Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con

ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila, nel

procedimento penale a carico di S.L. ed altri, iscritta al n. 565 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale per i minorenni di L'Aquila ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448, modificato dalla legge 5 febbraio 1992, n.

123, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione;

che la norma è censurata nella parte in cui non prevede che il

giudice per le indagini preliminari, quando non accoglie la richiesta

di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, possa

pronunciare sentenza con altra formula più favorevole all'imputato a

norma degli artt. 424 e 425 del codice di procedura penale, ovvero

fissare direttamente l'udienza preliminare;

che nel caso di specie il pubblico ministero, nel corso delle

indagini preliminari nei confronti di alcuni giovani per la

contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle

persone (art. 659 del codice penale), commessa al termine della festa

del paese, aveva appunto presentato richiesta di sentenza di non

luogo a procedere per irrilevanza del fatto;

che il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato la

restituzione degli atti al pubblico ministero perché "valutasse la

ricorrenza della scriminante prevista dall'art. 51 c.p., quantomeno

sotto il profilo putativo, ovvero l'esercizio di un diritto, sub

specie della consuetudine", ma il pubblico ministero a sua volta

aveva reiterato la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per

irrilevanza del fatto;

che l'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, secondo il

giudice rimettente, non fornisce "alcuno strumento per uscire dalla

situazione di stallo", e si porrebbe pertanto in contrasto:

con l'art. 27 della Costituzione, in quanto precluderebbe

all'imputato la possibilità di ottenere una sentenza a lui più

favorevole e al giudice per le indagini preliminari la possibilità

di emettere una pronuncia tendenzialmente definitiva, come avviene in

tema di archiviazione;

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'imputato nei cui

confronti il pubblico ministero ha presentato richiesta di sentenza

di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto verrebbe a

trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto all'imputato per

il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio: in

tale ultima situazione, infatti, il giudice collegiale avrebbe potuto

pronunciare in sede di udienza preliminare sentenza di non luogo a

procedere con formule più favorevoli, quali il fatto non sussiste o

non è preveduto dalla legge come reato;

con l'art. 97 della Costituzione, in quanto da un lato la

situazione di stallo comprometterebbe il buon andamento della

amministrazione giudiziaria, dall'altro la possibilità concessa al

pubblico ministero di "condizionare l'esito di una procedura"

pregiudicherebbe l'imparzialità della funzione giurisdizionale;

che in definitiva il giudice a quo si duole che il codice di rito

non gli conceda la possibilità di esercitare le funzioni attribuite

dalla legge all'organo collegiale chiamato a giudicare in sede di

udienza preliminare;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso in via preliminare per l'irrilevanza della

questione, avendo la medesima ad oggetto esclusivamente il contrasto

tra il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero

circa la formula di proscioglimento; contrasto risolto dal

legislatore alla stregua di criteri discrezionali, non assoggettabili

a censure di incostituzionalità, a favore della soluzione che

consente di venire incontro alle prioritarie "esigenze educative del

minorenne" di evitare il giudizio e anche l'udienza preliminare. Nel

merito, secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe

infondata, in quanto la disciplina censurata rientra tra i meccanismi

volti a fare emergere immediatamente la mancanza di una condizione

di procedibilità, così impedendo l'ulteriore corso del

procedimento;

Considerato che l'eccezione di incostituzionalità, ravvisabile

nella presunta situazione di stallo in cui, in caso di reiterazione

della richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza

del fatto, verrebbe a trovarsi il giudice per le indagini preliminari

che ritenga di non accogliere la richiesta stessa, non si fa carico

delle scelte di fondo del processo penale minorile, sintetizzabili

nella finalità di privilegiare le esigenze educative del minore,

espressamente richiamate dall'art. 3 della legge-delega 16 febbraio

1981, n. 87, a cui si ricollega la finalità di sottrarre l'imputato

minorenne il più rapidamente possibile alla sfera del processo

penale;

che l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per

irrilevanza del fatto viene incontro a tali esigenze, prevedendo una

rapida via d'uscita del minore dal processo, anche senza il passaggio

attraverso l'udienza preliminare, nei casi - tra cui rientra

pienamente quello che ha offerto lo spunto al presente giudizio di

costituzionalità - di tenuità del fatto e occasionalità del

comportamento;

che in tali ipotesi presupposto della richiesta della sentenza di

non luogo a procedere per irrilevanza del fatto è, appunto, la

valutazione che l'ulteriore corso del procedimento rechi pregiudizio

alle esigenze educative del minore;

che l'esigenza primaria del recupero del minore può tradursi,

come è stato espressamente precisato dalla giurisprudenza di questa

Corte, in istituti e meccanismi volti a fare concludere il processo

in modi e con contenuti diversi dal processo penale ordinario, tra i

quali rientra la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza

del fatto (sentenza n. 135 del 1995);

che a tale esigenza primaria si richiamano ripetutamente le

"Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile",

denominate Regole di Pechino (Raccomandazione del VII Congresso delle

Nazioni Unite alla Assemblea Generale del settembre 1985 e

Risoluzione n. 40/33 approvata nella Sessione Plenaria

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 29 novembre

1985);

che la disciplina dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988

costituisce una coerente attuazione di tali principi e finalità, in

quanto consente una rapida uscita del minore dal processo, prima ed a

prescindere dall'udienza preliminare;

che l'esigenza primaria del recupero del minore prevale sul

presunto interesse a ottenere una formula di proscioglimento più

favorevole, e non si pone quindi in contrasto con l'art. 27 della

Costituzione;

che comunque l'eventuale interesse del minore ad una formula di

proscioglimento più favorevole può trovare ingresso nell'udienza in

camera di consiglio prevista dall'art. 27, secondo comma, della norma

in esame, nel corso della quale sia il minorenne che l'esercente la

potestà dei genitori hanno la possibilità di chiedere al giudice di

non accogliere la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza

del fatto;

che sono del pari infondati i dedotti profili di illegittimità

riferiti all'art. 3 della Costituzione, in quanto il prevalente

interesse del minore ad una rapida definizione del procedimento

esclude che la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per

irrilevanza del fatto si traduca in un trattamento di sfavore

rispetto agli imputati per i quali il pubblico ministero abbia

presentato una richiesta di rinvio a giudizio, anche in vista di un

proscioglimento all'udienza preliminare, comunque posposto nel tempo;

che la situazione di stallo denunciata dal rimettente, in cui

verrebbe a trovarsi il giudice per le indagini preliminari, non

deriva da un difetto della disciplina normativa, quanto da

comportamenti processuali che possono verificarsi ogni qual volta il

pubblico ministero insista in una richiesta già formalmente

respinta;

che, stanti i meccanismi processuali che impongono di pervenire

comunque all'udienza preliminare quando il giudice restituisca gli

atti al pubblico ministero dopo aver formalmente respinto la

richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sono

del tutto prive di fondamento le doglianze del giudice rimettente nei

confronti di una disciplina che non gli permette di trasmettere

direttamente gli atti al giudice dell'udienza preliminare, ovvero di

pronunciare egli stesso sentenza di proscioglimento con una formula

ritenuta più favorevole per l'imputato;

che la disciplina in vigore non può neppure ritenersi contraria

all'art. 97 della Costituzione, i cui precetti, alla stregua della

costante giurisprudenza di questa Corte, pur riferendosi anche

all'amministrazione della giustizia, attengono esclusivamente

all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento

sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estendono all'esercizio

della funzione giurisdizionale (cfr., da ultimo, ordinanze n. 7 del

1997, nn. 275, 159, 147 e 99 del 1996, nn. 257 e 39 del 1995;

sentenze nn. 84 del 1996 e 313 del 1995);

che per le concorrenti ragioni sinora esposte la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988,

n. 448 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale per i minorenni di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte