Sentenza n. 107/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 Cod.
pen., promosso con l'ordinanza 4 febbraio 1957 del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere emessa nel procedimento penale a carico di
Dell'Aversana Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 9 marzo 1957 ed iscritta al n. 32 del Registro
ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto Avv. gen. dello Stato Dario Foligno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Dell'Aversana Giuseppe fu chiamato a rispondere, dinanzi al
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, del delitto preveduto dallo art.
519, cpv. n. 1, Cod. pen., per essersi congiunto carnalmente con
Maruzzella Iolanda, minore degli anni quattordici.
Durante il corso del dibattimento la difesa dell'imputato propose
questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, cpv. 20, e 539
Cod. pen. in relazione all'art. 27, 1ª e 2ª parte, della Costituzione,
"in ordine all'elemento costitutivo del reato di violenza carnale
presunta - art. 519, n. 1, Cod. pen. - prospettato quale elemento
ricadente sull'azione dell'imputato per responsabilità obiettiva".
Il Tribunale, ritenendo la sollevata questione di legittimità
costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, sospese il
giudizio e rinviò, per la risoluzione della questione, gli atti a
questa Corte costituzionale.
L'ordinanza fu notificata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri il 13 febbraio 1957 e comunicata alla Presidenza delle due
Camere in data 7 febbraio 1957. A cura della Presidenza di questa
Corte, l'ordinanza stessa fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9
marzo 1957, n. 64.
Si è costituita in giudizio soltanto l'Avvocatura generale del lo
Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e,
con deduzioni scritte e orali, ha concluso perché venga dichiarata
l'infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto :
La questione proposta con l'ordinanza di rinvio ha per oggetto la
pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 539 Cod. pen., il
quale dichiara irrilevante l'errore o l'ignoranza, nel soggetto attivo,
in ordine all'età del soggetto passivo nei delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume e più specialmente, avuto riguardo alla
fattispecie, nel reato di congiungimento carnale abusivo (art. 519,
cpv. n. 1, Cod. pen.), in relazione alle norme contenute nella prima e
seconda parte dell'art. 27 della Costituzione.
Ma l'assunta illegittimità costituzionale è destituita di ogni
fondamento.
Prendendo anzitutto in esame la contestata norma, contenuta
nell'art. 539 Cod. pen., alla stregua del principio sancito nella prima
parte dell'art. 27 della Carta costituzionale, va tenuto presente che,
nella disposizione testé ricordata, la Costituzione - come si evince
chiaramente dalla formulazione letterale del testo - non fa che
enunciare il carattere personale della responsabilità penale e
contiene perciò un tassativo divieto della responsabilità penale per
fatto altrui, senza alcun riferimento al divieto della cosiddetta
responsabilità oggettiva.
Il limpido significato del testo della norma stessa è confermato,
in modo da evitare ogni possibilità di dubbio, dai lavori preparatori,
nei quali espressamente ed univocamente fu manifestato, come unico
scopo della disposizione, quello di vietare tutte quelle forme di
repressione penale che avevano avuto recenti esempi di triste
esperienza, relativi a responsabilità estesa a persone o a gruppi di
persone estranee al reato e diverse dal colpevole, ma che costituivano
soltanto rappresaglia e vendetta contro gruppi familiari o etnici ai
quali l'imputato apparteneva.
La solenne riaffermazione della limitazione della responsabilità
penale alle sole conseguenze del fatto proprio, assumeva perciò il
significato della riaffermazione di un alto principio di civiltà
giuridica. Così inteso, il contenuto della prima parte dell'art. 27
già citato richiede come requisito della responsabilità penale
personale soltanto quel rapporto di causalità materiale tra azione ed
evento che è enunciato nell'art. 40 del Codice penale e che è
sufficiente a stabilire, tra il soggetto ed il fatto preveduto come
reato, quel carattere di suità in cui consiste il requisito della
personalità nella responsabilità penale.
Ma anche se si dovesse considerare come requisito della stessa
responsabilità penale personale un qualsiasi nesso psicologico tra
l'azione e l'evento, in modo da consentire il riferimento dello evento
alla condotta del colpevole come effetto anche di una causalità
psichica, si perverrebbe ad una identica conclusione della questione
che ne occupa.
Infatti l'età del soggetto passivo, la cui ignoranza od errore è
dichiarata irrilevante dall'art. 539 Cod. pen., non attiene allo evento
del reato, che è costituito dallo stesso congiungimento carnale
abusivo e che deve essere investito dalla coscienza e dalla volontà
intenzionale. Invece l'età del soggetto passivo costituisce un
presupposto del reato e più propriamente una condizione (non
obiettiva) di punibilità, la cui consapevolezza è estranea al nesso
tra azione ed evento. Cosicché la deroga che l'art. 539 Cod. pen.
contiene circa la rilevanza di tale consapevolezza, non tocca il nesso
psichico suddetto e tende soltanto a rendere piùenergica la tutela di
persone che si trovino in determinate condizioni di immaturità o
equivalenti, contro i pericoli derivanti da rapporti sessuali abusivi.
Per quanto poi concerne la pretesa illegittimità costituzionale
dell'art. 539 Cod. pen. in confronto della disposizione contenuta nella
seconda parte dell'art. 27 della Costituzione, basta considerare che la
disposizione stessa, nel dichiarare che l'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva, contiene una norma tendente a
garantire la esclusione della presunzione di colpevolezza nell'imputato
durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale, ma nulla ha a
che vedere col preteso divieto di responsabilità penale oggettiva nel
rapporto penale sostanziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere con ordinanza 4 febbraio 1957 sulla legittimità
costituzionale dell'art. 539 Cod. pen. in riferimento all'art. 27,
prima e seconda parte, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte