Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1986

Altra decisione · depositata il 22/04/1986 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 primo

comma, c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dalla

Corte di Cassazione nel procedimento penale a carico di Francese

Alberto iscritta al n. 1054 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 bis dell'anno 1985;

visti gli atti di costituzione di Francese Alberto;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

ritenuto che, con ord. 10 gennaio 1984 la Corte di Cassazione, nel

processo penale contro il maresciallo dell'aeronautica militare

Francese Alberto, imputato di violenza contro inferiore (art. 195,

primo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195, primo comma citato, con riferimento

all'art. 3 Cost.,

che, nell'ordinanza, il Supremo consesso della magistratura

rilevava come, dopo la sent. n. 103/1982 di questa Corte, la

fattispecie in esame veniva a risultare sanzionata in modo più grave

(reclusione militare da 6 mesi a 5 anni) di quanto non sia attualmente

il delitto di insubordinazione con violenza (art. 186 ultimo comma,

c.p.m.p.): e ciò in quanto la predetta sentenza ha fissato, quale

criterio informatore, che per tutte le specie di insubordinazione si

debbano applicare le sanzioni previste dalla legge penale comune,

che, una siffatta situazione, però, ha concretato un assetto

sanzionatorio che viene a risultare irrazionale e discriminatorio ai

danni del superiore, che riceve Così un trattamento

ingiustificatamente più grave,

che, nel giudizio si costituiva la parte privata, assistita

dall'Avv. Mauro Mellini, che, aderendo alla sollevata questione ne

chiedeva l'accoglimento,

considerato, però, che è sopravvenuta nelle more la l. 26

novembre 1985, n. 689 che all'art. 5 ha completamente sostituito la

norma impugnata, per cui s'impone che il giudice a quo riesamini la

rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte