapporti tra i settori industriale e
commerciale, da una parte, e il settore terziario dall'altra, il
consolidarsi di una struttura familiare a ruoli paritari e in una
parola il rafforzamento della tendenza ad una presenza più cospicua
delle donne nelle occupazioni lavorative".
I parametri costituzionali, alla stregua dei quali deve essere
saggiata la realtà sociale e normativa sulla posizione della donna
nella società e nella famiglia, nuova rispetto alla quale la Corte
ebbe a pronunciare la sentenza del 1966, sono dal pretore ravvisati
nell'art. 3, che bandisce il sesso dalle cause di trattamenti
differenziati, e nell'art. 37, che afferma la piena parità di diritti
della donna lavoratrice, nonché nel primo comma dell'art. 4, che
riconosce al mantenimento del posto di lavoro rango di diritto
costituzionale (parametro, peraltro non riprodotto nel dispositivo), e
non anche nell'art. 10 non potendosi trarre dall'ordinamento
internazionale precetti vincolanti.
Ragionata nel modo che si è visto la non manifesta infondatezza
della questione di illegittimità del combinato disposto, lo stesso
pretore, cui una delle lavoratrici (la Torre) aveva chiesto di essere
reintegrata, a sensi dell'art. 700 c.p.c., nel posto di lavoro
d'urgenza, non ha ritenuto di prendere in esame la istanza ed ha
sollevato d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 700 nella
parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via
d'urgenza diritti derivanti da norme costituzionali ed elisi da norme
di legge ordinaria, per contrasto con l'art. 24 Cost.: "chi vanta - ha
osservato il giudice a quo - un diritto derivante da una legge
ordinaria può sperare in un intervento d'urgenza della Magistratura,
ma chi vanta un diritto di rango superiore, cioè il rango
costituzionale, deve rassegnarsi ad attendere l'intervento della Corte
costituzionale anche se il tempo necessario a questo intervento può
portare irreparabile pregiudizio, e insomma vanificare proprio quel
diritto che più degli altri dovrebbe essere tutelato". "Certo - ha
insistito il pretore - il giudice ordinario non può equiparare
posizioni sostanziali che si fondano sulla legge e posizioni che si
fondano soltanto sulla speranza di una pronunzia di illegittimità
costituzionale di una norma ordinaria, ma tale equiparazione doveva
essere compiuta dal legislatore che tra i presupposti per
l'applicabilità dell'art. 700 doveva distinguere e comprendere i
pregiudizi derivanti dalla violazione della legge ordinaria ed i
pregiudizi derivanti dalla violazione dei principi costituzionali".
Sebbene la ordinanza 18 novembre 1977 sia stata regolarmente
notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67
dell'8 marzo 1978 (n. 603 Reg. ord. 1977), nessuno si è costituito
avanti questa Corte né ha spiegato intervento la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione.
3. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Fortunati Iade, assumendo di
essere stata licenziata, sotto la data del 31 ottobre 1977, dalla
s.p.a. Unidal (già Alemagna) per raggiungimento dell'età
pensionabile, chiese dichiararsi la nullità del licenziamento per
violazione degli artt. 3 e 37 Cost., e disporsi la reintegrazione nel
posto di lavoro ex art. 18 legge 300/1970 e, in via d'urgenza, ex art.
700 c.p.c.
All'udienza fissata, ai sensi degli artt. 689 e 702 c.p.c., per la
assunzione di sommarie informazioni comparve anche la resistente la
quale obiettò di aver esercitato il recesso in virtù dell'art. 11
legge 604/1966 e, pertanto, contestò che potesse essere emanato alcun
provvedimento d'urgenza.
Il pretore non ha concesso la sollecitata misura cautelare per
difetto di fumus boni iuris, ma ha sollevato d'ufficio e ritenuto non
manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità dell'art.
11 comma primo, legge 604/1966, in relazione all'art. 12 (rectius 9)
r.d.l. 636/1939 e con riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione.
Sebbene l'ordinanza, nella quale si rinvia ad argomenti svolti in
precedenti provvedimenti dallo stesso pretore, sia stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
3 maggio 1978 (n. 113 reg. ord. 1978), nessuno si è costituito avanti
questa Corte, né la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato
intervento.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione.
4. - Con ricorso, infine, depositato nella cancelleria della
pretura di Bologna il 12 dicembre 1977, Gnudi Irene chiese ai sensi
dell'art. 700 c.p.c. di essere reintegrata d'urgenza nel posto di
lavoro, di cui era stata privata dalla datrice di lavoro s.a.s. Piazza,
che l'aveva licenziata per raggiunto limite di età pensionabile; nello
stesso ricorso l'attrice sollevava questione di costituzionalità
dell'art. 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 12 r.d.l. 636/1939,
così come modificato dall'art. 2 legge 218/1952, in riferimento
all'art. 3 commi primo e secondo, 4 comma primo, 37 comma primo, e 38
comma secondo, della Costituzione.
Fissata per l'assunzione di sommarie informazioni sulla richiesta
misura cautelare l'udienza del 19 dicembre 1977, alla quale è comparsa
anche la resistente, che non ha mancato di controdedurre anche sulla
questione di costituzionalità, il pretore, con ordinanza 21 dicembre
1977, regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 10 maggio (n. 135 reg. ord. 1978), ha ritenuto
non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'articolo 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 12 (rectius 9)
r.d.l. 636/1939, così come modificato dall'art. 2 legge 218/ 1952,
disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
adottando gli altri provvedimenti conseguenziali; in applicazione degli
artt. 700 segg. c.p.c. ha ordinato alla s.a.s. Piazza di reintegrare
immediatamente nel posto di lavoro (o in altro equivalente) la Gnudi
erogandole la retribuzione tutta e disponendo la sospensione del
termine per l'inizio del procedimento di merito sino alla definizione
del giudizio avanti la Corte costituzionale.
A sostegno della dichiarazione di non manifesta infondatezza della
sollevata questione d'illegittimità, il giudice a quo ha osservato che
il fondamento sociologico dell'anticipato pensionamento della donna,
sancito dalla normativa del 1939, che fa leva sulla minore resistenza
fisica della stessa, è il carattere generalmente più dequalificato di
tale lavoro, laddove la Costituzione disegna il diverso modello
egualitario della elevazione della donna nel lavoro, sia attraverso un
incremento di qualificazione, sia attraverso la costituzione di servizi
sociali. Su questa linea il pretore ha richiamato la legge 9 febbraio
1963, n. 66, sulla ammissione della donna ai pubblici uffici e alle
professioni, né ha mancato di sottolineare che dal 1939 ad oggi le
donne ad onta delle note barriere, hanno conquistato de facto ampi
spazi di qualificazione e di partecipazione. Giustificato con gli
argomenti che si sono riassunti il sospetto di incostituzionalità
delle norme impugnate per contrasto con gli artt. 3 e 37 della
Costituzione, il giudice a quo ha assunto a parametri anche l'art. 4,
che, nel primo comma, garantisce il diritto al lavoro e le condizioni
per renderlo effettivo, e, nel secondo comma, ravvisa nel lavoro lo
strumento del progresso materiale e spirituale della società, e l'art.
38 comma primo, cui il pensionamento anticipato della lavoratrice
infliggerebbe offesa riducendo la consistenza del trattamento
previdenziale.
Avanti questa Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione. Considerato in diritto :
1. - Data l'identità e, comunque, la connessione delle questioni
prospettate, si appalesa opportuna la riunione dei quattro
procedimenti.
Sebbene la disciplina dei provvedimenti d'urgenza, di cui agli
artt. 700 e 702 c.p.c., si intrecci in vario modo con le norme di
diritto sostanziale, la cui conformità a precetti costituzionali viene
posta in dubbio, il solo pretore di Genova - il quale era pur investito
del merito e della controversia Torre Italsider, in riferimento alla
quale e alla controversia connessa Vassallo-Industria Italiana Petroli
ha sollevato questione di costituzionalità del combinato disposto
degli artt. 11 legge 604/1966 e 9 r.d.l. 616/1939 - ha portato
all'esame di questa Corte la questione di costituzionalità dell'art.
700 in riferimento all'art. 24 Cost.le quante volte sia sollevata
questione di legittimità di norme, la cui applicazione forma oggetto
della controversia di merito e, poi, della sentenza, ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della quale sono indirizzati i
provvedimenti d'urgenza.
La questione così come prospettata è irrilevante perché non
l'art. 700 (venuto alla luce in un contesto normativo, che annoverava
sporadico esempio di leggi sopraordinate e, comunque, ignorava il
controllo accentrato di costituzionalità delle stesse) ma gli artt. 23
e 24 legge 11 marzo 1953, n. 87, che regolano il rilievo incidentale
delle questioni di legittimità costituzionale, potrebbero frapporre
ostacolo alla delibazione di tali questioni ad opera del giudice,
chiamato a provvedere su istanza di provvedimenti d'urgenza.
Ove la vigente legislazione non consenta allo stato di adottare
provvedimenti urgenti, volti ad assicurare provvisoriamente effetti di
sentenza di accoglimento, dipendenti dalla fondatezza di prospettate
questioni di legittimità di norme costituenti la necessaria premessa
maggiore delle sentenze stesse, forma oggetto di interpretazione degli
artt. 23 e 24 legge 87/1953 lo scioglimento del dubbio se le or
accennate disposizioni precludano il rilievo di questioni di
costituzionalità, interessanti il merito della causa, quando l'istanza
ex art. 700 sia proposta a) prima dell'inizio del giudizio di merito
ovvero b) in una con la domanda introduttiva del giudizio di merito e
c) nel corso di questo.
2. - L'or delineata operazione interpretativa dovrebbe essere
svolta da questa Corte allo scopo di verificare l'ammissibilità degli
incidenti di legittimità costituzionale, insorti nelle controversie
Eberlein- Italnoleggio Cinematografico, Fortunati Unidal e Gnudis.a.s. Piazza, se preliminare a tale verifica non si appalesasse
l'accertamento, nei tre procedimenti, e per le controversie di merito
riunite dal pretore di Genova, del primo dei requisti previsti
nell'art. 11 legge 300/1970; si vuol dire l'impiego, da parte dei
cinque datori di lavoro resistenti, di non meno di trentacinque
dipendenti.
I giudici a quibus non hanno avvertito che il rilievo della
questione di legittimità dell'art. 11 legge 604/1966 non si risolve in
perditempo sol se si accerti che il datore di lavoro, che ha proceduto
al licenziamento di lavoratrici cinquantacinquenni, impieghi non meno
di trentacinque dipendenti, né al fine di colmare la lacuna dei
provvedimenti di rimessione giova assumere che tale consistenza
numerica in complessi del tipo dell'Italsider e dell'Unidal è nozione
di fatto che per rientrare nella comune esperienza non deve formare
oggetto di prove ritualmente proposte perché il giudice la ponga a
base della decisione (art. 115 comma secondo c.p.c.): una cosa è la
prova e altra è il giudizio, che nelle ordinanze in discorso è del
tutto mancato, né questa Corte può sostituirsi ai giudici a quibus
nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalità
sulla base della ipotizzata notorietà dell'impiego di più di
trentacinque dipendenti.
Ad evitare, poi, ulteriori restituzioni di atti converrà che i
giudici verifichino se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 legge
604/1966 e l'art. 35 legge 300/1970, sinora sviluppata sulla
distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, non
abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto di rilevanza,
anche alla questione di legittimità che ne occupa.
3. - Altra non meno significativa ragione induce questa Corte a
disporre la restituzione degli atti: trattasi della incidenza della
sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di
trattamento tra uomini e donne, ad escludere la quale non basta il
primo comma dell'art. 4, perché ammonisce il secondo comma di questo
articolo che "per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore
della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo
maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si
prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente
comma".
Non consta che alcuna delle cinque ricorrenti prestasse al 18
dicembre 1977 attività lavorativa (la sola Gnudi è stata reintegrata
con provvedimento d'urgenza che peraltro porta la data del 21 dicembre
1977) ma tutte hanno reagito al recesso ad nutum dei datori di lavoro
facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno d'età,
e, se non rientra nelle funzioni istituzionali di questa Corte
verificare se la posizione delle cinque lavoratrici, le quali
potrebbero invocare a proprio favore il carattere dichiarativo della
pronuncia di nullità del licenziamento e il ius superveniens, sia da
inquadrare nella fattispecie descritta nel secondo comma dell'art. 4,
è sufficiente a procrastinare il giudizio sulla proposta questione
d'incostituzionalità delle norme, sulla base delle quali sono stati
praticati i licenziamenti, la necessità di consentire ai pretori di
Milano e di Genova di svolgere la prospettata indagine, che, se
definita in senso favorevole alle ricorrenti, renderebbe superfluo
l'esame delle ripetute questioni di legittimità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i quattro procedimenti
1. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di
costituzionalità dell'art. 700 c.p.c., sollevata dal pretore di Genova
con la ordinanza 18 novembre 1977 in riferimento agli artt. 3 e 37
della Costituzione, nella controversia tra Torre Maria e soc.
Italsider;
2. - Ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano, di
Genova e di Bologna, che hanno sollevato altre questioni di
costituzionalità con le ordinanze menzionate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Gostituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte