Sentenza n. 106/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
12 giugno 1971 dal tribunale di Cremona nel procedimento civile
vertente tra la ditta Maxima di Caione Angelo e la società Industria
Confezioni, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 12 giugno 1971 nel corso di un procedimento
civile per opposizione a decreto ingiuntivo tra la ditta Maxima di
Caione Angelo e la società Industria Confezioni - S.I.C., il tribunale
di Cremona ha sollevato con riferimento all'art. 24 della Costituzione
questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo
capoverso, in relazione all'art. 153, del codice di procedura civile.
Nella specie l'ordinanza rileva che la comparsa della parte
opponente contenente la indicazione di nuovi capitoli di prova era
stata depositata alla cancelleria dopo la scadenza del termine al
riguardo fissato dal giudice istruttore ai sensi della norma impugnata:
e ciò, in seguito allo sciopero dei postelegrafonici che aveva
impedito il puntuale inoltro del plico espresso, tempestivamente
spedito a cura del difensore da Matera al procuratore di Cremona.
Poiché, secondo costante interpretazione giurisprudenziale, la
inosservanza di un termine perentorio, qual'è appunto quello previsto
all'art. 244, terzo comma, in relazione all'art. 153 cod. proc. civ.,
comporta la preclusione dell'attività processuale anche nei casi in
cui sia stata determinata da causa non imputabile alla parte od al suo
procuratore, il giudice a quo dubita che detta norma, così intesa,
contrasti con il principio costituzionale che garantisce la difesa in
ogni stato e grado del procedimento. Considerato in diritto :
Viene denunciato per contrasto con l'art. 24 Cost. l'ultimo comma
dell'art. 244 cod. proc. civ., che, disciplinando le modalità della
prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore "secondo le
circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per
formulare o integrare" le indicazioni prescritte nei due commi
precedenti: si assume che la rigida preclusione dell'attività
probatoria della parte derivante dal decorso termine, non superabile
neppure in caso di forza maggiore, violerebbe il diritto di difesa.
La questione non è fondata. La garanzia del diritto di difesa non
può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o
poteri processuali limitazioni temporali, senza le quali i processi
potrebbero trascinarsi indefinitamente con grave nocumento delle
esigenze di giustizia. Ed è inerente alla stessa natura dei termini
perentori - qual'è il termine di cui è questione nella presente
controversia - che essi non siano prorogabili e non consentano, ove
inutilmente decorsi, provvedimenti di sanatoria, proprio per motivi di
certezza e di uniformità, generalmente avvertiti, la cui
ragionevolezza non può essere contestata.
Più particolarmente, anzi, nel processo civile, l'immutabilità
dei termini perentori, così legali come giudiziali, tende a garantire
una effettiva parità dei diritti delle parti in causa, contemperando
l'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (così di quella alla
quale il termine viene assegnato, come dell'altra che potrebbe essere a
sua volta menomata essa stessa proprio nel suo diritto di difesa da un
eccessivo protrarsi della durata del processo): senza dire che quello
previsto dall'ultimo comma dell'art. 244 può essere assegnato alle
parti affinché provvedano a incombenti cui avrebbero potuto provvedere
già a partire dal primo atto del giudizio (citazione o comparsa di
costituzione).
Né deve dimenticarsi che i concetti di caso fortuito o di forza
maggiore non sono così rigorosamente determinati da escludere
l'eventualità che, dilatandosene oltre misura l'area di applicazione,
specie con riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o
tra questi ultimi, si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad
inammissibili abusi. Mentre, per la diversa ipotesi di circostanze
straordinarie, generali ed oggettivamente riscontrabili, che incidano
sul funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi ausiliari a
questi connessi - tra i quali questa Corte, con sentenza n. 191 del
1971, punto 1 della motivazione, ha ritenuto incluso quello delle
notificazioni a mezzo della posta - provvedono le disposizioni del
d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con la legge 10 febbraio 1953,
n. 73.
È superfluo aggiungere che, come in più d'una occasione è stato
affermato nella giurisprudenza della Corte, in tanto la prefissione di
termini con effetto di decadenza o di preclusione è compatibile con
l'art. 24 Cost., in quanto i termini stessi siano congrui e non tali da
rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle
proprie ragioni. E, trattandosi di termini stabiliti dal giudice, ove
contrastassero con tali principi, sarebbe aperta la possibilità di
reclamo al collegio a norma dell'art. 178 cod. proc. civ.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 244, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata
in riferimento all'art. 24 della Costituzione con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte