Art. 2724 c.c.Eccezioni al divieto della prova testimoniale

La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso:

  • 1)quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
  • 2)quando il contraente e' stato nell'impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
  • 3)quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2724 · fonte su Normattiva