Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1979

Altra decisione · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15

luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le lavoratrici),

promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1977 dal pretore di Napoli

Barra, nel procedimento civile vertente tra Solla Nicolina e s.p.a.

Italtrafo, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre

1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 30 maggio 1977 (ritualmente comunicata e

notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 14

settembre 1977; n. 322 reg.ord. 1977), il pretore di Napoli Barra,

provvedendo sul ricorso, con cui Solla Nicolina aveva chiesto

annullarsi il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro società

Italtrafo per aver raggiunto il limite della età pensionabile e

disposto, ai sensi dell'art. 181. 300/1970, la sua reintegrazione nel

posto di lavoro, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione

di costituzionalità dell'art. 11 l. 604/1966, in riferimento agli

artt. 3 e 37 Cost., nella parte in cui nello stabilire che le

disposizioni della legge non si applicano ai lavoratori che siano in

possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di

vecchiaia fissa limiti di età diversi - rispettivamente 55 e 60 anni -

per le donne e gli uomini.

Nel provvedimento di rimessione il pretore assoggetta a verifica i

due argomenti posti a base della sentenza n. 123/1969 della Corte: la

minore resistenza fisica della donna perché se sussistesse,

giustificherebbe il divieto di lavoro delle ultracinquantenni e non il

recesso ad nutum del datore di lavoro; la parallela funzione familiare

della donna perché, se valida, dovrebbe giustificarne una maggiore

sicurezza nel mondo di lavoro, non già la minore durata complessiva.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16

settembre 1977 in cui ha riassunto le ragioni esposte in altri atti di

intervento, poi richiamate all'udienza pubblica del 27 giugno 1979 nel

corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che, essendo le norme sui licenziamenti individuali

subordinate dall'art. 11 della l. 604/1966 che le detta, al duplice

presupposto dell'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di 35

dipendenti e del conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a

pensione, la questione di costituzionalità di norme, che disciplinano

il conseguimento di tale diritto, quale presupposto, necessario ma non

sufficiente, della stabilità del posto di lavoro, in tanto è

rilevante in quanto sia verificata la sussistenza del primo

presupposto, si vuol dire l'impiego di più di trentacinque dipendenti.

Orbene, il pretore, lungi dal soddisfarla, non ha neppure avvertito

tale esigenza e, pertanto, gli atti gli vanno restituiti onde sia

colmata la lacuna.

Ad evitare altra restituzione di atti converrà che il giudice a

quo verifichi se la disputa sul coordinamento tra gli artt. 11 l.

604/1966 e 35 l. 300/1970 evada dal campo, che le è stato sinora

proprio, della distinzione tra reintegrazione obbligatoria e

reintegrazione reale, al tema in discorso dei limiti finali del tempo

di stabilità del rapporto di lavoro.

Poiché, infine, è sopravvenuta la l. 9 dicembre 1977 n. 903 sulla

parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la

direttiva della economia dei giudizi suggerisce che il pretore, sciolti

i dubbi che si sono sollevati in guisa da rendere ammissibile

l'incidente di costituzionalità, verifichi la incidenza sulla

questione di legittimità dell'art. 4 di detta legge, il quale non si

limita a statuire che le lavoratrici, anche se in possesso dei

requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare

di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età

previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e

contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi

almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla

pensione di vecchiaia (comma 1, ma soggiunge al 2 comma che per le

lavoratrici, che alla data dell'entrata in vigore della legge (18

dicembre 1977) prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato

i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde

dalla comunicazione al datore di lavoro.

È da indagare se alla fattispecie descritta nel 2 comma possa

essere ricondotta, nel rispetto delle direttive impartite

all'interprete dall'art. 12 disp. prelim. c.c., la condizione, ad un

tempo processuale e sostanziale, di lavoratrici, che, sebbene, come la

Solla, più non prestino, al 18 dicembre 1977, attività lavorativa per

essere state licenziate, siansi, come la Solla, rivolte al giudice per

l'accertamento della nullità del licenziamento. Equiparazione, che,

ove fosse constatata, giustificherebbe l'applicazione delle

disposizioni della l. 604/1966 e successive modificazioni e

integrazioni in deroga all'art. 11 della legge stessa (in tali sensi il

quarto comma dell'art. 4) e renderebbe superfluo l'esame della

questione di legittimità dell'art. 11.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la restituzione degli atti al pretore di Napoli Barra, che

ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966

in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione con ordinanza 30

maggio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte