Sentenza n. 107/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5r.d. 1765/1935
- art. 11r.d. 1765/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,
primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 11,
primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1973 dal tribunale di Modica nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Piccione Giovanni,
iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 14 giugno 1973 dal tribunale di Udine nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Giorgiutti Sergio,
iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Massimo Ungaro, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1973, nel procedimento
civile vertente tra l'INAIL e Giovanni Piccione, il tribunale di Modica
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 11,
primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), in relazione
all'art. 3 della Costituzione.
Ritenuta la rilevanza della questione, trattandosi di azione di
responsabilità civile promossa dall'INAIL a seguito di pronuncia
penale di condanna per omicidio colposo, che avrebbe accertato un
concorso di colpa da parte dell'infortunato, il tribunale osserva come
la norma denunciata dia all'Ente assicurativo diritto di regresso per
le intere somme erogate nei confronti del datore di lavoro, anche in
caso di colpa concorrente dell'infortunato. Vi sarebbe quindi contrasto
con il principio di eguaglianza, considerando la diversa posizione del
datore di lavoro - sul quale ricade la responsabilità per l'intero -
rispetto al terzo estraneo, autore dell'incidente, sul quale la
responsabilità, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., si limita alla
partecipazione colposa all'evento.
Siffatta disciplina differenziata non sarebbe ragionevolmente
giustificata, essendo identici i presupposti soggettivi ed oggettivi
della responsabilità civile che espone sia il datore di lavoro, sia il
terzo all'azione di rivalsa dell'Istituto assicuratore.
Né potrebbe, d'altra parte, rilevare la qualità di parte del
rapporto assicurativo rivestita dal datore di lavoro, situazione che,
se non vale ad esonerarlo da responsabilità, assoggettandolo anzi a
diverso trattamento rispetto a chi abbia dato vita ad un rapporto
assicurativo con un istituto privato, non può però porlo in
condizione deteriore rispetto al terzo responsabile dell'infortunio.
2. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dal tribunale di Udine con ordinanza emessa il 14 giugno 1973
nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Sergio Giorgiutti.
3. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. È intervenuto nel giudizio
promosso dal tribunale di Udine il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nel chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque infondata, l'Avvocatura osserva che non risulta che il
tribunale abbia compiuto alcuna indagine diretta ad accertare se la
somma pretesa dall'INAIL a titolo di rimborso sia o meno superiore alla
somma che a titolo di risarcimento sarebbe comunque spettata al
danneggiato e quindi dovuta dal datore di lavoro, sia pure parzialmente
responsabile.
Nel merito, l'Avvocatura contesta che l'interpretazione della norma
impugnata data dal tribunale di Udine corrisponda a quella corretta. La
Corte di cassazione ha ripetutamente precisato che l'obbligo di rivalsa
del datore di lavoro nei confronti dell'INAIL trova comunque il suo
limite nella somma che sarebbe in astratto dovuta al danneggiato a
titolo di risarcimento del danno, somma questa che va ovviamente
determinata applicando gli artt. 2056 e 1227 cod. civ., gli stessi
articoli cioè applicabili per la comune azione di regresso di cui
all'art. 1916 del codice civile.
Ma anche accogliendo la diversa interpretazione della norma
impugnata, data effettivamente da alcuni giudici di merito, non
potrebbe individuarsi una violazione del principio di eguaglianza.
Andrebbe escluso che il rimborso del datore di lavoro verso l'Istituto
assicuratore trovi gli stessi limiti quantitativi del suo astratto
obbligo di risarcimento del danno, proprio in considerazione della
diversa natura degli obblighi stessi. Il primo sarebbe del tutto
distinto dal secondo e troverebbe la sua fonte non già nel rapporto di
lavoro, bensì nel rapporto assicurativo del quale anche il datore di
lavoro è parte. Le norme sopra citate disporrebbero dunque su ipotesi
diverse.
Sarebbe del resto noto che l'istituto della rivalsa nei confronti
dell'Istituto assicuratore, nel caso di infortunio dovuto a colpa
penale del datore di lavoro, trova la sua ragione nella esigenza di
evitare che l'assicurazione valga a deprimere, se non ad eliminare del
tutto, l'incentivo ad attuare le misure di prevenzione
antinfortunistica. E apparirebbe allora non illogico che sull'obbligo
di rivalsa non abbia alcuna influenza l'eventuale colpa concorrente del
lavoratore.
4. - In entrambi i giudizi promossi si è costituito l'INAIL
rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Flamini e Massimo Ungaro.
L'INAIL ripropone l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza
già avanzata dall'Avvocatura dello Stato. Eccepisce inoltre
l'inammissibilità delle questioni perché ad oggetto del giudizio
proposto davanti alla Corte non sarebbero le norme denunciate dai
tribunali di Modica e Udine bensì quelle che prescrivono che in ogni
caso le prestazioni assicurative devono far carico sui datori di
lavoro. Norme quest'ultime che determinano la forma e l'importo dovuto
in modo del tutto autonomo dai criteri del risarcimento, escludendo in
particolare ogni influenza in materia dell'eventuale colpa concorrente
od esclusiva dell'infortunato.
Questa diversità di criteri deriverebbe direttamente dal fatto che
le prestazioni assicurative anticipate dall'Istituto per conto degli
imprenditori e a loro spese devono rispondere non solo a finalità
risarcitorie ma anche, per esplicito disposto costituzionale, allo
scopo di assicurare agli infortunati e loro familiari "mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita": scopo questo assolutamente estraneo,
com'è ovvio, alle norme comuni sopra richiamate.
Per tali motivi la questione risulterebbe infondata anche nel
merito.
5. - L'INAIL ha successivamente depositato memoria, ribadendo, con
ampie ed approfondite argomentazioni, le conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - I tribunali di Modica e di Udine denunziano, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765
(art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),
nella parte in cui dispone che l'INAIL ha diritto di regresso verso il
datore di lavoro per le somme pagate a titolo di indennità, nonché
per le spese accessorie e il valore capitale delle rendite, senza
distinguere fra il caso in cui l'evento infortunistico sia stato
prodotto esclusivamente dalla condotta colposa del datore di lavoro
oppure dalle colpe concorrenti di questo e del lavoratore.
Secondo l'interpretazione che i giudici a quo danno alla norma
impugnata (art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n.
1765, ora art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124), questa porrebbe effettivamente in essere nei confronti
dell'Istituto assicuratore una diversità di trattamento fra il datore
di lavoro, il quale fosse in concorso di colpa con l'infortunato, e il
terzo autore dell'incidente, estraneo al rapporto assicurativo che si
trovasse anche esso in concorso di colpa con l'assicurato. Verso il
datore di lavoro l'INAIL avrebbe diritto di regresso per le intere
somme erogate all'infortunato anche se queste superassero l'ammontare
del risarcimento dovuto. Verso il terzo il medesimo Istituto
assicuratore avrebbe, in base all'art. 1916 del codice civile, diritto
di regresso solo nei limiti del risarcimento a cui il terzo è tenuto.
Questa differenziata disciplina, affermano le ordinanze in epigrafe,
non troverebbe nessuna giustificazione razionale, data l'identità dei
presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità civile che
espone il datore di lavoro e il terzo, parziale autore dell'incidente.
2. - L'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'INAIL eccepiscono il
difetto di un giudizio di rilevanza nelle ordinanze in epigrafe in
quanto queste avrebbero accertato la circostanza del concorso di colpa
del datore di lavoro con quella del lavoratore nella produzione
dell'evento infortunistico, ma non la circostanza che l'ammontare delle
somme pagate dall'Istituto assicuratore all'infortunato sia superiore a
quanto dovuto dal datore di lavoro relativamente alla sua parte di
responsabilità civile nella produzione dell'evento.
L'eccezione non appare fondata poiché dalle motivazioni delle
ordinanze implicitamente risultano gli effetti che produrrebbe
l'applicazione della norma impugnata, secondo l'interpretazione dei
giudici a quo, e quali conseguenze si verificherebbero invece ove la
norma così interpretata venisse a cadere, a seguito di una
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
3. - La difformità di regolamentazione denunziata dalle ordinanze
in epigrafe non sussiste in quanto la norma impugnata, nella sua
corretta interpretazione, ha una portata diversa da quella che le
attribuiscono i giudici a quo. La Corte di cassazione con costante e
ormai consolidata giurisprudenza ha precisato che la disposizione
dell'art. 5 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 11 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124), deve essere intesa nel senso che l'INAIL, agendo
in surroga nei confronti del datore di lavoro (azione
costituzionalmente legittima secondo quanto dichiarato da questa Corte
con sentenze n.22 del 1967 e n. 134 del 1972) o del terzo civilmente
responsabile per l'infortunio sul lavoro, può ripetere quanto ha
corrisposto al lavoratore anche nell'ipotesi di concorso di colpa di
questi e quindi senza alcuna riduzione proporzionale al grado di colpa
del convenuto (cfr. anche le sentenze della Corte n. 115 del 1970 e n.
134 del 1971), ma non può pretendere una somma maggiore rispetto a
quella che il responsabile effettivamente deve a titolo di
risarcimento.
La norma denunziata non pone pertanto in essere, per quanto
riguarda il diritto di regresso dell'INAIL, nessun trattamento
differenziato fra il datore di lavoro e il terzo estraneo al rapporto
assicurativo in caso in cui si trovino in rapporto di colpa con
l'infortunato nella produzione dell'evento. Di conseguenza non è
ipotizzabile una violazione del principio costituzionale di
uguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, del
r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 11, primo e secondo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione dalle ordinanze in epigrafe dei tribunali di Modica e di
Udine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte