Il terzo capo del secondo titolo regola la prova per testimoni. Il problema dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale non appariva di agevole soluzione, data la diversità di disciplina che per la materia civile e la materia commerciale dettavano il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1882. In realtà ormai anche questa disformità di regime, come tante altre che si coordinavano ad una superata distinzione di materie, non aveva più ragione d'essere. Restava tuttavia assai delicato il problema di contemperare in un regime generale quelle legittime diffidenze che ha sempre suscitate e suscita in materia contrattuale questo mezzo di prova con la necessità di non offendere d'altro canto le esigenze della buona fede, in quei casi in cui, anche fuori delle ipotesi dell'art. 2724, usi, necessità tecniche, condizioni di ambiente, relazioni personali tra contraenti od altre circostanze anche meramente contingenti possano spiegare o giustificare perchè le parti non abbiano provveduto a procurarsi un documento scritto. Questo delicato contemperamento ritengo possa considerarsi attuato in modo, per quanto possibile, soddisfacente, con le disposizioni degli articoli 2721 e seguenti. È conservato il limite di valore, elevato a lire cinquemila, ma, temperando il rigore della norma, si conferisce al giudice il potere discrezionale di consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (art. 2721). Non è ammessa (art. 2722), come non l'ammetteva il precedente codice civile, la prova testimoniale su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, siano essi anteriori o coevi alla formazione di questo, ma, quanto ai patti posteriori alla formazione del documento, innovando al codice civile precedente, che estendeva il divieto a tali patti, si consente al giudice di ammettere la prova per testimoni, se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali (art. 2723).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1114
L'art. 2724 riproduce, eliminando esemplificazioni in parte inutili e in parte inesatte, le eccezioni che al divieto della prova testimoniale ponevano gli articoli 1347 e 1348 del codice civile anteriore, non senza però apportare all'art. 1348 due varianti: con la prima si chiarisce, in conformità dell'interpretazione prevalsa in dottrina e in giurisprudenza, che l'impossibilità di procurarsi la prova scritta può essere anche morale; con la seconda, alla locuzione del codice precedente, che parlava di perdita del documento «in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore», si sostituisce una formula più semplice e chiara, che fa riferimento all'assenza di qualsiasi colpa nella perdita del documento. Delle tre eccezioni enunciate dall'art. 2724 soltanto quest'ultima estende il suo ambito ai casi in cui, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto e a quelli in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam (art. 2725). Da tale disposizione scaturisce un'ulteriore limitazione del campo nel quale la prova per testimoni era ammissibile secondo il codice di commercio, dato che per l'art. 53 del detto codice la prova testimoniale di un contratto per cui il codice stesso avesse richiesto la prova scritta, avrebbe potuto ammettersi anche nel caso che concorresse l'una o l'altra delle prime due eccezioni (principio di prova per iscritto, impossibilità di procurarsi la prova scritta).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1115