Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 32, lettera

c), 33 e 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza

emessa il 10 luglio 1989 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel

procedimento di delibazione promosso da Ciafrei Vincenzo ed altra,

iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale

dei minorenni di Roma dubita della legittimità costituzionale:

a) dell' art. 32, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n.184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in quanto

interpretato (dalla Corte di cassazione) nel senso che possono essere

dichiarati efficaci come adozioni legittimanti, perché non contrari

ai "principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di

famiglia e dei minori", i provvedimenti stranieri di adozione

ordinaria o consensuale di minori stranieri in favore di coniugi

italiani: norma che, così intesa, contrasterebbe, a suo avviso, con

gli artt. 2, 3 e 10 Cost. in quanto, da un lato verrebbe pregiudicato

l'interesse del minore straniero a non essere oggetto di "mercato" ed

a mantenere i legami con la famiglia di origine ove non si trovi in

stato di effettivo abbandono, e dall'altro sarebbe violata la norma

di diritto internazionale universalmente riconosciuta che imporrebbe

l'integrale rispetto delle decisioni degli organi di altri Stati, se

conformi ai principi di diritto interno;

b) degli artt. 33, ultimo comma e 37 della medesima legge n.

184 del 1983, in quanto prevedono, in caso di declaratoria di non

efficacia di un provvedimento adottivo estero, l'automatica apertura

di una procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono del

minore straniero, senza previo benestare o mancata richiesta di

rimpatrio dello Stato estero: ciò che violerebbe l'art. 10 Cost.,

perché comporterebbe lesione dell'autorità delle decisioni degli

organi di tale Stato;

Considerato che le predette questioni, gia sollevate dal medesimo

Tribunale con ordinanze d'identico tenore, sono state decise con la

sentenza n. 536 del 1989, rispettivamente nel senso della non

fondatezza e dell'inammissibilità;

che pertanto la prima di dette questioni (sub a)) va dichiarata

manifestamente infondata e la seconda (sub b)) manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32, lett. c), della legge 4 maggio 1983, n.

184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),

sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione dal

Tribunale dei minorenni di Roma con ordinanza del 10 luglio 1989;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo comma e 37 della

predetta legge, sollevata in riferimento all'art. 10 della

Costituzione dal Tribunale dei minorenni di Roma con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte