Sentenza n. 1045/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, co. 2°,
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa"), in relazione all'art. 98, co.
3°, stesso r.d. promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Cinti Mario e
S.p.a. Aerolinea Itavia iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento instaurato da Cinti Mario con
una domanda di insinuazione tardiva di crediti di lavoro nei
confronti del Commissario per l'amministrazione straordinaria della
s.p.a. Aerolinea Itavia, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21
ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 101, secondo comma, della legge fallimentare, in relazione
all'art. 98, terzo comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,
nella parte in cui vieta la riproponibilità del ricorso per
dichiarazione tardiva di un credito al ricorrente che non sia
costituito in un precedente giudizio.
L'art. 101, secondo comma, là dove dispone che "le parti si
costituiscono a norma dell'art. 98, secondo comma", è costantemente
interpretato dalla Cassazione nel senso di una piena conformità alla
disciplina dell'opposizione allo stato passivo, con la conseguenza
che la mancata tempestiva costituzione del creditore istante comporta
l'abbandono della domanda.
Così interpretata, la norma è dal giudice a quo ritenuta
contraria, in primo luogo, all'art. 3 Cost. perché tratta alla
medesima stregua azioni tra le quali "non sussiste alcuna
possibilità di assimilazione", l'una - l'opposizione allo stato
passivo - essendo un'impugnativa, l'altra - la dichiarazione tardiva
di crediti - essendo invece una domanda giudiziale introduttiva di un
nuovo giudizio; in secondo luogo, all'art. 24 Cost., perché
l'estinzione dell'azione per mancata tempestiva costituzione in
giudizio, in deroga alla regola dell'art. 310, primo comma, cod.
proc. civ., "non può non rendere estremamente difficoltoso
l'esercizio del diritto, se si considera che la mancata costituzione
può verificarsi anche senza colpa del creditore".
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, opponendo l'inammissibilità o, quanto meno, l'infondatezza
della questione.
All'Avvocatura sembra evidente l'inammissibilità della questione,
"dato che questa potrebbe essere risolta seguendo la linea
interpretativa che secondo il giudice remittente dovrebbe reputarsi
più conforme al dettato costituzionale, tanto più che tale linea è
sostenuta da una parte, sia pure minoritaria, della dottrina e della
giurisprudenza".
La questione appare altresì infondata, a giudizio
dell'interveniente, considerato che "l'imposizione di particolari
condizioni, adempimenti ed oneri richiesti dalla natura del processo,
quando non conduca alla pratica impossibilità di esercitare il
diritto azionabile, attiene a modalità procedimentali che non sono
coperte da garanzia costituzionale". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma ravvisa un contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost. nell'art. 101, secondo comma, della legge fallimentare,
interpretato nel senso che l'inosservanza, da parte del creditore
istante, dell'onere di costituzione in giudizio almeno cinque giorni
prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, ivi
richiamato, comporta l'estinzione dell'azione, e quindi la non
riproponibilità della domanda di ammissione tardiva del credito
entro il limite di tempo indicato nel primo comma dell'art. 101.
L'eccezione di inammissibilità della questione, opposta
dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta, atteso che
l'interpretazione adeguatrice ai dettami costituzionali, che si
rimprovera al Tribunale di non avere seguito coerentemente con le sue
convinzioni, cioè l'interpretazione restrittiva del rinvio all'art.
98, terzo comma, è disattesa dalla giurisprudenza consolidata della
Cassazione.
2. - La questione non è fondata.
È vero che la dichiarazione tardiva di crediti, prevista
dall'art. 101 l. fall., è strutturalmente diversa dall'opposizione
allo stato passivo prevista dall'art. 98, solo la seconda, non anche
la prima, avendo natura di gravame in senso tecnico. Ma ai fini della
valutazione delle rispettive discipline alla stregua dell'art. 3
Cost., rileva piuttosto il profilo funzionale che quello strutturale.
Dal punto di vista della funzione, le due azioni presentano una
innegabile analogia: entrambe mettono in discussione lo stato passivo
formato dal giudice e tendono a modificarlo; l'opposizione fa valere
una pretesa inesattezza, la domanda di insinuazione tardiva una
pretesa incompletezza dello stato passivo.
L'analogia funzionale spiega l'adeguamento della disciplina
processuale della dichiarazione tardiva al modello dell'opposizione
allo stato passivo, e richiama anche per il giudizio incidentale
previsto dall'art. 101 l'esigenza di speditezza caratteristica del
processo fallimentare. Nel caso di inosservanza del termine
perentorio per la costituzione in giudizio del creditore istante,
tale esigenza giustifica l'estensione della sanzione di decadenza
dalla domanda, stabilita nel terzo comma dell'art. 98, in luogo della
regola generale di cui all'art. 310, primo comma, cod. proc. civ.
3. - Nemmeno può dirsi violato l'art. 24 Cost. Nel formulare
questa ulteriore censura, secondo cui la norma denunciata renderebbe
"estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto, se si considera
che la mancata costituzione può verificarsi anche senza colpa del
creditore", il giudice a quo non ha tenuto conto dei riflessi, sul
terzo comma dell'art. 98 l. fall., della sentenza 30 aprile 1986 n.
120 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 98, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva nei
confronti del creditore opponente (o del creditore istante nel caso
di dichiarazione tardiva di crediti) la comunicazione, almeno
quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi
indicato: riflessi esplicitati dalla stessa sentenza nel senso che,
dichiarata l'incostituzionalità del secondo comma, il terzo comma
dell'art. 98 appare pienamente rispettoso dell'art. 24, secondo
comma, Cost.
Non è più ipotizzabile che il creditore non venga, senza sua
colpa, tempestivamente a conoscenza del decreto indicato nel secondo
comma dell'art. 98 o dell'art. 101, con cui il giudice delegato fissa
l'udienza di comparizione delle parti. Dovendo il provvedimento
essergli comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata
per l'udienza, dal momento della comunicazione il creditore dispone
necessariamente di almeno dieci giorni utili per costituirsi in
giudizio, ed evitare così la decadenza prevista nel terzo comma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma,
del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1045 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte