Sentenza n. 104/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 482/1968
- art. 8legge 482/1968
- art. 9legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private), promosso con ordinanze emesse il 15 marzo e il 25
agosto 1979 dal Pretore di Roma, nei procedimenti civili vertenti tra
Bracci Alfio e la Soc. Vetraria Iberia e tra Carbone Raffaele e la
Soc. Litton Italia, rispettivamente iscritte ai nn. 419 e 876 del
registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 del 1979 e n. 36 del 1980.
Visti l'atto di costituzione di Carbone Raffaele e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Stefano Onofrio, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso dall'attore per ottenere
l'assunzione obbligatoria da parte di una società privata ai sensi
della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella sua qualità di orfano di
guerra, il pretore di Roma ha sollevato, con ordinanza emessa il 15
marzo 1979, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2
aprile 1968, n. 482, nella parte in cui comprendono, fra i soggetti
aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in
guerra, per servizio o nel lavoro senza alcun limite di età.
Secondo il giudice a quo la normativa dettata dagli artt. 1, 8 e 9
della legge n. 482 del 1968, apparirebbe fonte d'ingiustificata
disparità di trattamento e quindi in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto attribuiva ai soggetti in essa indicati il
diritto all'assunzione obbligatoria - con conseguente privilegio nei
confronti della generalità dei cittadini - a prescindere dal tempo
decorso dalla data di decesso del genitore e dall'attività lavorativa
successivamente a questa esplicata dall'orfano. In tal modo - secondo
l'ordinanza di rimessione - il privilegio in esame rimarrebbe in capo
ai soggetti che ne beneficiano per tutta la durata della vita e quindi
anche quando ormai dovrebbe ritenersi esaurita quella condizione di
particolare svantaggio o di maggior bisogno che lo giustifica.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A
sostegno della sua infondatezza l'Avvocatura generale dello Stato ha
dedotto che la perdita del genitore da parte di un soggetto in età
minore, secondo l'id quod plerumque accidit, è evento di tale portata
da influire negativamente sull'intera vita dell'orfano. La scelta
discrezionale del legislatore sarebbe pertanto ragionevole.
Analoga questione è stata sollevata dallo stesso pretore di Roma
- nel corso di altro giudizio davanti a lui pendente, promosso da un
orfano di guerra di 50 anni, per ottenere l'assunzione obbligatoria da
parte di una società privata - con ordinanza emessa il 25 agosto
1979, con la quale si deduce la non manifesta infondatezza, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile
1968, n. 482, nella parte in cui comprendono, fra i soggetti aventi
diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in guerra,
o per servizio, o nel lavoro, fino al raggiungimento del 55 anno di
età.
Secondo tale ordinanza - a differenza di quanto avviene per gli
invalidi - sarebbe di immediata evidenza che gli effetti svantaggiosi
della condizione di orfano riguardano la fase della formazione e
dell'inserimento del soggetto nella vita lavorativa, ma non durano
tutta la vita, essendo in seguito neutralizzati, di regola, dagli
effetti di altre condizioni e vicende personali e sociali in ordine
alle quali la situazione di colui che rimane orfano prima della
maggiore età non si differenzia da quella della generalità degli
altri cittadini.
Il protrarsi sino al 55 anno di età del diritto all'assunzione
obbligatoria sarebbe pertanto ingiustificato.
Nel giudizio promosso con la seconda ordinanza dinanzi a questa
Corte si è costituita la parte privata, deducendo di avere ottenuto
il riconoscimento della qualifica di orfano di guerra solo nel 1977 e
cioè all'età di 48 anni e chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
Si è costituito pure il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, con motivazione
analoga a quella dell'atto di costituzione nell'altro giudizio
promosso dallo stesso pretore di Roma con ordinanza 15 marzo 1979. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze sopra indicate prospettano sostanzialmente la
medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti
per essere definiti con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 1, 8 e 9 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (recante: "Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private") - nella parte in cui comprendono, tra i soggetti
aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in
guerra, per servizio o sul lavoro, senza fissare limiti di età
(ordinanza 15 marzo 1979), ovvero sino al raggiungimento del 55 anno
di età (ordinanza 25 agosto 1979) - siano in contrasto con l'art. 3
della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento da
essi determinata in danno di tutti gli altri disoccupati, col
privilegiare nell'assunzione gli orfani anche a grande distanza di
tempo dal momento in cui si verificò il decesso del genitore per
causa di guerra.
3. - La questione non è fondata.
La normativa contenuta nella legge 2 aprile 1968, n. 482, la quale
riassume ed unifica una serie di disposizioni precedenti, ha un
carattere particolare, essendo intesa a venire incontro e ad
alleviare, nel settore del lavoro, la situazione di disagio e di
maggiore bisogno nella quale versano coloro i quali sono colpiti,
direttamente o indirettamente, da eventi dovuti a causa di guerra o di
lavoro, cioè a causa che, anche riallacciandosi al principio
proclamato dall'art. 52, primo comma, della Costituzione, ovvero al
rilievo che al lavoro dà la stessa Costituzione negli artt. 1 e 4, il
legislatore ha ritenuto meritevoli di una specifica tutela. A tal fine
la citata legge n. 482 ha adottato una apposita provvidenza intesa a
consentire una più rapida e più facile sistemazione per i soggetti
indicati nella legge stessa (fra i quali gli orfani per causa di
guerra o di lavoro).
La provvidenza disciplinata dalla legge in parola trova, pertanto,
giustificazione nella opportunità di ridurre la situazione di disagio
dei soggetti predetti, prevedendo la loro assunzione obbligatoria al
lavoro nell'ambito di alcuni limiti stabiliti dalla legge e
concernenti l'età massima (inesattamente l'ordinanza 15 marzo 1979
parla di beneficio che dura per tutta la vita, non essendosi il
pretore accorto in tale occasione del limite chiaramente posto dal
secondo comma dell'art. 1), le condizioni fisiche ed il numero delle
persone da assumere.
Non appar dubbio che nel porre questa disciplina ed in particolare
nel fissare i limiti e le condizioni necessarie per l'applicazione del
beneficio il legislatore gode di una facoltà di apprezzamento che
può essere sindacata da questa Corte soltanto sotto il profilo della
irragionevolezza. Ma l'avere posto un limite di età (55 anni)
notevolmente elevato, anche se consente la applicazione del beneficio a
persone più avanti negli anni e quindi più lontane dall'evento che
creò per esse lo stato di inferiorità, non può essere ritenuto
irragionevole, costituendo soltanto indice di una più larga
benevolenza verso i soggetti considerati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, (recante:
"Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private"), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte