Sentenza n. 103/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 637/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi
terzo e quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Imposta sulle
successioni - Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti
giurisdizionali e da titoli di credito) promosso con ordinanza emessa
il 6 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Rovigo, sul
ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Rovigo contro Colognesi
Franco ed altri, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 6
agosto 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In sede di liquidazione dell'imposta di successione dovuta
dagli eredi di Colognesi Mario, veniva in contestazione la
detraibilità dall'attivo ereditario di un saldo passivo di conto
corrente recante un debito di L. 17.272.969 nei confronti della Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, negata dall'Ufficio del Registro di
Rovigo ed affermata invece, su ricorso degli eredi, dalla Commissione
tributaria di I grado di quella città in base all'assunto per cui
l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente
può essere provata - a sensi dell'art. 13, 3 comma, d.P.R.
26/10/1972, n. 637 - anche in base a documenti interni dell'Istituto
concedente.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio del Registro,
negando che avessero all'uopo efficacia probante i due documenti
prodotti (dichiarazione di sussistenza di credito e copia della scheda
contabile del c/c) e deducendo che comunque - secondo l'interpretazione
data dalla stessa amministrazione finanziaria al 3 e 4 comma del
citato art. 13 - non soltanto si ammette in detrazione il solo debito
derivante da emissione di assegni negli ultimi dodici mesi, ma il
debito stesso in tanto è deducibile in quanto non resti assorbito
dagli accreditamenti operati sul conto corrente bancario nel medesimo
periodo di tempo. Nella specie, quindi, il debito doveva ritenersi
inesistente alla data di apertura della successione, dato che i
prelevamenti negli ultimi dodici mesi erano stati inferiori ai
versamenti.
Con riferimento a tale intepretazione, la Commissione tributaria di
2 grado di Rovigo sollevava d'ufficio, con ordinanza del 6/3/1980,
questione di legittimità dell'art. 13, 3 e 4 comma, d.P.R. 637/72,
assumendone il contrasto con l'art. 53 Cost..
Dovendo invero la capacità contributiva degli eredi essere
"commisurata all'arricchimento del loro patrimonio in funzione
dell'ammontare della quota ereditaria a ciascuno di essi in concreto
spettante", il "limitare l'addebitamento agli assegni emessi
nell'ultimo anno, con conseguente possibile saldo (attivo o passivo)
difforme dai dati reali" sarebbe, ad avviso della Commissione, "non
giustificato e non ispirato a criteri di ragionevolezza".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6/8/1980.
2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello
Stato negava che le norme denunziate fossero interpretabili nel senso
presupposto dal giudice a quo, assumendo che esse dettano "disposizioni
sulla prova della esistenza degli addebitamenti dipendenti da assegni
emessi negli ultimi dodici mesi in base a contratti di apertura di
credito in conto corrente bancario, e ciò fanno ponendo una disciplina
che deroga a quella generale contenuta nel comma primo dello stesso
articolo. Non escludono la deduzione della passività corrispondente
ad addebitamenti dipendenti da assegni emessi nel periodo anteriore,
per i quali deve intendersi che valga appunto la disposizione dettata
dal primo comma".
Dopo aver diffusamente richiamato la precedente disciplina della
materia, contenuta nell'art. 45 del R.D. 30/12/1923, n. 3270 e
nell'articolo unico della legge 24/12/1969, n. 1038, l'Avvocatura
osservava che con quest'ultima norma era stata dettata una
regolamentazione sussidiaria rispetto a quella generale di cui al
citato art. 45, sostituendo alla dimostrazione del rapporto
contrattuale di base mediante atto di data certa quella dell'integrale
svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore
all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto.
Alla stregua di tali precedenti andrebbe inteso l'art. 13 della
vigente legge sull'imposta di successione. Esso, al primo comma,
detta-come il corrispondente art. 45, primo comma R.D. 3270/1923-una
norma sulla prova ponendo la regola generale per cui si considerano
esistenti i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa
anteriore all'apertura della successione.
Per i debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari, il secondo
comma detta una norma sulla prova che - benché ciò non sia
"esplicitato sul piano letterale" - è sussidiaria rispetto alla prima.
Per le passività dipendenti da emissione di assegni, il terzo comma
pone una regola che riprende la disciplina di cui alla l. 1038/1969, ma
il cui oggetto è "diverso e più limitato".
Esso prende in considerazione "gli addebitamenti dipendenti da
assegni emessi negli ultimi dodici mesi", per i quali "vale la
disposizione dettata per i debiti risultanti da cambiali o vaglia
cambiari e quella successiva contenuta nel quarto comma. Per gli
addebitamenti precedenti, le due disposizioni non valgono, ma ciò non
significa che essi non si considerano esistenti, significa bensì che
si considerano tali in quanto provati nei modi risultanti dalla regola
generale dettata dal comma primo".
Il problema di disciplina risolto dalle norme dell'art. 13 è
quindi in definitiva, secondo l'Avvocatura, un problema di prova di
fatti giuridici - di cui altre norme (artt. 6, 7 e 12) regolano la
rilevanza - e non, appunto un problema di rilevanza.
La questione di costituzionalità sollevata resterebbe perciò
priva di oggetto, non essendo vero che le disposizioni impugnate
considerino inesistenti le passività ultrannuali.
D'altra parte tali disposizioni non potrebbero, secondo
l'Avvocatura, essere ritenute in contrasto con l'art. 53 Cost. sol
perché "contengono una regola speciale sulla prova limitata agli
addebitamenti dipendenti da assegni infrannali, col risultato di
lasciare gli altri soggetti alla regola generale.
Invero, la Corte ha già avuto modo di affermare che non è in
contrasto con il principio della capacità contributiva un sistema di
determinazione dell'esistenza del presupposto dell'obbligazione
tributaria ancorato a prove legali (sent. 26 giugno 1965 n. 50); onde
il diverso modo di dimostrazione della esistenza degli addebitamenti
infrannali ed ultrannali non può essere considerato dare
all'imposizione una base fittizia, come conseguenza della maggiore
difficoltà di prova". Considerato in diritto :
1. - In materia di imposte sulle successioni, la deducibilità dei
debiti ereditari è regolata dalle norme di cui agli artt. 12 e sgg.
del d.P.R. 26/10/1972, n. 637.
Ai sensi dell'art. 12, i debiti esistenti alla data di apertura
della successione costituiscono passività deducibili "alle condizioni
e nei limiti di cui ai successivi articoli".
L'art. 13, poi, precisa che si considerano esistenti alla data di
apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che
abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione,
quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da
provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi (primo comma) ed i
debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari, se anteriormente alla
data di apertura della successione "siano stati annotati nelle
scritture contabili del debitore regolarmente tenute od obbligatorie a
norma di legge", ovvero in quelle del trattario o prenditore, qualora
il debitore non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili
(secondo comma).
Ai sensi del terzo comma dello stesso art. 13, la testé citata
disposizione riguardante i debiti cambiari "vale anche per gli
addebitamenti dipendenti da assegni emessi negli ultimi dodici mesi in
base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario".
Il successivo comma quarto dispone, infine, che l'ammontare degli
assegni emessi dal defunto è computato in diminuzione di quello degli
accreditamenti effettuati sullo stesso conto, a condizione che
l'assegno sia stato presentato al pagamento almeno quattro giorni prima
dell'apertura della successione e che l'avvenuto pagamento risulti da
un estratto delle scritture contabili obbligatorie dell'istituto, dal
quale emerga l'integrale svolgimento del conto negli ultimi dodici mesi
anteriori all'apertura della successione. L'amministrazione finanziaria
può chiedere la esibizione, in originale o in copia autenticata, degli
assegni o di alcuni degli assegni indicati nell'estratto.
Ai fini della dimostrazione dei debiti, il successivo art. 16
stabilisce poi che per i debiti risultanti da atti scritti o da
provvedimenti giurisdizionali occorre la produzione del titolo, in
originale o in copia autentica (comma primo n. 1); che per i debiti
cambiari occorre produrre oltre al titolo, un estratto notarile delle
scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o
trattario (comma primo n. 2); e che per i debiti nei confronti di
aziende o istituti di credito, oltre alla presentazione dell'estratto
di cui all'art. 13, quarto comma, ed alla dichiarazione di sussistenza
del debito al tempo dell'apertura della successione, deve essere
prodotto anche un certificato dal quale risultino tutti i rapporti
debitori e creditori in atto tra il defunto e l'istituto di credito
alla data di apertura della successione (comma terzo).
2. - Tale essendo la normativa vigente, la Commissione tributaria
di secondo grado di Rovigo dubita che contrastino con il principio
della capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., le disposizioni
dei commi terzo e quarto del citato art. 13 del d.P.R. n. 637 del 1972.
Ciò perché, secondo l'interpretazione del giudice a quo -
conforme peraltro a quella adottata dall'Amministrazione finanziaria,
da ultimo con la risoluzione ministeriale n. 321052/75 del 21 dicembre
1976 -, per quanto attiene ai contratti di apertura di credito in conto
corrente bancario stipulati dal defunto, le norme denunziate
consentirebbero di dedurre dall'attivo ereditario il saldo passivo
risultante rispetto ai versamenti effettuati nel medesimo periodo ai
soli assegni emessi nei dodici mesi anteriori all'apertura della
successione.
Non si potrebbe, quindi, tener conto degli addebitamenti dipendenti
da assegni emessi in epoca precedente, né conseguentemente, dedurre
dall'attivo ereditario il saldo passivo risultante dall'integrale
svolgimento del conto corrente bancario.
Anzi, secondo il giudice a quo, il saldo del conto corrente, attivo
o passivo che sia, verrebbe determinato in termini difformi da quelli
risultanti dai "dati reali" in base ai quali soltanto può rettamente
stabilirsi la capacità contributiva degli eredi.
3. - La questione non è fondata.
Essa, infatti, presuppone una lettura delle disposizioni di legge
denunziate che questa Corte, in conformità all'opinione espressa, sul
punto, dalla prevalente dottrina non ritiene di poter condividere.
Giova in proposito, così come ha fatto la difesa degli intervenuti,
Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle finanze pro
tempore, prendere le mosse dall'abrogata legge tributaria sulle
successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270). Il legislatore del 1923,
dopo aver posto come regola generale la deducibilità dei debiti certi
e liquidi risultanti da atto scritto in data certa anteriore
all'apertura della successione (art. 45, commi primo, secondo e
quarto), aveva dettato regole speciali volte ad attenuare il rigore
formale della prova in tal modo richiesta tenendo conto della
particolare natura di taluni tipi di passività. Tra queste regole
viene qui in considerazione quella di cui al quinto comma del medesimo
art. 45 che, per la deducibilità dei debiti di commercio o "risultanti
da cambiali od altri effetti all'ordine", stabiliva essere sufficiente
che fossero annotati nei libri di commercio, regolarmente tenuti a
norma di legge, del debitore o del creditore. Questa disposizione
agevolativa non fu in giurisprudenza giudicata applicabile
all'emissione di assegni in c/c, per i quali si riteneva perciò
necessaria la prova non della sola esistenza dell'assegno quietanzato,
bensì anche dell'esistenza del rapporto sottostante e ciò nei modi
previsti dalla regola generale di cui ai commi primo, secondo e quarto
dell'art. 45. Siffatto rigore probatorio fu però fortemente attenuato
con l'articolo unico della legge 24/12/1969, n. 1038 (contenente "norme
interpretative ed integrative" del citato art. 45) che sostituì - per
la deduzione dei "debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente
bancario, originato da emissione di assegni" - alla dimostrazione del
rapporto contrattuale di base mediante atto di data certa ("quale che
sia il rapporto contrattuale sottostante") quella "dell'integrale
svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore
all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto";
dimostrazione da darsi mediante dichiarazione dell'istituto di credito
o estratto notarile sulla base delle registrazioni operate anche per
riassunto nei libri inventari e giornale dello stesso istituto di
credito ed integrata con la produzione degli assegni e con una
dichiarazione di sussistenza del debito.
Rispetto a tale regolamentazione, quella introdotta con il d.P.R.
637/1972, da un lato, ha mantenuto sostanzialmente, sul piano della
documentazione richiesta ai fini probatori, le disposizioni agevolative
di cui alla l. n. 1038/1969 (peraltro escludendo dal computo gli
assegni presentati al pagamento meno di quattro giorni prima
dell'apertura della successione e rendendo solo eventuale la produzione
degli assegni); dall'altro, ha limitato l'applicabilità di tali
disposizioni ai soli assegni emessi in base a contratti di apertura di
credito in conto corrente bancario (con esclusione di altri contratti
bancari, come il deposito in conto corrente).
Soprattutto - per quanto qui interessa - la normativa vigente ha
circoscritto agli addebitamenti da assegni emessi nell'ultimo anno di
vita del defunto la regola probatoria, meno rigorosa, della quale si
discute. Di conseguenza, mentre in base alla l. n. 1038/69 era sempre
possibile la dimostrazione dell'esistenza di un saldo passivo
attraverso le scritture contabili della banca, in quanto la
ricostruzione delle vicende del conto corrente era in ogni caso
effettuata a partire da un saldo attivo (quello del 31 dicembre
dell'anno anteriore all'apertura della successione, ove risultasse,
appunto, attivo, ovvero il saldo attivo anteriore a tale data, in caso
contrario), con la nuova normativa l'idoneità probatoria di tali
scritture contabili è limitata agli addebitamenti ed accreditamenti
degli ultimi dodici mesi, sicché un eventuale saldo passivo
preesistente non è provabile allo stesso modo.
Non possono però ritenersi mutati, rispetto alla disciplina
preesistente, né la natura delle disposizioni dettate nella materia
esaminata né il tipo di rapporto strutturale intercorrente tra di
esse. Tutte le disposizioni contenute nell'art. 13 d.P.R. n. 637/1972
sono, infatti, dirette a disciplinare non la rilevanza, ai fini
dell'imposta sulle successioni, dei debiti nelle stesse considerati,
bensì la prova che di tali debiti occorre fornire perché essi siano
deducibili dall'attivo ereditario. L'intero art. 13 contiene, cioè,
un sistema di predeterminazione legale dei mezzi di prova che il
legislatore, al fine di evitare evasioni fiscali e possibili collusioni
dirette a realizzarle, ritiene necessari per la dimostrazione della
preesistenza del debito all'apertura della successione e quindi per la
sua deducibilità dall'attivo ereditario.
In secondo luogo, non è mutato, rispetto alla disciplina
preesistente, il rapporto intercorrente tra la regola generale dettata
nel primo comma dell'art. 13 (corrispondente al primo comma dell'art.
45 R.D. n. 3270/1923) e le regole particolari che in materia di debiti
cambiari e di debiti dipendenti da emissione di assegni sono poste dal
secondo, dal terzo e dal quarto comma del medesimo articolo
(corrispondenti rispettivamente, al quinto comma del citato art. 45 ed
all'articolo unico della l. 1038/1969). Tra la prima regola e le
successive vi è cioè pur sempre, anche in base alla nuova disciplina,
un rapporto di sussidiarietà, nel senso che le seconde, per agevolare
l'assolvimento dell'onere probatorio, derogano alla prima ponendo
requisiti meno rigorosi; il che comporta, ove questi ultimi requisiti
non ricorrano, non già l'irrilevanza del debito, ma il suo
assoggettamento alla regola probatoria generale. Tanto i debiti
cambiari che quelli dipendenti da emissione di assegni sono, infatti,
di per sé suscettibili di dimostrazione attraverso la prova del
rapporto contrattuale sottostante, sicché ove questo sia documentato
in un atto scritto di data certa anteriore all'apertura della
successione non vi è ragione per escluderli dal novero di quelli la
cui prova può essere fornita alla stregua della norma generale. Non si
tratta, cioè, sotto il profilo in esame, di una diversa categoria di
debiti ed il fatto che, a proposito dei debiti cambiari, non sia stata
ripetuta nell'art. 13 la locuzione esplicitante il rapporto di
sussidiarietà contenuta nel quinto comma del citato art. 45 R.D. n.
3270 del 1923 ("qualora non si trovino nelle condizioni previste nei
precedenti capoversi") non toglie che in sede di interpretazione logico
- sistematica tale rapporto, secondo la comune opinione della dottrina,
debba essere pur sempre riconosciuto sussistente.
Ne consegue che altrettanto deve dirsi per i debiti dipendenti da
emissione di assegni avvenuta in base a contratti di apertura di
credito in conto corrente bancario, posto che per essi l'art. 13, terzo
comma estende espressamente "la disposizione del comma precedente"
dettata per i debiti cambiari.
Conclusivamente, non può essere condivisa la interpretazione delle
disposizioni di legge denunziate dalla quale muove la Commissione
tributaria di secondo grado di Rovigo per sollevare la questione di
legittimità costituzionale di che trattasi. A1 contrario, si deve
ritenere che, ove alla data di apertura della successione, in base a
contratto di apertura di credito in conto corrente bancario risulti un
saldo passivo (e cioè un debito del defunto verso la banca)
derivante-in tutto o in parte-da assegni emessi oltre un anno prima, la
prova di questi addebitamenti potrà essere offerta nei modi previsti
dal primo comma dell'art. 13, ferma restando l'applicabilità della
regola di cui al quarto comma del medesimo art. 13 per gli
addebitamenti infrannuali.
4. - Le suesposte considerazioni conducono ad escludere che le
norme impugnate configurino un presupposto d'imposta non corrispondente
alla effettiva capacità contributiva degli eredi, dal momento che non
precludono la computabilità, a fini di deduzione, degli addebitamenti
ultrannuali. Il fatto che per questi sia richiesta una prova più
rigorosa e, che, conseguentemente, l'erede possa non essere in grado di
fornirla non si può addurre a motivo di incostituzionalità della
norma che la pretende. Come la Corte ha già avvertito - in riferimento
al citato art. 45 R.D. n. 3270/1923 - nella sentenza n. 50 del
1965, l'impossibilità materiale di fornire la prova richiesta si
risolve in un impedimento di mero fatto, come tale estraneo alla
problematica costituzionale; e d'altra parte, ove tale impossibilità
sia incolpevole torneranno applicabili le disposizioni dettate, in via
generale, dall'art. 2724 c.c. Né può dirsi che la configurazione di
una prova legale rigorosa equivalga a dare una base fittizia
all'imposizione tributaria. La prova legale mira a garantire la
certezza dei rapporti giuridici e, in materia tributaria, anche a
tutelare l'interesse generale alla riscossione dei tributi contro ogni
tentativo di evasione; e rientra nella discrezionalità del
legislatore-il cui apprezzamento, ove non trasmodi in palese
arbitrarietà o irrazionalità, sfugge al sindacato di questa Corte-la
scelta dei meccanismi probatori che si ritengano maggiormente idonei a
conseguire tale risultato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 sollevata in riferimento all'art. 53
Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte