Sentenza n. 106/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1968 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1859/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione della scuola media
statale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1966 dal pretore
di Larino nel procedimento penale a carico di Di Bello Leone ed altri,
iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Larino, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1966 nel
procedimento penale a carico di Di Bello Leone ed altri, imputati del
reato previsto dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in
riferimento all'art. 731 del Codice penale, per avere omesso di far
adempiere all'obbligo di frequenza della scuola media i loro figli per
l'anno scolastico 1965-66, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 8 della legge n. 1859 del 1962, per
contrasto con gli artt. 3 e 34 della Costituzione.
Nell'ordinanza il pretore, premesso che gli imputati avevano
addotto, a propria difesa, la rilevante distanza della scuola dalle
rispettive abitazioni e la carenza di mezzi di trasporto pubblico,
osserva che la legge disporrebbe indiscriminatamente sanzioni penali
per tutti i contravventori all'obbligo scolastico, senza garantire
peraltro a tutti gli obbligati una posizione paritaria al riguardo, e
senza assicurare praticamente a tutti l'accesso alla scuola. Si
attuerebbe così una palese sperequazione tra coloro che vivono in
centri ove vi è una scuola media e coloro che invece risiedono in una
località lontana anche decine di chilometri, ma collegata con i
normali mezzi pubblici.
In tale situazione sarebbe da ravvisare un contrasto fra la
disposizione penale denunziata, ed i principi sanciti dall'art. 3 della
Costituzione, secondo cui "tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge" e dell'art. 34 della
Costituzione, secondo cui "la scuola è aperta a tutti".
L'ordinanza, notificata il 17 dicembre 1966 al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed agli imputati reperibili, ed il 14 precedente
all'imputato irreperibile Monelli Michele, è stata comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito soltanto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per
legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le
proprie deduzioni il 17 marzo 1967.
L'Avvocatura rileva che l'attuale questione si presenterebbe come
un profilo conseguenziale degli aspetti di illegittimità degli artt. 4
e 9 della detta legge già esaminata e ritenuti infondati dalla Corte
con la sentenza n. 7 del 1967.
In particolare lo specifico problema della fornitura dei mezzi di
trasporto per l'accesso alla scuola sarebbe stato già esaminato dalla
Corte in relazione al principio di gratuità dell'insegnamento, sancito
dall'art. 34, secondo comma, della Costituzione, appunto con la detta
sentenza n. 7 del 1967, che avrebbe escluso ogni collegamento di tale
prestazione, meramente materiale e strumentale, con l'invocato
principio.
Riportandosi poi testualmente ad un passo della citata sentenza,
l'Avvocatura aggiunge che la rispondenza dell'art. 8 impugnato al
precetto costituzionale sarebbe già stata ritenuta dalla Corte quando,
nella citata sentenza, ha affermato che tale norma, richiamandosi
all'art. 731 del Codice penale, non contiene un incondizionato comando
valevole indifferentemente per ogni caso, in quanto l'ipotesi
contravvenzionale ivi prevista viene a perdere carattere di
illegittimità ove sia dimostrata, come l'articolo dispone, l'esistenza
di giusti motivi, ossia di cause che dimostrino inattuabile
quell'adempimento, per forza maggiore o stato di necessità.
Pertanto dovrebbe escludersi che dalla norma impugnata derivi
qualsiasi sperequazione costituzionalmente illegittima, in relazione
alla ubicazione della scuola, perché l'espressa previsione dei giusti
motivi si porrebbe come causa di esclusione dell'antigiuridicità del
comportamento degli obbligati.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione come
sopra sollevata dal pretore di Larino.
L'Avvocatura ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa
con cui, preliminarmente, prospetta il dubbio circa la rilevanza della
questione sollevata dal pretore di Larino. Invero la norma impugnata
prevederebbe una sanzione penale solo in assenza di giusti motivi
discriminanti e non sarebbe quindi applicabile nella specie, in cui
risulterebbe, appunto, sussistente un motivo giustificativo,
ravvisabile nella notevole distanza della scuola dall'abitazione degli
alunni, indubbiamente tale da escludere l'obbligo a loro carico, anche
in analogia a quanto desumibile, in relazione alla scuola elementare,
dall'art. 101 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, secondo cui l'obbligo
di frequenza verrebbe meno per i residenti ad oltre due chilometri
dalla scuola.
L'Avvocatura osserva poi che la previsione di una sanzione penale
per l'inosservanza dell'obbligo di frequenza della scuola media non
potrebbe, in linea generale, fare adito ad alcuna censura di
illegittimità costituzionale, rispondendo essa all'esigenza di
riconoscere allo Stato il potere di colpire gli inadempienti ad un
obbligo che, come quello in esame, trova preciso riscontro in norme
della Costituzione quali l'art. 30, primo comma, e l'art. 34, secondo
comma, che impongono ai genitori, oltre che allo Stato, l'obbligo di
far godere ai minori il beneficio dell'istruzione.
L'Avvocatura, infine, riprendendo le considerazioni già svolte,
nega ancora che il tipo e le modalità delle sanzioni previste
dall'art. 8 impugnato possano considerarsi lesive delle invocate norme
costituzionali, ed insiste pertanto nelle già formulate conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del pretore di Larino pone, con riferimento agli
artt. 3 e 34 della Costituzione, la questionedi legittimità dell'art.
8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media statale
secondaria di primo grado, articolo che, imponendo ai genitori
l'obbligo di far frequentare detta scuola ai loro figli, li sottopone,
in caso d'inadempienza, alle stesse sanzioni comminate dall'art. 731
del Codice penale per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione
elementare.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente che la questione
così sollevata difetta, nel caso, del requisito della rilevanza,
poiché l'art. 731 del Codice penale richiamato dalla legge del 1962
testualmente esclude l'esistenza del reato ove sussistano giusti motivi
che impediscano l'attuazione dell'obbligo di frequenza scolastica (e
giusto motivo sarebbe la notevole e disagiata distanza tra luogo
d'abitazione e scuola): il che troverebbe indiretta conferma anche
nell'art. 101 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, sulla scuola
elementare, secondo cui l'obbligo di frequenza viene meno per i
residenti ad oltre due chilometri dalla scuola.
L'eccezione non è fondata, in quanto, a giustificare la rilevanza,
l'ordinanza del pretore contiene una motivazione sufficiente che
riguarda i dubbi di costituzionalità della norma considerata in
relazione al principio che la informa.
2. - L'ordinanza del pretore di Larino è precedente alla sentenza
di questa Corte (n. 7 del 4 febbraio 1967) che ha preso in esame la
legge n. 1859 del 1962 per verificarne la corrispondenza o meno agli
artt. 3 e 34 della Costituzione. Vero che il giudizio della Corte ha
riguardato allora gli artt. 4 e 9 della legge, mentre qui la questione
è posta in relazione all'art. 8: ma il problema di fondo è lo stesso,
sia che riguardi la natura e l'estensione dell'esonero dei contributi
scolastici (art. 4) ovvero le facilitazioni succedanee per
l'adempimento dell'obbligo (art. 9), sia che riguardi particolarmente,
come nel caso in esame, l'adempimento dell'obbligo, come dovere
accompagnato da sanzioni penali in caso di inosservanza. Il problema è
infatti, sostanzialmente, unico: cioè se siano o meno conciliabili,
sotto il riguardo della legittimità costituzionale, le norme che
pongono a carico dei genitori, sotto comminatoria di sanzioni,
prestazioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico, talvolta
eccessivamente onerose o impossibili ad essere sopportate da tutti i
genitori in egual modo e misura, mentre l'istruzione inferiore, nella
sua fase obbligatoria, dovrebbe essere gratuita, intendendosi la
gratuita dell'art. 34 della Costituzione, in senso ampio, comprensivo
anche di tutti i mezzi sussidiari (libri, mezzi di trasporto).
La Corte osserva che i motivi addetti nella precedente sentenza per
dimostrare l'infondatezza della questione riguardante gli artt. 4 e 9
della legge n. 1859 del 1962 conservano uguale validità per dimostrare
anche l'infondatezza della questione riguardante l'art. 8.
I limiti interpretativi ivi assegnati al concetto di gratuità
della scuola dell'obbligo, ineriscono al sistema, quale espresso dalla
Costituzione e quale recepito, con richiamo formalmente espresso, dalla
legge predetta (vedi art. 1 costituente premessa dell'ordinamento).
Una volta stabilito (come è stato stabilito) che non è inerente
essenzialmente al concetto di gratuità della scuola anche la fornitura
obbligatoria da parte dello Stato dei mezzi di trasporto ad uso degli
scolari, vengono meno i dubbi di costituzionalità sollevati dal
pretore di Larino in relazione alla permanenza dell'obbligo da parte
dei genitori, pur senza la corrispondente prestazione statuale del
trasporto asserita come obbligatoria.
D'altra parte, nel contesto della motivazione della precedente
sentenza la Corte ha già considerato i limiti della obbligatorietà
dell'adempimento del dovere di istruzione da parte dei genitori in
relazione proprio all'art. 8 della legge ed alla comminata sanzione
penale, osservando che l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731
del Codice penale viene a perdere carattere di illiceità in presenza
di "giusti motivi" discriminanti: il che vale ad escludere che detto
dovere debba intendersi come incondizionato comando, insuscettibile di
una valutazione che consenta invece di tener conto della eventuale
inattuabilità dell'adempimento.
A parte ciò, considerata la questione, in via di principio e con
riferimento all'art. 34 della Costituzione, ed alla interpretazione
già datane, la Corte ritiene di non potere che uniformare l'attuale
decisione alla precedente.
La connessione tra l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione va
intesa con razionale valutazione dei due termini del binomio, che
esclude ogni subordinazione del principio di obbligatorietà ad un
concetto soverchiamente estensivo della gratuità.
L'art. 8 della legge impugnata appare perciò immune dai denunciati
vizi.
Rimane l'esigenza, già rilevata dalla Corte nella precedente
sentenza, che siano, sempre più e meglio, resi effettivi quegli
strumenti, previsti espressamente dall'art. 9 della legge impugnata,
atti ad agevolare, in ogni direzione, l'adempimento dell'obbligo
scolastico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente
"Istituzione e ordinamento della scuola media statale" in relazione
agli artt. 3 e 34, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte