Sentenza n. 106/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 della
legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (ordinamento
urbanistico), e dell'art. 21 delle norme di attuazione del Piano
regolatore generale del Comune di Bolzano, approvato con legge
provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, promosso con ordinanza emessa il 22
dicembre 1972 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente
tra Vanzo Carlo e Gennaro e il Comune di Bolzano, iscritta al n. 186
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 183 del 18 luglio 1973.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito l'avv. Massimo Severo Giannini, per il Comune di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Gennaro e Carlo
Vanzo ed il Comune di Bolzano, convenuto in giudizio per essere
condannato al pagamento di un indennizzo relativo al diniego di licenza
edilizia per un terreno vincolato a "verde privato", il tribunale di
Bolzano, con ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge
provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e dell'art. 21 delle disposizioni di
attuazione della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, nella parte in
cui escludono l'indennizzabilità dei vincoli in questione, in
riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Il tribunale osserva che il vincolo imposto dal piano regolatore
generale della città di Bolzano, approvato con l.p. 3 gennaio 1964, n.
1, e dall'art. 21 delle relative disposizioni di attuazione, allegato
n. 7 alla legge precitata, non riflette un limite allo ius aedificandi
connaturato alla particolare categoria dei beni, poiché l'area in
questione secondo una consulenza tecnica disposta dal tribunale stesso
era, in sé, priva di peculiare pregio paesaggistico, mentre è
irrilevante che un tal pregio possa, eventualmente, conseguire per
effetto della destinazione a verde privato. Aggiunge che per contro la
destinazione a verde pubblico era eletta a curare "un vero sistema
verde inteso a spaziare i singoli quartieri e ad offrire una certa
continuità di passeggi, nonché a dare ad ogni settore quei campi di
gioco per l'infanzia e quei giardini di riposo necessari alla vita",
cui sarebbe valso di complemento il verde privato, con funzione non
dissimile e dunque prettamente urbanistica. Conclude che le norme
denunziate realizzano, dunque, pur senza trasferimento, una sostanziale
espropriazione, comportando non la recognizione di caratteristiche
coessenziali, intrinseche dei beni vincolati, bensì l'attribuzione
costitutiva di uno status economicamente deminutorio, con una drastica
compressione, per singoli soggetti o gruppi di soggetti, della facoltà
di utilizzazione edificatoria, latamente eccedente i limiti
configurabili in via generale ai sensi dell'art. 42, secondo conima,
della Costituzione.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituito dinanzi alla
Corte costituzionale il Comune di Bolzano, rappresentato e difeso
dall'avv. Massimo Severo Giannini.
Nel chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o,
subordinatamente, infondata, il Comune ricorda, quanto al primo punto,
che, mentre gli attori chiedevano al tribunale condanna al risarcimento
dei danni per rifiuto di licenza edilizia derivante da vincolo a verde
privato, il tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione dell'art. 32 della legge provinciale n. 8 del 1960, il quale
afferma semplicemente che nessuna indennità è dovuta per vincoli di
zona, per limitazioni od oneri relativi all'allineamento edilizio delle
nuove costruzioni e per le servitù di pubblico passaggio che il piano
imponga sulle aree dei portici. Secondo il Comune dunque, non vi
sarebbe alcun collegamento tra la norma denunciata e la fattispecie in
discussione dinanzi al tribunale, con irrilevanza quindi della
questione proposta.
Nel merito, il Comune ricorda che la Provincia autonoma di Bolzano
disciplinava con legge 24 luglio 1957, n. 8 la materia relativa al
paesaggio; che, con decreto del Presidente della Giunta provinciale 19
settembre 1960, n. 49, veniva dichiarata bellezza paesistica la conca
di Bolzano nel cui territorio la proprietà Vanzo è sita; che con
legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, veniva approvato il piano
regolatore generale del Comune di Bolzano, nelle cui norme d'attuazione
(art. 21) è disposto che le zone destinate a verde privato sono
sottoposte a vincolo paesistico. Da queste prescrizioni si potrebbe
ricavare come la legge provinciale di Bolzano abbia realizzato la
fusione delle prescrizioni di piano urbanistico con quelle del piano
paesistico, per cui il "verde privato" nella provincia di Bolzano
corrisponde a bellezza paesistica, per la quale, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale, non si dà luogo ad
indennità, quando il relativo vincolo limita l'entità di
edificazione.
3. - Nella memoria successivamente depositata il Comune di Bolzano,
mentre insiste nella esposta eccezione di inammissibilità, rileva nel
merito come in generale occorre che i piani regolatori urbani debbano
darsi carico dell'uso urbanistico delle aree cadenti nei perimetri
delle zone dichiarate bellezze paesaggistiche.
Dopo aver ricordato come la giurisprudenza della Corte sia costante
nell'escludere che si possa dar luogo ad indennità per vincoli
derivanti dalla dichiarazione di bellezza paesaggistica, il Comune
insiste nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Bolzano in riferimento all'art. 42 della
Costituzione denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 32
della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, e dell'art. 21
della legge provinciale di Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 (Piano
regolatore generale del Comune di Bolzano allegato alla presente
legge), sotto il profilo che le norme citate non riflettono un limite
allo ius aedificandi connaturato alla particolare categoria dei beni,
in quanto, secondo quanto afferma l'ordinanza, l'area oggetto del
giudizio sarebbe priva di peculiare pregio paesistico (come accertato
da una perizia tecnica disposta dallo stesso tribunale) e sarebbe
escluso che la destinazione a verde privato avesse attribuito alla zona
un pregio siffatto.
Pertanto le norme denunziate non effettuerebbero la ricognizione di
caratteristiche essenziali, intrinseche dei beni vincolati, ma
attribuirebbero a questi uno status economicamente deminutorio con
conseguente drastica compressione per singoli soggetti o gruppi di
soggetti della facoltà di utilizzazione edificatoria, realizzando in
tal modo, pur senza trasferimento, una sostanziale espropriazione senza
indennizzo in violazione del principio di cui al richiamato art. 42
della Costituzione.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di irrilevanza
sollevata dal Comune di Bolzano, il quale osserva che il giudizio
pendente avanti al tribunale di Bolzano verteva sulla domanda di
risarcimento danni chiesto ad esso Comune dai proprietari di beni
vincolati a verde privato per diniego di licenza edilizia, e quindi non
sarebbe ravvisabile un collegamento fra la fattispecie oggetto del
giudizio e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32
della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, il quale
dispone che "nessuna indennità è dovuta per vincoli di zona, per
limitazioni ed oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove
costruzioni, per la servitù di pubblico passaggio che il piano imponga
sulle aree dei portici".
L'eccezione così prospettata non può essere accolta in quanto
oggetto del giudizio avanti il tribunale di Bolzano è la richiesta di
reintegrazione patrimoniale per il pregiudizio economico derivante agli
attori dal divieto assoluto di costruzione imposto senza indennizzo per
la qualifica di verde privato del terreno de quo. La questione di
legittimità costituzionale del citato art. 32 ha pertanto rilevanza
nel giudizio medesimo.
3. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal tribunale di Bolzano, il quale parte dall'erroneo
presupposto che l'area de qua non fosse stata sottoposta a vincolo
paesaggistico anteriormente alla legge provinciale di Bolzano 3 gennaio
1964, n. 1, e che tale vincolo sarebbe stato effettuato in forza
dell'art. 21 di detta legge con la destinazione dell'area medesima a
verde privato.
Va precisato che la legge provinciale di Bolzano 24 luglio 1957, n.
8, sulla tutela del paesaggio stabiliva all'art. 1 che erano soggetti
alla legge medesima "a causa del loro notevole interesse pubblico" fra
l'altro al n. 3 "i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" e al n. 4
"le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibile al pubblico, dai quali
si goda lo spettacolo di quelle bellezze" e stabiliva altresì all'art.
5 che di tali "vaste località... il Presidente della Giunta
provinciale su proposta dell'assessore competente ha facoltà di
disporre un piano territoriale paesistico... da approvarsi e
pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le
aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla
bellezza panoramica".
Nell'art. 7 faceva obbligo ai proprietari di immobili compresi nei
pubblici elenchi delle località di presentare i progetti dei lavori
che intendessero intraprendere all'assessore competente della Giunta
provinciale per ottenere previa autorizzazione e all'art. 8 dava
comunque facoltà al Presidente della Giunta provinciale su proposta
dell'assessore competente di inibire l'esecuzione senza preventiva
autorizzazione di lavori comunque capaci di recare pregiudizio
all'attuale aspetto delle cose e delle località soggetto alla presente
legge, precisando espressamente all'art. 15 che "non è dovuto
indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a
norma dei precedenti articoli" e aggiungendo nel successivo comma:
"Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree
da considerarsi fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia
estimativa dell'ufficio tecnico della provincia, uno speciale
contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito articolo
del bilancio della provincia".
Con successiva legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, si stabiliva
l'ordinamento urbanistico unitario del territorio della provincia
disponendo l'emanazione di un piano provinciale con l'obbligo (art. 10)
per tutti gli enti e in particolare dei comuni di farlo rispettare e di
eseguirlo adeguando ad esso i loro piani regolatori. In particolare ai
comuni di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e ai Comuni dichiarati
stazioni di cura, di soggiorno e di turismo era fatto obbligo di
formare il piano regolatore del proprio territorio (art. 12) precisando
(art. 14) che tali piani devono riferirsi alla totalità del territorio
comunale e considerare essenzialmente fra l'altro (n. 2) "la
delimitazione e la definizione funzionale delle singole zone con le
precisazioni specifiche dei caratteri e dei vincoli inerenti alla
particolare destinazione (residenziale, agricola, industriale,
paesistica, verde ecc.)" con la relativa suddivisione delle zone
residenziali. In relazione all'art. 15 della precedente legge
provinciale 24 luglio 1957, n. 8, e in applicazione del medesimo,
veniva dichiarato non essere dovuta alcuna indennità per vincoli di
zona ed altri.
Conseguentemente il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
con decreto 16 settembre 1960, n. 49, in base alla predetta legge
provinciale espressamente richiamata, dichiarava incluso nell'elenco
delle località da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi
dell'art. 2 della sopracitata legge il territorio di Bolzano,
precisando che "il vincolo non significa divieto assoluto di
costruibilità, ma impone soltanto obbligo di presentare all'autorità
provinciale per la tutela del paesaggio per la preventiva approvazione,
qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nel territorio
vincolato".
Tale decreto di vincolo paesistico era vincolante per il piano
regolatore del Comune di Bolzano e doveva essere integralmente recepito
(come anche dichiarato nell'art. 6, secondo comma, della legge della
Provincia di Bolzano 25 luglio 1970, n. 16, la quale ha espressamente
precisato all'art. 23 che i provvedimenti adottati in base alla legge
preesistente e pertanto anche il citato decreto del Presidente della
Giunta provinciale 19 settembre 1960, n. 49, rimangono in vigore).
Per effetto di questa recezione il piano regolatore del Comune di
Bolzano approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, doveva
darsi carico dell'uso urbanistico delle aree cadenti nei perimetri
delle zone dichiarate bellezze paesaggistiche, attuando la connessione
tra disciplina urbanistica e tutela paesaggistica che è propria della
legislazione della provincia autonoma di Bolzano.
Tale connessione è stata attuata con la legge della provincia di
Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 (Piano regolatore generale del Comune di
Bolzano. Norme di attuazione). In essa all'art. 21 si precisa che le
zone destinate a verde privato sono sottoposte a vincolo paesaggistico
ai sensi della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, parole queste
che vanno interpretate nel senso che l'indicazione nel piano regolatore
di zone a verde privato risponde ai vincoli stabiliti nella precedente
legge provinciale n. 8 del 1957 e non pone limitazioni maggiori di
quelle già imposte da detta legge con l'assoggettamento al vincolo
paesistico. Il medesimo articolo infatti ammette entro analoghi vincoli
ricostruzioni e riadattamenti di fabbricati esistenti ed anche in
determinati casi la concessione di diversa altezza, e, in relazione
alle esigenze di sviluppo di aziende agricole anche l'ampliamento di
fabbricati e la costruzione di edifici.
Pertanto le norme denunziate non introducono nuove limitazioni e
tanto meno aventi sostanziale contenuto espropriativo, né
trasferimenti coattivi di proprietà, ma applicano a determinati
immobili le conseguenze che derivano da intrinseche qualità oggettive
e da condizioni naturali proprie di essi, accertate ed individuate da
altri organi attraverso provvedimenti rispetto ai quali non è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale e che non si è
provveduto ad impugnare in diversa sede.
Come ha affermato la Corte con sua sentenza n. 56 del 1968, a
proposito della stessa legge della provincia di Bolzano 24 luglio 1957,
n. 8, i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore
paesistico per una circostanza che dipende dalla loro ubicazione e
dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le
qualità indicate dalla legge.
Essi costituiscono una categoria che originariamente è di
interesse pubblico. "L'amministrazione", aggiunge la sentenza,
"operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la
compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la
corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione
normativa". Sempre secondo la medesima sentenza, "nell'ipotesi di
vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale,
la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse
o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le
è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, così che
le sia lecito confrontare il modo di esercizio di alcune facoltà
inerenti a quel godimento con l'esigenza di conservare le qualità che
il bene ha connaturato secondo il regime che gli è proprio e di
prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze".
È superfluo rilevare che la qualità di bellezza paesaggistica
dichiarata attraverso i provvedimenti citati dalle autorità
competenti non può essere posta in discussione e tanto meno revocata
sulla base di una perizia tecnica disposta dal giudice a quo come
questo ultimo mostra di ritenere.
Le norme denunziate corrispondono pertanto e si adeguano alla
natura e alle caratteristiche degli immobili oggetto di esse e,
attuando attraverso il regime paesistico, la tutela prevista dall'art.
9 della Costituzione, determinano, in coerenza a tale natura e al fine
di non fare alterare tali caratteristiche, l'essenza, l'esercizio e il
godimento dei diritti inerenti agli immobili suddetti.
Come ha affermato questa Corte (sentenze n. 6 del 1966 e n. 56 del
1968) la determinazione dei vincoli paesaggistici e delle relative
limitazioni edilizie conseguenti all'indole accertata dei beni non
costituisce espropriazione e non comporta un obbligo costituzionalmente
garantito di corrispondere un indennizzo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8
(Ordinamento urbanistico), e dell'art. 21 della legge provinciale di
Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 (Piano regolatore generale del Comune di
Bolzano. Norme di attuazione), sollevata, in riferimento all'art. 42,
terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte