Sentenza n. 104/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1968 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo
comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre
1966 dal pretore di Iseo nel procedimento penale a carico di Bresciani
Teresa, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del
Giudice Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore del mandamento di Iseo, con decreto penale 9 luglio
1966, riteneva la signora Teresa Bresciani responsabile della
contravvenzione prevista negli artt. 9 e 36 del T.U. delle leggi sulla
pesca (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604) "per avere la stessa versato nel
lago di Iseo i rifiuti del proprio stabilimento industriale senza la
prescritta autorizzazione"' e la condannava all'ammenda di lire
120.000, pari al triplo del massimo edittale, perché riteneva che, a
causa delle condizioni economiche di lei, dovesse farsi luogo nel caso
all'applicazione dell'aumento di pena previsto dall'art. 26 del Codice
penale.
La Bresciani si opponeva al decreto e, al dibattimento, dopo aver
dedotto che la disposizione del citato art. 26, in base al quale era
stata nei suoi confronti maggiorata la pena, dovesse ritenersi
incostituzionale, perché contraria al principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, chiedeva che, sospendendosi il giudizio,
gli atti venissero rimessi a questa Corte, competente in materia a
decidere sull'eccezione.
Il pretore, con ordinanza 8 novembre 1966, disponeva in conformità
della richiesta, dopo avere, sul punto della rilevanza, osservato che,
in caso di affermazione della responsabilità dell'imputata, stante le
sue condizioni economiche, l'art. 26 del Codice penale doveva trovare
applicazione, e sul punto della non manifesta infondatezza, ritenuto
che il detto articolo appariva in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto legittima un aggravamento della sanzione in
ragione delle sole condizioni economiche del reo, mentre, nel quadro
del vigente ordinamento penale, i reati sono puniti proporzionalmente
alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole e
solo nell'ordinamento tributario trova un giustificato e ragionevole
ingresso un principio di progressività.
L'ordinanza del pretore, ritualmente notificata e comunicata, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.
Nel presente giudizio si è costituita, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato depositando il 17 marzo 1967 l'atto di intervento.
L'Avvocatura ha dedotto che la questione di costituzionalità
sollevata dal pretore di Iseo non sembra aver fondamento e ciò perché
la ratio del sistema, che prevede la facoltà di aumentare fino al
triplo la pena pecuniaria quando, per le condizioni economiche del reo,
la pena stessa può presumersi inefficace, anche se applicata al
massimo, non sarebbe da rinvenire nell'intento del legislatore di
determinare una disuguaglianza dei cittadini in base ad una distinzione
per diverse condizioni sociali (alle quali sono da rapportare quelle
economiche), ma nell'intento dichiarato di garantire il carattere che
si attenua nei confronti dei più economicamente dotati.
E, dopo aver richiamato principi espressi da questa Corte nella
sentenza del 22 marzo 1962, n. 29 sulle linee fondamentali del nostro
ordinamento penale e sul punto della legittimità delle norme che
dispongono la commutazione della pena pecuniaria in quella detentiva, e
dopo aver altresì fatto appello all'opinione più volte da essa
espressa, e secondo la quale proprio il principio di eguaglianza
richiede che a situazioni giuridiche differenziate sia applicato un
parimenti differenziato trattamento, l'Avvocatura ha concluso che la
disposizione denunciata dell'art. 26 del Codice penale, al contrario di
quanto sembra al pretore di Iseo, deve ritenersi affermazione e non
negazione di quel principio, come che intesa a correggere una
diversità di incidenza della sanzione sul soggetto colpito, in
relazione alle condizioni economiche di lui, diversità che è propria
della pena pecuniaria.
Alla pubblica udienza dell'11 giugno 1968 il rappresentante
dell'Avvocatura si riportava ai propri scritti difensivi. Considerato in diritto :
Come risulta dalla giurisprudenza costante di questa Corte, il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione postula
non solo che a situazioni oggettivamente uguali debba corrispondere un
eguale trattamento, ma anche che a situazioni oggettivamente diverse
debba corrispondere un trattamento differenziato.
Accertare l'eguaglianza o la diversità delle situazioni, ai fini
del trattamento da applicare, è compito del legislatore, il quale vi
provvede nell'esercizio di una discrezionalità che trova limite
soltanto nella ragionevolezza delle statuizioni.
Frequenti occasioni all'esercizio di tale discrezionalità offre al
legislatore la disciplina dei reati e delle pene, ove, di fronte alla
variabile complessità della condotta antigiuridica dei singoli,
l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la
differenziazione più che l'uniformità.
Risponde anzi alle esigenze del sistema penale che allo stesso
giudice sia conferita una certa discrezionalità fra il minimo e il
massimo previsto dalla legge nell'attribuzione della pena, al fine
della sua determinazione in concreto (art. 133 del Codice penale).
Nell'esercizio di tale potere discrezionale il giudice deve tener
conto, al fine di valutare la gravità del reato e la capacità a
delinquere del colpevole, di elementi attinenti alla personalità del
reo desunti dal suo carattere, dalla sua vita e dalla sua condotta,
anche anteriore al commesso reato, e persino dalle condizioni di vita
individuale, familiare e sociale di lui (art. 133 del Codice penale).
Non può dubitarsi che la ratio di tale sistema coincida con quella
dell'art. 26, secondo comma, del Codice penale, ora portato all'esame
di questa Corte, onde il problema della conformità al principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione va posto, rispetto
all'art. 133 e rispetto alla norma di che trattasi, in termini affatto
paralleli.
Ciò premesso, è da ricordare che sulla legittimità
costituzionale dell'art. 133, questa Corte ha avuto più volte
occasione (v. sentenze n. 29 del 1962, 67 del 1963 e 111 del 1964), di
pronunziarsi, in modo esplicito od implicito, in senso positivo,
ravvisando nella norma la funzione di garantire, ai fini di una più
efficiente ed equilibrata giustizia, il processo di individualizzazione
della pena.
Alla stregua di analoghe considerazioni, la questione di
costituzionalità dell'art. 26, comma secondo, del Codice penale
prospettata dal pretore di Iseo, va pure risolta nel senso della sua
infondatezza.
Il criterio ispiratore di questa norma, che autorizza il giudice ad
aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche
del reo, può presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per
lui inefficace, è certo un criterio di discriminazione fondato sulle
condizioni personali, ma non è affatto un criterio contrario alla
logica e alla ragionevolezza. Infatti soddisfa anch'esso il principio
della individualizzazione della pena.
Il legislatore ha inteso in tal modo, per le pene pecuniarie, sia
della multa (art. 24) che dell'ammenda (art. 26), accogliere e superare
- così come si legge nei lavori preparatori del Codice - proprio "le
critiche che in genere si sogliono fare contro l'uso delle pene dirette
a colpire il patrimonio del reo, siccome quelle che riescono diseguali
e non personali".
Si è voluto cioè, con la facoltà concessa al giudice di
aumentarle fino al triplo nei confronti dei più abbienti, conseguire
l'effetto di adeguare quelle pene alla condizione del reo mettendole in
grado di possedere, anche nei confronti degli anzidetti soggetti,
quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice, che rappresenta
l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena, e
che altrimenti le pene in questione rischierebbero - a cagione della
maggiore capacità economica dei soggetti stessi - di non possedere.
Il che è proposito che non può qualificarsi contrario alla logica
né alla ragionevolezza e che quindi non offende, ma tutela il
principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, comma secondo, del Codice penale in relazione all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte