Sentenza n. 1064/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 144/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2
marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le
prestazioni professionali dei geometri), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre 1987 dal Pretore di Morbegno
nel procedimento civile vertente tra Signorini Alberto e Corti Diego,
iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra Girella Gino e Monaco Lorenzo,
iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto nel quale
Alberto Signorini, opponente, contestava, tra l'altro, la misura
degli interessi richiesti - su un credito riguardante onorari per
prestazioni professionali occasionali svolte da un geometra - come
indicata nell'atto, il Pretore di Morbegno, con ordinanza emessa il
10 novembre 1987 (R.O. n. 9 del 1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,
dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144, recante "Approvazione
della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
geometri".
Ad avviso del Pretore la norma, nel prevedere che, dopo il
sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, sulle somme
dovute e non pagate, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso di
sconto stabilito dalla Banca d'Italia, attribuisce agli esercenti la
professione di geometra un trattamento di favore sia nei confronti di
qualsiasi creditore di somme di denaro sia, in particolare, rispetto
a tutti gli altri lavoratori autonomi, che possono invocare, quale
danno per il ritardato pagamento, gli interessi moratori nella misura
del cinque per cento, secondo il combinato disposto degli artt. 1224
e 1284 c.c.
La norma, riconoscendo ai geometri un privilegio che non trova
giustificazione nella natura dell'attività svolta - assimilabile,
sotto questo profilo, a quella di altre categorie professionali quali
l'avvocato, il medico o l'idraulico - realizza, rispetto a situazioni
assolutamente eguali, una disparità di trattamento che, non fondata
su alcun canone di razionalità, appare ingiustificata ed
irragionevole.
Secondo il giudice a quo, la norma si pone in contrasto con l'art.
3 Cost. e con l'art. 35 Cost., "in presenza di una tutela
irrazionalmente differenziata nei confronti di una attività
professionale rispetto ad altre".
2. - Rileva l'autorità remittente che questa Corte, investita di
analoghe questioni, con ordinanze nn. 67 e 237 del 1987, ha
restituito gli atti ai giudici a quibus, osservando che il danno da
inadempimento dei debiti derivanti da rapporti di lavoro dipendente
ed autonomo nonché d'impiego pubblico, in applicazione del
princìpio enunciato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e
della Corte costituzionale (sentenza n. 300 del 1986), è determinato
a norma degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., e pertanto
all'esame della prospettata questione di legittimità è preliminare
la verifica dell'incidenza sulla stessa di tale princìpio.
3. - Ad avviso del giudice a quo, i riferimenti giurisprudenziali
citati in tali ordinanze di questa Corte non formano un indirizzo
univoco ed indiscusso.
La Corte di cassazione è, infatti, indirizzata nel senso di
riconoscere la rivalutazione monetaria "automatica", come prevista
dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., non sui crediti della
generalità dei lavoratori autonomi, ma solo per i compensi dei
soggetti indicati dall'art. 409, n. 3, c.p.c., vale a dire di coloro
che svolgono una attività di lavoro che si concreta in una
prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato.
Qualora, tuttavia, seguendo l'assunto delle citate ordinanze di
questa Corte, si ritenesse applicabile la rivalutazione monetaria
"automatica" ai crediti di tutti i lavoratori autonomi, la questione
sollevata si presenterebbe in forma più marcata.
Sui compensi dovuti al geometra, infatti, a norma dell'art. 429,
terzo comma, c.p.c., dovrebbero essere congiuntamente determinati,
oltre alla rivalutazione monetaria, "gli interessi nella misura
legale" che, nella fattispecie, non corrisponde a quella fissata
dalla norma generale dell'art. 1284 c.c., ma al tasso ufficiale di
sconto, come stabilito dalla disposizione denunciata.
4. - Analoga questione è stata sollevata, con ordinanza del 15
ottobre 1987 (R.O. n. 200 del 1988), dal Tribunale di Catania.
Il giudice a quo, dopo aver condannato Lorenzo Monaco al pagamento
di una determinata somma a Gino Girella a titolo di compenso per
l'attività svolta come geometra, avendo quest'ultimo richiesto
altresì il pagamento degli interessi al tasso ufficiale di sconto
stabilito dalla Banca d'Italia, aveva sospeso il giudizio, dubitando
della legittimità costituzionale dell'art.15, legge n. 144, del
1949, perché in contrasto con il solo art. 3 Cost., in quanto il
trattamento preferenziale accordato ai geometri appare privo di
giustificazione, tanto per la natura dell'attività svolta che per la
qualità del professionista.
5. - Nei giudizi non è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri né si sono costituite parti. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze del Pretore di Morbegno (R.O. n. 9/1988) e del
Tribunale di Catania (R.O. n. 200 del 1988) denunciano, con
motivazioni in parte analoghe, l'illegittimità costituzionale, la
prima in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., la seconda in
riferimento al solo art. 3 Cost., dell'art. 15 della legge 2 marzo
1949, n. 144, recante "Approvazione della tariffa degli onorari per
le prestazioni professionali dei geometri". Pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti e definiti con unica decisione.
2. - L'art. 15 della legge n. 144 del 1949, nella parte in cui
dispone che sulle somme dovute e non pagate - a titolo di compenso
per le prestazioni professionali dei geometri - dopo il sessantesimo
giorno dalla presentazione della specifica, decorrono gli interessi
ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, è
oggetto di due distinte censure.
La norma si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato trattamento, per lo
più di maggior favore, riservato ai geometri:
- nei confronti della generalità dei creditori di somme di
danaro, cui vengono riconosciuti gli interessi moratori, nella misura
del cinque per cento, ai sensi degli artt. 1224, 1284 c.c.;
- nei confronti delle altre categorie di lavoratori autonomi;
b) con gli artt. 3 e 35 Cost., in quanto accorda all'"attività
professionale" considerata una tutela irrazionalmente differenziata
rispetto ad altre (parametro invocato dal solo Pretore di Morbegno).
3. - Le questioni sollevate non sono fondate.
La denuncia di incostituzionalità non è diretta, come nella
generalità dei casi, alla estensione di una disciplina più
favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor
favore ma, al contrario, al fine, meramente caducatorio, di
dichiarare la illegittimità della disciplina applicabile, invocata
dalla parte, con conseguente espansione dell'ambito di applicazione
di una disciplina, di minor favore, che si assume quale regola della
generalità delle ipotesi.
4. - In tale quadro vengono, in primo luogo, posti a confronto il
credito del geometra con la generalità dei crediti di somme di
denaro sui quali la misura degli interessi moratori è fissata dagli
artt. 1224 e 1284 c.c. nella misura del cinque per cento.
Tale prospettazione, ponendo sullo stesso piano due categorie di
crediti, trascura di considerare che l'ordinamento riconosce, sotto
diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa del credito,
sicché l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad un credito
"professionale" potrebbe porsi in contrasto con il princìpio di
eguaglianza solo qualora non fosse razionalmente giustificata da una
reale differenza tra ipotesi difformemente regolate.
Nel caso in esame è evidente la reale differenza delle situazioni
che sono, rispettivamente, a base dei crediti relativi a compensi per
prestazioni professionali e della generalità dei crediti.
5. - Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla lamentata
disparità di trattamento fra credito del geometra e credito di ogni
altro lavoratore autonomo.
La omogeneità di situazioni su cui si fondano i rilievi dei
giudici a quibus discende dalla identità di qualificazione della
ipotesi discriminata rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro
autonomo.
Ma una siffatta qualificazione, che fa evidente riferimento al
Titolo III (Del lavoro autonomo) del quinto libro del codice civile,
prescinde dalle diversità socio-economiche che in concreto
intercorrono tra lavoro autonomo dei liberi professionisti ed altre
forme di lavoro autonomo. Diversità, le quali, nell'ambito di un
tipo di rapporto qualificato in via generale dall'autonomia, trovano
riconoscimento, anche in ragione del grado della medesima, nello
stesso codice civile (cfr. la disciplina dettata dal capo II del
menzionato titolo III in tema di professioni intellettuali e
particolarmente in tema di determinazione del compenso: art. 2233).
6. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n.
144 del 1949 è prospettata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. in
quanto, in tema di liquidazione del danno da ritardato adempimento
della obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo,
la norma impugnata largirebbe ai geometri una tutela irrazionalmente
differenziata rispetto a quella riconosciuta agli esercenti altre
libere professioni.
Poiché non sono indicati dal giudice a quo motivi riferibili a
una violazione dell'art. 35 Cost. al di fuori della denunciata
differenziazione, è questa che occorre esaminare.
Al proposito conviene ricordare che, per aversi utile comparazione
ai fini del giudizio sulla violazione del princìpio di eguaglianza,
è necessario che il tertium comparationis risponda ad un princìpio
o ad una regola generale, rispetto ai quali la disciplina denunciata
rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio.
Nel caso occorrerebbe, cioè, che nell'ordinamento fosse
rinvenibile una disciplina di carattere generale volta ad attribuire
ai professionisti diversi dai geometri un trattamento non
privilegiato in ordine ai crediti per danni da ritardato pagamento
dei compensi professionali, disciplina rispetto alla quale quella
dettata per i geometri costituisse un isolato, ingiustificabile
privilegio.
Senonché siffatto presupposto non ricorre. Ed invero, a parte che
nell'ordinamento non è sancito un trattamento uniforme relativamente
ai crediti in parola, in ogni caso è addirittura previsto per più
categorie di liberi professionisti diverse dalla categoria dei
geometri, relativamente ai crediti stessi, un trattamento
privilegiato analogo a quello fatto alla detta categoria. Al riguardo
può rilevarsi che, per gli ingegneri ed architetti, la legge 2 marzo
1949, n. 143, dispone, all'art. 9, ultimo comma, che, come per i
compensi dei geometri, "sulle somme dovute e non pagate decorrono
'gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto
stabilito dalla Banca d'Italia'; per gli avvocati e procuratori, la
tariffa in materia stragiudiziale fissata con d.m. 22 giugno 1982
prevede, all'ultimo capoverso, che 'in caso di mancato integrale
pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la
rivalutazione monetaria come stabilito dalla legge n. 533 del 1973';
per i dottori commercialisti, il d.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936,
all'art. 3, comma terzo, aggiunto con d.P.R. 30 giugno 1987, n. 309,
riconosce su indennità e onorari del professionista "oltre agli
interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così
come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144 ("Approvazione della
tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
geometri"), in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Morbegno e dal Tribunale di Catania con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1064 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte