Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo

comma, e 309 del codice di procedura civile, nonché dell'art. 11,

commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del

giudice di pace), promossi con quattro ordinanze emesse il 25, il 3

(n. 2 ordinanze) ed il 10 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo

San Lorenzo rispettivamente iscritte ai nn. 423, 472, 473 e 483 del

registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 36, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse

nell'ambito di altrettanti procedimenti civili, il giudice di pace di

Borgo San Lorenzo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 181, primo comma, e 309 del codice di

procedura civile, nonché dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge

21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), in

riferimento agli articoli 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione;

che, a parere del giudicante, non essendo comparsa nessuna

delle parti costituite all'udienza fissata, egli dovrebbe fare

applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 181, primo

comma, e 309 cod. proc. civ., rinviando la causa ad un'udienza

successiva, della quale andrebbe data comunicazione alle parti

stesse, e solo allora disporre la cancellazione della causa dal

ruolo;

che tale sistema si risolve in un ingiustificato privilegio

per le parti, tale da violare il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione, poiché il magistrato ed il personale della

cancelleria sono costretti ad un inutile dispendio di attività

supplementare, con costi aggiuntivi a carico della collettività;

che, pertanto, dovrebbe essere reintrodotto il testo

dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ. nella versione anteriore

a quella attualmente vigente, secondo cui poteva disporsi l'immediata

cancellazione della causa dal ruolo anche in caso di mancata

comparizione delle parti costituite ad una sola udienza;

che le norme in questione paiono al rimettente in evidente

contrasto anche con l'art. 11 della legge n. 374 del 1991, in base al

quale il giudice di pace ha diritto ad un compenso rapportato al

numero delle sentenze emesse, compenso che viene inevitabilmente

frustrato dalle norme del codice sopra menzionate;

che il complesso delle norme richiamate, quindi, viola il

principio di uguaglianza, lede la sfera patrimoniale della

collettività, fa venire meno il diritto del giudice di pace a

conseguire una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro

svolto e vulnera anche l'art. 53 Cost., a norma del quale tutti i

cittadini debbono concorrere alla spesa pubblica in ragione della

loro capacità contributiva;

che in tutti i giudizi davanti a questa Corte è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

prospettata sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che i giudizi, vertendo sulle medesime questioni,

possono essere riuniti e decisi con una sola "pronuncia;

che la questione di legittimità costituzionale riguardante

gli artt. 181, primo comma, e 309 cod. proc. civ. è già stata in

più occasioni scrutinata da questa Corte e dichiarata manifestamente

infondata (ordinanze n. 256 del 1998 e nn. 266, 107 e 7 del 1997);

che gli odierni provvedimenti di rimessione, pur aggiungendo

il richiamo ad ulteriori parametri costituzionali, si risolvono nella

sostanziale riproposizione dei motivi di doglianza presi in esame da

questa Corte nelle ordinanze sopra richiamate;

che, pertanto, anche la predetta questione dev'essere

dichiarata manifestamente infondata;

che la seconda questione, relativa ai compensi del giudice di

pace come regolati dall'art. 11 della legge n. 374 del 1991,

formulata peraltro in maniera intrinsecamente contraddittoria

rispetto alla precedente, è priva del requisito della rilevanza,

poiché la norma impugnata non deve certamente essere applicata nei

giudizi a quibus sicché ogni pronuncia di questa Corte non avrebbe

alcuna influenza nella decisione dei medesimi (ordinanza n. 225 del

1998);

che detta questione, perciò, va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 181, primo comma, e 309

del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di

Borgo San Lorenzo, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della

Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge

21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata

dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento ai medesimi

parametri costituzionali, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte