Sentenza n. 107/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 32legge 11/1971
- art. 1legge 527/1961
applicata al caso
- art. 5-terlegge 592/1971
- art. 14legge 756/1964
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32
della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di
fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto
1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5
luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore
dell'agricoltura), nonché, in subordine, dell'art. 14 della legge 15
settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse l'8 luglio 1971 dal tribunale di Grosseto -
sezione specializzata agraria - nei procedimenti civili rispettivamente
vertenti tra Vivarelli Colonna Enrico e Cosimi Benito ed altri e tra
Vivarelli Colonna Riccardo e Conti Ernesto ed altri, iscritte ai nn.
457 e 458 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972;
2) ordinanze emesse il 25 gennaio 1972 dalla Corte d'appello di
Bologna - sezione specializzata agraria - in tre procedimenti civili
rispettivamente vertenti tra Fabbri Domenico e Augusto e Graziani
Enrico, tra Visani Serafino e Graziani Enrico e tra Visani Giovanni e
Graziani Enrico, iscritte ai nn. 81, 82 e 83 del registro ordinanze
1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del
19 aprile 1972;
3) ordinanza emessa il 6 aprile 1972 dal tribunale di Palmi -
sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra De
Bella Anna e Loiacono Carmine Antonio, iscritta al n. 196 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 165 del 28 giugno 1972;
4) ordinanza emessa il 25 gennaio 1972 dal tribunale di Agrigento -
sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra
Belliotti Adele ed altri e Bongiovanni Antonino ed altri, iscritta al
n. 221 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;
5) ordinanza emessa il 6 dicembre 1972 dal tribunale di Macerata -
sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra
Pascali Angela e Mancini Guido, iscritta al n. 48 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 81 del 28 marzo 1973;
6) ordinanza emessa il 22 maggio 1973 dalla Corte d'appello di
Bologna - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile
vertente tra Lodi Maria Luisa e Vannini Giuseppe, iscritta al n. 318
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Vivarelli Colonna Enrico e Riccardo,
Graziani Enrico, De Bella Anna, Belliotti Adele ed altri, Pascali
Angela, Lodi Maria Luisa, Gonnelli Edilio, Fusini Enrico e Loiacono
Carmine Antonio;
udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Paolo Barile, Antonio Sorrentino e Antonio
Astorri, per i proprietari, gli avvocati Michele Giorgianni, Emilio
Romagnoli e Giuseppe Di Stefano, per gli affittuari, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Le sezioni specializzate agrarie dei tribunali di Grosseto, di
Palmi, di Agrigento e di Macerata e quella della Corte di appello di
Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe hanno deferito alla
Corte l'esame della costituzionalità dell'art. 32 della legge 11
febbraio 1971, n. 11, che ha abrogato l'articolo unico della legge 13
giugno 1961, n. 527, il quale disponeva che la proroga dei contratti
agrari non era ammessa quando il concedente intendesse compiere nel
fondo radicali e immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione
fosse incompatibile con la continuazione del contratto e il cui piano
fosse stato dichiarato attuabile e utile ai fini della produzione
agraria dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.
Tutte le ordinanze, meno quella del tribunale di Grosseto, hanno
altresì impugnato l'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, che
ha interpretato autenticamente il suddetto art. 32, comprendendo
nell'effetto abrogativo anche la disposizione originaria della
esclusione della proroga, e cioè quella di cui alla lettera b)
dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273.
Le ordinanze del tribunale di Grosseto e quella del tribunale di
Agrigento propongono poi, in via alternativa, ma in realtà
subordinata, anche questione di costituzionalità dell'art. 14 legge 15
settembre 1964, n. 756, che dispone la proroga dei contratti agrari,
in quanto, ove l'esclusione di essa (nel caso di esecuzione di lavori
di trasformazione da parte del concedente), non fosse dichiarata
illegittima, per tale dovrebbe ritenersi l'intera disposizione
concernente la proroga di quei contratti.
In tutte le ordinanze la questione di costituzionalità è posta in
riferimento agli artt. 41, 42 e 44, e, nell'ordinanza del tribunale di
Agrigento, anche in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione.
Secondo le stesse ordinanze, le norme che hanno abrogato le
disposizioni, le quali consentivano al proprietario concedente di
riottenere la disponibilità del fondo per compiervi lavori di
trasformazione agraria volti ad accrescerne la produzione, sarebbero
innanzi tutto in contrasto con l'art. 41, che sancisce la libertà
dell'iniziativa economica privata; libertà che resterebbe preclusa al
proprietario ove egli non potesse dare allo sfruttamento del fondo, che
è un bene economico produttivo, quell'indirizzo che a lui sembra più
conveniente e più utile, anche ai fini sociali, in conformità del
parere tecnico espresso dai competenti organi amministrativi dello
Stato.
Quelle stesse norme abrogatrici sarebbero inoltre in contrasto con
l'art. 42 della Costituzione perché, imponendo al proprietario un
vincolo totale alla disponibilità del fondo, ne svaluterebbero
l'utilità e il valore, con un provvedimento sostanzialmente ablatorio
da parificarsi a una espropriazione non legittima, perché compiuta
senza la corresponsione di alcun indennizzo.
Infine esse sarebbero anche in contrasto con l'art. 44 della
Costituzione perché imporrebbero al proprietario vincoli (la totale
indisponibilità) non al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo, ma anzi, rendendo impossibili le trasformazioni agrarie,
idonei solo ad impedire quel razionale sfruttamento. E comunque
contrari al rispetto della proprietà terriera che, se piccola e media,
dev'essere "aiutata" e cioè non solo protetta, ma anche incentivata.
Al che è da aggiungere che, secondo il tribunale di Agrigento, le
ripetute norme contrasterebbero anche con l'art. 3, perché
favorirebbero oltre ogni razionale misura la categoria dei
concessionari di fondi agricoli a scapito di quella dei proprietari
concedenti ai quali, per essere negata ogni autonomia nella propria
attività di imprenditori in agricoltura, sarebbe anche disconosciuto
il diritto al lavoro, tutelato, nella libertà della sua scelta,
dall'art. 4 della Costituzione.
Passando alla questione proposta in via subordinata e concernente
l'assunta illegittimità della norma abrogativa, i tribunali di
Grosseto e di Agrigento deducono, come s'è già detto, la
illegittimità della norma (art. 14 legge n. 756 del 1964) che sancisce
la proroga dei contratti agrari "fino a nuova disposizione".
Secondo le relative ordinanze, venendo meno per il concedente la
possibilità di conseguire la disponibilità del fondo nell'unico caso
in cui prima era ammesso, sarebbe stato alterato l'equilibrio
precedente tra proroga e sua cessazione e quindi il contemperamento
equitativamente raggiunto dalle norme anteriori fra la tutela dei
diritti, costituzionalmente protetti, del concedente da una parte e del
concessionario dall'altra. Il tutto con riferimento a un concetto che
si assume espresso nelle sentenze di questa Corte n. 53 del 1962 e n.
16 del 1968.
Dal che discenderebbe la violazione di tutti gli articoli della
Costituzione sopra richiamati.
Le ordinanze sono state tutte comunicate, notificate e pubblicate
come per legge.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato è intervenuto dinanzi alla Corte
nei giudizi promossi dal tribunale di Grosseto nei procedimenti civili
riuniti promossi da Vivarelli Colonna Enrico contro Cosimi Benito ed
altri, e dal tribunale di Agrigento nel procedimento civile vertente
tra Belliotti Adele ed altri e Bongiovanni Antonino ed altri, deducendo
la infondatezza delle questioni. La difesa dello Stato rileva che le
disposizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'art. 32 in
particolare, non soltanto non violano nessuna delle norme
costituzionali indicate nelle ordinanze di rinvio, ma, positivamente,
si configurano come efficace strumento di realizzazione degli scopi cui
le disposizioni stesse sono ispirate.
3. - Si sono inoltre costituiti, sostenendo la infondatezza delle
questioni prospettate dalle ordinanze di rinvio, emesse dal tribunale
di Grosseto nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Vivarelli
Colonna Enrico e Cosimi Benito ed altri e dal tribunale di Palmi nel
procedimento civile vertente tra De Bella Anna e Loiacono Carmine
Antonio, rispettivamente i mezzadri Gonnelli Edilio e Fusini Enrico e
il sig. Loiacono Carmine Antonio.
La difesa dei mezzadri, con deduzioni del 9 febbraio 1972,
sviluppate ed integrate dalla successiva memoria, osserva che la
premessa dalla quale muove l'ordinanza di rinvio non è esatta, perché
la legittimità dell'art. 14 della legge n. 756 del 1964 non risiede
esclusivamente nella possibilità che la proroga dei contratti, in essa
disposta, possa cessare per la facoltà attribuita al concedente di
procedere a trasformazioni fondiarie.
La linea di evoluzione dell'istituto delle trasformazioni agrarie
dimostrerebbe invece che, nella intenzione del legislatore, la
continuazione della proroga, anche in caso di trasformazioni radicali e
immediate, nonché in tutti i casi di miglioramento, restava la regola,
mentre l'eccezione era limitata ai soli casi di incompatibilità con la
continuazione del contratto e di più conveniente occupazione della
mano d'opera.
La difesa del Gonnelli e del Fusini, inoltre, dopo aver ricordato i
gravi inconvenienti che l'istituto delle trasformazioni ha provocato
nei rapporti agrari, legittimando richieste pretestuose al solo scopo
di ottenere la cessazione del contratto agrario, afferma che la norma
dell'art. 32 della legge n. 11 del 1971 ha inteso ovviare precisamente
a quegli inconvenienti, lasciando sussistere tutti gli altri motivi di
cessazione della proroga e di risoluzione contrattuale. In questa
prospettiva, il richiamo ad un brano della sentenza della Corte n. 16
del 1968, da cui l'ordinanza prende lo spunto per formulare le dedotte
censure di legittimità costituzionale, non avrebbe alcun valore,
perché in quella decisione la legittimità della proroga è fondata su
una serie di considerazioni tra le quali l'accenno al nesso tra
miglioramenti del concedente e proroga costituisce semplice aggiunta
alla motivazione della sentenza.
Il sig. Loiacono, dal canto suo, ritiene che non abbiano fondamento
i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal tribunale di
Palmi perché le norme denunciate, in quanto dirette ad assicurare la
funzione sociale della proprietà, lungi dal violare il dettato
costituzionale, lo integrano e lo attuano secondo le esigenze storiche,
la cui interpretazione è riservata esclusivamente al legislatore
ordinario. La nuova disciplina, inoltre, avrebbe lo scopo di tutelare
la posizione del contraente più debole in considerazione della
preminenza della prestazione di lavoro svolta nel rapporto e perciò
attuerebbe finalmente il precetto dell'art. 44 della Costituzione,
realizzando un più razionale sfruttamento del suolo e più equi
rapporti sociali.
4. - Si sono infine costituiti dinanzi alla Corte i concedenti
Enrico Vivarelli Colonna e Riccardo Vivarelli Colonna, attori
rispettivamente nei due giudizi promossi dal tribunale di Grosseto;
Enrico Graziani nei tre giudizi promossi dalla Corte d'appello di
Bologna, con ordinanze del 25 gennaio 1972; Anna De Bella nel giudizio
promosso dal tribunale di Palmi; Adele Belliotti, Elena Castellana,
Orazio Comella, Enrico Belliotti e Luisa Belliotti, nel giudizio
promosso dal tribunale di Agrigento; Angela Pascali, nel giudizio
promosso dal tribunale di Macerata; Maria Luisa Lodi nel giudizio
promosso dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza 22 maggio 1973.
In sostanza i concedenti aderiscono alle censure prospettate nelle
ordinanze di rinvio e chiedono che la Corte dichiari la illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.
I difensori di Enrico Vivarelli Colonna, Enrico Graziani, Adele
Belliotti ed altri, hanno ulteriormente illustrato, in una unica
memoria, le loro deduzioni "allo scopo di offrire alla Corte un quadro
organico dei problemi, quali sono stati prospettati" dalle ordinanze di
rinvio.
5. - All'udienza pubblica, le parti hanno sviluppato e ribadito,
anche oralmente, le argomentazioni esposte negli scritti difensivi,
insistendo nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I giudizi proposti con le nove ordinanze elencate in epigrafe
vanno riuniti, avendo per oggetto questioni identiche o, comunque,
connesse.
2. - La proroga dei contratti agrari, che è stata da ultimo
disciplinata dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, dura
ormai da oltre trenta anni e, nella norma anzidetta, è stata ora
prevista debba continuare "fino a nuova disposizione". Si è inteso in
tal modo assicurare stabilità al lavoratore sul fondo a lui concesso e
dal quale egli ritrae i mezzi di sussistenza, nel mentre, con altre
norme, si è provveduto a migliorarne la posizione in ordine alla
ripartizione dei prodotti ed ai poteri di iniziativa. Il tutto in
conformità dei principi costituzionali che privilegiano il lavoro e
autorizzano l'imposizione di obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, al fine di stabilire equi rapporti sociali.
In correlazione, sono rimasti limitati i poteri del
proprietario-concedente, ed a tutela della sua posizione contrattuale,
in luogo del suo antico potere di recesso, sono state introdotte cause
di esclusione dalla proroga, configurabili come giuste cause o
giustificati motivi autorizzanti lo scioglimento del rapporto.
Lasciando da parte quanto in tal senso è stato previsto a favore
dei proprietari-concedenti che siano o siano stati coltivatori diretti,
e la cui posizione qui non interessa, si osserva che, a tutela dei
proprietari-concedenti senza altra qualificazione, sono state previste
due sole cause di cessazione. La prima, concernente l'inadempimento
grave da parte del concessionario in ordine alle obbligazioni nascenti
dal contratto, e la seconda, relativa all'intento del concedente di
compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia
incompatibile con la continuazione del rapporto.
3. - All'interesse del proprietario-concedente, in esito a tale
seconda ipotesi, corrisponde (in base all'ultima e più precisa formula
di cui alla legge 13 giugno 1961, n. 527) un diritto esercitabile solo
in concorso di condizioni attinenti il pubblico interesse e sotto il
controllo dell'autorità amministrativa.
Ed infatti, secondo il disposto dell'articolo unico della detta
legge, la proroga non è ammessa "se il concedente voglia compiere nel
fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione
sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano
sia già stato dichiarato attuabile ed utile - tenuto conto
dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze della
occupazione della manodopera - dall'Ispettorato compartimentale
dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro il quale devono
essere compiute le opere di trasformazione".
E l'articolo termina prevedendo che, contro il provvedimento
dell'Ispettorato, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero
dell'agricoltura e foreste, il quale provvede con decreto, ovviamente
soggetto ai comuni rimedi giurisdizionali.
4. - Per effetto delle norme abrogatrici di cui agli artt. 32
della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter della legge 4 agosto 1971,
n. 592, tale potere del proprietario-concedente è stato ora eliminato,
rimanendo così preclusa ogni sua iniziativa volta a una sostanziale
trasformazione e al miglior rendimento del fondo.
Contro questa ulteriore limitazione dei poteri del
proprietario-concedente, risultante dalle già indicate norme
abrogatrici, sono insorte nei giudizi a quo le parti attrici che
avevano proposto, prima dell'entrata in vigore di esse, azione di
cessazione della proroga, e, su loro eccezione, le ordinanze indicate
in epigrafe hanno sollevato le questioni di costituzionalità delle
norme innanzi indicate, con riferimento agli artt. 41, 42, 44 e 3 e 4
della Costituzione. Per il caso che esse venissero dichiarate non
fondate, le ordinanze hanno poi sollevato anche questione dell'art. 14
della legge 15 settembre 1964, n. 756, che dispone la proroga dei
contratti agrari, e ciò in riferimento agli stessi articoli della
Costituzione.
5. - Non vi è dubbio che le disposizioni impugnate, valutate nel
quadro del descritto sistema vincolistico dei contratti agrari,
costituiscono un'ulteriore grave limitazione del diritto del
concedente: ed infatti l'esclusione della cessazione della proroga,
nell'ipotesi in cui costui voglia disporre del fondo per operarvi
radicali ed immediate trasformazioni, incide sulla sua posizione
soggettiva con un limite del quale occorre valutare la legittimità
costituzionale. A tal fine la Corte ritiene di poter affermare che
l'art. 44 Cost. - il quale consente, certo, in tema di proprietà
terriera interventi legislativi più penetranti di quelli ammessi
dall'art. 42 - richiede che le limitazioni siano finalizzate non solo
alla instaurazione di "equi rapporti sociali", ma anche alla
realizzazione di condizioni che consentano "il razionale sfruttamento
del suolo": e ciò in vista di una finalità che, unitamente
all'interesse dei singoli, vuol soddisfare quello della società.
Discende da questo principio che le limitazioni imposte dal legislatore
contrastino con l'art. 44 Cost. tutte le volte in cui, per il loro
contenuto, non favoriscano, o addirittura, come nel caso, ostacolino,
il conseguimento di quelle finalità.
6. - È sulla base di questa premessa che la questione proposta in
via principale appare fondata.
Va in proposito osservato che la legge 527 del 1961 (e le
precedenti in essa richiamate), assumendo come causa di cessazione
della proroga l'ipotesi in cui il concedente voglia compiere radicali
trasformazioni agrarie, consentiva che con la proroga convivesse uno
strumento (cessazione di essa) essenziale per impedire che il regime di
proroga confliggesse con l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di
un "razionale sfruttamento del suolo".
Alla base della cessazione della proroga, nel caso di cui sopra, vi
è infatti una finalità che trascende l'interesse del concedente. Il
che è dimostrato dalla necessità di un controllo pubblico, esercitato
dal competente organo tecnico-amministrativo dello Stato, quale
l'Ispettorato agrario compartimentale, sulle opere e sulla loro
utilità, in funzione "dell'interesse generale della produzione
agraria" e "della esigenza della occupazione della manodopera".
Dal che può trarsi la conclusione che, se la già prevista ipotesi
di cessazione della proroga serviva ad impedire che il regime da essa
instaurato ostacolasse un fine pubblico quale il "razionale
sfruttamento del suolo", l'eliminazione dall'ordinamento di tale
possibile cessazione viene a collidere con l'art. 44 della
Costituzione.
7. - Ma l'abrogazione della norma che esclude, sempre con
riferimento al caso dei lavori di trasformazione da compiere, la
proroga del contratto agrario, non soddisfa, ed anzi contrasta, anche
il secondo degli scopi che l'art. 44 configura come validi a rendere
legittimi gli obblighi e i vincoli che possono essere imposti alla
proprietà terriera, e cioè il fine di stabilire "equi rapporti
sociali".
In proposito va osservato che tale finalità non coincide con
quella più generica espressa dall'art. 42, che assegna alla proprietà
una "funzione sociale". Questa, considerati gli scopi perseguiti dalla
norma denunziata, può riconoscersi conseguibile anche mediante
l'attuazione incondizionata del regime di proroga, come idoneo a
consolidare la posizione del concessionario del fondo, coltivatore
manuale della terra. Ma per stabilire "equi rapporti sociali" è ovvio
che non basti assicurare la tutela di una sola delle due parti del
rapporto, anche se si tratti di quella contrattualmente più debole.
Occorre invece un equo temperamento degli interessi di entrambe: il che
non può dirsi si verifichi quando al proprietario concedente (non
appartenente alla categoria dei coltivatori-diretti) è preclusa
l'unica possibilità, prima concessagli, di rientrare in possesso del
fondo al fine di operarvi trasformazioni radicali, su piani approvati,
impiegando capitali spesso cospicui ed effettuando i relativi lavori
entro termini prestabiliti che assicurino l'effettivo compimento di
essi.
Anche sotto questo profilo l'art. 44 deve pertanto considerarsi
violato.
Ne consegue che deve essere quindi dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e
dell'ultimo comma dell'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592.
8. - Per effetto delle predette statuizioni ridiventano operanti le
norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime. Ma è dovere
della Corte controllare se quelle norme, in base alle stesse
considerazioni che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità
della loro abrogazione, non presentino aspetti di parziale
illegittimità. Ove ciò si verifichi (non essendo concepibile che, per
effetto di una sentenza di questa Corte, col cessare del vigore di
disposizioni costituzionalmente illegittime - art. 136 Cost. -,
diventino applicabili altre norme, a loro volta confliggenti con
principi costituzionali) è ovvio debba esercitarsi il potere previsto
dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Deve ammettersi infatti
che quel potere sussiste tutte le volte in cui, fra la pronunzia di
illegittimità delle norme oggetto del giudizio e la pronunzia di
illegittimità di altre disposizioni, vi sia un nesso di
conseguenzialità.
Ciò premesso, e richiamato il punto 7 della presente sentenza, nel
quale si è affermato che uno dei profili di illegittimità afferenti
la norma denunciata era rappresentato dal contrasto col fine perseguito
dall'art. 44 della Costituzione, mirante alla instaurazione di equi
rapporti sociali, deve qui rilevarsi che anche le norme ripristinate
offrono il fianco ad analoghe considerazioni critiche, nella parte in
cui omettono di prevedere qualsiasi indennizzo a favore del lavoratore
manuale della terra, che lascia il fondo non per sua scelta, ma perché
la sua permanenza non è ivi compatibile con i lavori di trasformazione
agraria che il concedente intende, essendovi stato autorizzato, di
compiere su di esso.
La Corte considera anzi essenziale, proprio ai fini del rispetto
dell'art. 44, che al concessionario sia riconosciuto e corrisposto,
allorché egli è costretto ad abbandonare il fondo, un equo
indennizzo, dovendosi ritenere costituzionalmente illegittima una
disciplina che non preveda un simile ristoro in favore di chi
beneficiava di un diritto di proroga che viene fatto cessare in vista
di un interesse del concedente e della collettività.
Tale indennizzo, ove le parti non si accordino, sarà ovviamente
liquidato ad opera del giudice, il quale, nel determinarne l'ammontare,
terrà conto dell'importo del canone, del reddito del fondo, della
durata del rapporto, e di tutti gli altri elementi di giudizio
ricorrenti nella specie.
Al riguardo non sarà inutile ricordare infine che il principio non
è ignoto al nostro ordinamento - anche all'infuori del rapporto di
lavoro - ed è applicato, benché su presupposti sostanzialmente
diversi, ma con finalità non del tutto estranee, nella legge 27
gennaio 1963, n. 19, in tema di tutela giuridica dell'avviamento
commerciale.
Da quanto sopra esposto, deriva pertanto che anche le norme
ripristinate vanno dichiarate illegittime, benché solo parzialmente, e
ciò ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n.
87, in quanto la loro illegittimità deriva come conseguenza dei
principi affermati nella decisione adottata.
9. - Tutte le altre questioni di legittimità, proposte in via
principale e in via subordinata, vanno dichiarate assorbite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 32 della
legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, ultimo comma, della legge 4
agosto 1971, n. 592, che hanno abrogato l'articolo unico della legge 13
giugno 1961, n. 527, e l'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273,
in materia di proroga dei contratti agrari;
b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 13 giugno 1961, n. 527, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile
1947, n. 273, nella parte in cui non prevedono che al concessionario,
nei cui confronti sia pronunziata la cessazione della proroga per la
causa ivi prevista, è dovuto un equo indennizzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974..
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte