Sentenza n. 107/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 741/1959
- art. 23legge 25/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per garantire
minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'art.
23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato),
promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1970 ed il 25 gennaio 1971
dal pretore di San Giovanni Rotondo nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Pirro Pasquale e Gennaro e di De Palma
Antonio, iscritte ai nn. 77 e 78 del registro ordinanze 1971 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28
aprile 1971 e n. 99 del 21 aprile 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
i. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pasquale e
Gennaro Pirro, contitolari della ditta omonima, imputati del reato di
cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver
corrisposto a tre loro dipendenti i minimi di trattamento economico, il
pretore di San Giovanni Rotondo, con ordinanza 10 dicembre 1970, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della citata disposizione, per l'arbitraria
discriminazione cui essa darebbe luogo rispetto ad ogni altro soggetto
attivo, nell'ipotesi di reato continuato.
Ad avviso del pretore, la norma denunziata, nel prevedere a carico
del datore di lavoro la pena dell'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000
per ciascun lavoratore nei cui confronti si è verificata
l'inadempienza, non consentirebbe, nell'ipotesi di unicità del disegno
criminoso, di infliggere, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, del
codice penale, la pena prevista per la più grave delle violazioni
commesse, aumentabile fino al triplo, ma imporrebbe il cumulo materiale
delle pene. Il che non sarebbe giustificabile, né ritenendo che
l'unicità del disegno criminoso sia stata già tenuta presente dalla
norma, nel fissare i limiti della pena, né considerando unica la
violazione, con pluralità di atti omissivi, per i quali l'entità
della pena dovrebbe, invece, essere determinata solo alla stregua
dell'art. 133 del codice penale.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato l'11 maggio 1971, nel quale chiede che la questione sia
dichiarata non fondata, affermando, anzitutto, che la norma censurata
non comminerebbe una pena proporzionale corrispondente al multiplo
rigido di un dato coefficiente - riconosciuta da questa Corte del tutto
legittima con sentenza n. 15 del 1962-, bensì una pena che, spaziando
tra un minimo e un massimo, è graduabile alla stregua dei criteri
dell'art. 133 del codice penale.
Sulla base di quella giurisprudenza che, per i reati commessi con
una sola azione od omissione, ritiene configurabile la continuazione,
l'Avvocatura non esclude la possibilità che quest'ultima sia
configurabile anche per il reato in esame al di fuori di ogni profilo
di illegittimità. E sostiene, infine, che, pur accogliendo sul piano
esegetico la tesi opposta, la questione sarebbe del pari infondata,
tenuto conto della particolare tutela costituzionale degli interessi
dei lavoratori, alla cui protezione è preordinata la disposizione
denunziata, la quale non consentirebbe il generico raffronto, proposto
dal pretore, con altre categorie di imputati.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale, in
riferimento al medesimo art. 3 della Costituzione, dell'art. 23 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25 - nella parte in cui statuisce a carico
del datore di lavoro la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000
per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'Ufficio di
collocamento - è stata sollevata dallo stesso pretore con ordinanza 25
gennaio 1971.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, con atto depositato l'11 maggio 1971, nel
quale, con argomentazioni sostanzialmente simili a quelle svolte per la
prima ordinanza, chiede che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Con le due ordinanze in epigrafe, il pretore di San Giovanni
Rotondo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14
luglio 1959, n. 741, nella parte in cui statuisce, a carico del datore
di lavoro, la pena dell'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni
lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di
trattamento economico; e, rispettivamente, dell'art. 23 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, nella parte in cui statuisce, a carico del datore
di lavoro, la pena dell'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni
apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento: e
ciò perché dette norme non consentirebbero di applicare il disposto
dell'art. 81, secondo e terzo comma, del codice penale nell'ipotesi che
la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una
pluralità di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario.
I due giudici si collocano in una medesima prospettazione di
illegittimità, sicché possono essere riuniti per essere definiti con
unica sentenza.
2. - La questione non è fondata.
La Corte osserva che la censurata normativa non è in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, perché il legislatore, nel suo
apprezzamento, è libero di scegliere un sistema dissociato
dall'istituto della continuazione, che renda più rigorosa la tutela e
meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge.
E certamente non è irrazionale che all'importanza e alla
specialità degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda
l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle
norme svincola dalle regole comuni. È questo che sostanzia la ratio
del sistema, non la (opinabile) circostanza - sottolineata
dall'Avvocatura generale dello Stato - che "diretto soggetto passivo
dell'azione od omissione colpevole del datore di lavoro" sia ciascun
prestatore d'opera.
Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di
così notevole rilievo (e tuttavia qualificata contravvenzionale e
sanzionata con pena pecuniaria relativamente modesta) potesse
beneficiare del particolare favor rei, cui è ispirato l'istituto della
continuazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per
garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e
dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina
dell'apprendistato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di San Giovanni Rotondo con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte