Corte costituzionale

Ordinanza n. 1037/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,

n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 230-bis

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1987

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.I.L.

contro Conti Enza, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 23

giugno 1987 nel giudizio promosso dall'I.N.A.I.L. nei confronti di

Enza Conti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 4,

comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in

cui non prevede l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle

persone in detto articolo elencate anche quando prestano la loro

opera manuale nell'ambito di una impresa familiare ed al relativo

rapporto - non inquadrabile tra quelli di lavoro subordinato né tra

quelli di natura societaria - vada applicata la disciplina residuale

prevista dall'art. 230- bis c.c.;

che si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, I.N.A.I.L., in

persona del suo Presidente pro-tempore.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 476 del 1987, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,

n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non

ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti

all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod.civ. che

prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del

precedente n. 2;

che pertanto, in conseguenza della già intervenuta

dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti,

della norma oggetto dell'incidente sollevato dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione è

divenuta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non ricomprende tra le

persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare

indicati nell'art. 230- bis cod.civ. che prestano opera manuale od

opera assimilata ai sensi del precedente n. 2, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 476 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1037 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte