Sentenza n. 104/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con l'ordinanza emessa il 15
novembre 1988 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana sul ricorso proposto da Zingale Pino contro il
Ministero del Tesoro, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento promosso da Zingale Pino nei
confronti del Ministero del Tesoro, avente ad oggetto la pretesa del
ricorrente di conseguire il riscatto ai fini pensionistici del
periodo di durata del corso di reclutamento per funzionari direttivi
dello Stato cui aveva partecipato presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, la Corte dei conti - sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui non dispone
l'ammissibilità a riscatto del periodo di durata di detti corsi.
Il giudice a quo rileva che la norma censurata, la quale consente
al dipendente statale di riscattare il periodo di tempo
corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei
corsi speciali di perfezionamento (qualora, come condizione
necessaria per l'ammissione in servizio, sia richiesto il diploma di
laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione), nulla dispone
quanto ai corsi di preparazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, il cui superamento è posto come condizione per
l'accesso alla carriera direttiva di 7° ed 8° livello.
Detti corsi, prosegue il giudice remittente, ancorché non possano
identificarsi con i corsi universitari, né con quelli
post-universitari di specializzazione, partecipano tuttavia
certamente della natura degli uni e degli altri, come può desumersi
dalla circostanza che ai medesimi sono ammessi sia i già laureati,
sia gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea in regola con
gli esami degli anni precedenti.
Che, comunque, si tratti di corsi a livello universitario si
desumerebbe da tutta la normativa che li riguarda; in particolare:
dal grado elevato dei livelli di carriera ai quali il superamento
degli esami finali consente di accedere; dall'alta qualificazione
professionale del personale docente; dal conferimento di incarichi di
insegnamento con le procedure previste per gli incarichi
universitari; dalle materie di insegnamento richiedenti particolare
impegno di studio ecc.
Pertanto, la sostanziale equipollenza del livello didattico dei
corsi in esame rispetto a quelli di laurea o post-universitari di
perfezionamento, comporta, conclude il giudice a quo, che la norma
censurata, omettendo di includere detti corsi tra quelli il cui
periodo di durata è riscattabile, viola l'art. 3 della Costituzione,
per lesione del principio di eguaglianza, nonché l'art. 97, per
inadeguata valutazione del tempo impiegato per il perfezionamento
degli studi e per una migliore preparazione professionale, la quale,
dopo l'ingresso in carriera, assicura il buon andamento degli uffici
(sono citate al riguardo le sentenze di questa Corte nn. 128 del 1981
e 44 del 1988).
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo che
la scelta dei periodi da ammettere a riscatto rientra nella
discrezionalità del legislatore e che nel caso di specie la
discriminazione non può ritenersi ingiusta, versandosi in situazione
ben differente dai corsi di laurea o di specializzazione. Quanto,
poi, alla richiamata sentenza di questa Corte n. 44 del 1988, non
pare all'Avvocatura che il principio in essa affermato possa
estendersi al caso ora in esame, che riguarda non già un'istruzione
o specializzazione, bensì una forma di selezione per il reclutamento
di impiegati pubblici. Considerato in diritto
1. - La questione oggetto del presente giudizio concerne l'art.
13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale,
nell'ambito della disciplina relativa alla computabilità ai fini del
trattamento di quiescenza dei dipendenti statali di servizi o periodi
anteriori alla nomina, dispone - per quanto qui interessa - che "il
dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione
necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in
aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di
corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in
parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli
studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento".
La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana - censura la norma anzidetta in quanto omette di
comprendere tra i periodi riscattabili quello corrispondente alla
durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati ai
fini dell'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, organizzati e
tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Ad
avviso del giudice a quo, la circostanza che il superamento di detti
corsi è posto come condizione per l'accesso alla carriera direttiva
dell'Amministrazione e la considerazione della sostanziale
equipollenza del livello didattico dei corsi in esame rispetto a
quelli di laurea o di perfezionamento (anche i primi infatti
sarebbero corsi a livello universitario, come emergerebbe da tutta la
normativa che li concerne), rendono la denunciata omissione
contrastante con il principio di eguaglianza, nonché con l'art. 97
della Costituzione per mancata valutazione del tempo impiegato per
una migliore preparazione professionale, la quale, dopo l'ingresso in
carriera, concorre ad assicurare il buon andamento degli uffici.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha varie volte avuto occasione di sottolineare che la
legislazione in tema di riscatto tende giustamente ad evolversi, nel
suo complesso, nel senso di attribuire la dovuta considerazione al
tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per
acquisire la necessaria preparazione professionale; ed ha
conseguentemente dichiarato - pur riconoscendo al legislatore un
certo ambito di discrezionalità nella scelta dei periodi o servizi
da ammettere al riscatto (sent. n. 218 del 1984; ord. n. 847 del
1988) - la incostituzionalità di norme irrazionalmente
discriminatorie e divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva (v.
sentt. nn. 128 del 1981, 44, 765 e 1016 del 1988, 163 del 1989). Per
quanto più in particolare concerne la partecipazione a corsi di
specializzazione o perfezionamento, sono state ritenute illegittime
le disposizioni che ingiustificatamente escludevano dalla facoltà di
riscatto i periodi di durata legale di detti corsi, purché,
tuttavia, in linea con l'anzidetta legislazione, i titoli di
specializzazione acquisiti costituissero indispensabile requisito per
l'ammissione in servizio.
Ora, il corso in discussione presenta caratteristiche del tutto
particolari, tali da differenziarlo sostanzialmente dai casi
precedenti, richiamati dal giudice remittente.
A parte la considerazione che ad esso, diversamente dagli altri
corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitari, possono
partecipare anche cittadini non laureati (per i quali, fra l'altro,
il periodo di frequenza al corso è riscattabile ad altro titolo, in
quanto compreso nella durata legale del corso di laurea, dovendo essi
essere in regola con gli esami), è decisivo osservare che i corsi
tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione che qui
interessano da un lato sono essi stessi, in caso di esito positivo
dell'esame di fine corso, un mezzo diretto di accesso nelle pubbliche
amministrazioni; dall'altro, e soprattutto, costituiscono una forma
di reclutamento di pubblici impiegati, che si presenta alternativa a
quella dell'ordinario concorso.
I corsi in esame non possono quindi annoverarsi tra quelli il cui
titolo finale è richiesto come condizione imprescindibile per
l'ammissione in servizio, né conseguentemente essere assimilati a
quelli cui si riferisce la disposizione censurata e, in genere, la
legislazione in materia e la giurisprudenza di questa Corte dianzi
richiamata.
Tanto basta, in definitiva, a concludere che la norma impugnata
non è viziata da irragionevolezza e ad escludere, pertanto, la
violazione sia dell'art. 3, sia - secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (v. ad es. sentt. n. 1130 del 1988 e 21 del 1989) -
dell'art. 97 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei
conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte