Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del

codice penale, in relazione all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989,

n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse

clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di

competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio

1991 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Casoria nel

procedimento penale a carico di Coccimiglio Eugenio, iscritta al n.

681 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Napoli (Casoria) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

718 e 719 del codice penale, nella parte in cui questi prevedono una

pena più grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, nelle

circostanze di cui all'art. 719 del codice penale, rispetto alla

pena, disposta dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per

chi organizza o dà pubblicità a pubbliche scommesse;

Considerato che questione identica a quella oggetto del presente

giudizio è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte

con l'ordinanza n. 520 del 1991, nella considerazione che "il

trattamento sanzionatorio relativo a condotte criminose anche

lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche

scommesse, non si rivela palesemente irragionevole", nell'ambito dei

limiti di censurabilità delle scelte discrezionalmente compiute dal

legislatore nella determinazione della quantità e della qualità

delle sanzioni penali, per "la valutazione diversificata in relazione

a fatti di differente offensività sociale" che si desume dal sistema

delle norme offerte in comparazione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili

diversi da quelli esaminati da questa Corte nell'ordinanza citata e

che, pertanto, va confermato il giudizio secondo cui l'art. 4 della

legge n. 401 del 1989, richiamato dal giudice rimettente soltanto per

le ipotesi di minore gravità ivi contemplate, contiene, in realtà,

una disciplina non irragionevolmente proporzionata alla elevata

offensività sociale delle diverse condotte illecite connesse

all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, le

quali, complessivamente, sono punite con maggiore severità di quanto

non sia punito il giuoco d'azzardo, anche nelle fattispecie regolate

dal combinato disposto formato dagli artt. 718 e 719 del codice

penale, impugnati nel presente giudizio, i quali prevedono,

oltretutto, una sanzione racchiusa tra limiti edittali tali da

consentire al giudice un'ampia possibilità di graduazione della pena

in rapporto alla gravità del fatto accertato;

che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalità appare

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli

(Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte