Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del

codice penale e degli artt. 29, 234, ultimo comma, e 235, ultimo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel

procedimento penale a carico di Pomo Federico, iscritta al n. 467 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza

emessa il 6 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale: 1) degli artt. 234 ultimo comma e 235

ultimo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui

prevedono che la pena accessoria della rimozione dal grado consegue

automaticamente a condanne per determinati reati previsti dal Codice

penale militare di pace (nei casi di specie per appropriazione

indebita aggravata e truffa); 2) dell'art. 29 del codice penale

militare di pace, nell'ipotesi che fosse accolta la questione sub 1;

3) dell'art. 166 del codice penale, nella parte in cui esclude

l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 60 del 1990, ha

già dichiarato manifestamente inammissibile questione identica a

quella sub 1 (in essa assorbita la questione sub 2) e inammissibile

la questione relativa all'art. 166 del codice penale;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma,

del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo

comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con

ordinanza 6 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte