Sentenza n. 107/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso con ordinanza
emessa il 30 marzo 1989 dal Tribunale di Lecce sul ricorso proposto
da Pierina Mancarella contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 491 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Pierina Mancarella e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Pierina Mancarella e Vito
Lipari per l'I.N.P.S.;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 5 luglio 1991) il Tribunale di Lecce, sul ricorso
proposto da Mancarella Pierina contro I.N.P.S. (Reg. ord. n. 491 del
1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, secondo il quale il
diritto ai trattamenti economici ed indennità di malattia è
condizionato all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti
(di cui all'art. 7 n. 5 del d.-l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito
nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con modificazioni) dell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
Premette il Tribunale che la Corte costituzionale con sentenza n.
86 del 1989, ha dichiarato non fondata identica questione dopo aver
ritenuto non abrogato dalla norma impugnata l'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 che ammette alle
prestazioni per malattia il lavoratore agricolo che possegga il
requisito di qualifica in virtù della prestazione delle 51 giornate
non nell'anno precedente, bensì nell'anno in corso, purché in
possesso del "certificato di vigenza" di cui al detto art. 4 del
decreto legislativo luogotenenziale n. 212.
Secondo il Tribunale "la coesistenza tra il sesto comma dell'art.
5 del decreto-legge n. 463 e l'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale n. 212 del 1946, affermata dalla sentenza, non è in
ogni caso risolutiva non potendosi escludere che il certificato dello
S.C.A.U. previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale
n. 212, sia riferito a prestazioni lavorative dell'anno precedente ed
attesti, quindi, l'acquisto della qualifica con riferimento al
medesimo anno".
Sicché l'indagine operata dalla Corte esulerebbe dalla materia
del contendere.
Con atto depositato il 25 luglio 1991 si è costituita la sig.ra
Pierina Mancarella, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Cabibbo, aderendo alle tesi del Tribunale e chiedendo che venga
dichiarata la illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Con atto depositato il 10 settembre 1991 si è costituito
l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Lipari e Gaspare
Benenati.
Si osserva nella memoria che al caso odierno si attagliano
perfettamente le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza di
rigetto richiamata: l'interessata, al momento in cui si ammalò (17
luglio 1987), non era iscritta negli elenchi nominativi dell'anno
precedente, però aveva compiuto nell'anno in corso (1987) il numero
minimo di giornate necessarie per l'iscrizione negli elenchi dello
stesso anno; cosicché, se si fosse preoccupata di farsi rilasciare
il certificato di urgenza, non le sarebbe stato contestato il diritto
all'indennità. Se, dunque, le è stato opposto un rifiuto, ciò è
avvenuto non già per mancata previsione della tutela da parte della
legislazione vigente, ma per omesso adempimento di un semplicissimo
onere posto a suo carico: quello di farsi rilasciare e produrre
all'I.N.P.S., appena completate le 51 giornate di lavoro, il
certificato di urgenza.
Si chiede, quindi, che venga dichiarata non fondata la questione
di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce.
Con atto depositato il 7 settembre 1991 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con tale atto si chiede la conferma di quanto contenuto nella
sentenza n. 86 del 1989 e comunque una dichiarazione di non
fondatezza della questione. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria)
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni,
limita il diritto alla indennità di malattia in favore dei
lavoratori agricoli a tempo determinato entro il numero delle
giornate di lavoro per le quali vi era stata iscrizione, per l'anno
solare precedente, negli appositi elenchi nominativi per un minimo di
51 presenze.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale n. 212 del 9 aprile 1946 sussiste diritto alle
prestazioni anche in base a certificato d'urgenza, rilasciato dalla
sezione di collocamento competente per territorio ed attestante il
compimento del previsto numero di giornate nell'anno di insorgenza
dell'evento dannoso.
1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità
costituzionale del predetto art. 5, sesto comma, decreto-legge n. 463
cit., poiché - così come concepito ed integrato col disposto
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 1946 -
non potrebbesi "escludere che il certificato .. sia riferito a
prestazioni lavorative dell'anno precedente ed attesti, quindi,
l'acquisto della qualifica con riferimento al medesimo anno"; da qui
un asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione per
irragionevolezza che verrebbe a riflettersi anche sui contenuti del
successivo art. 38.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in appresso.
Lo stesso remittente ricorda la precedente sentenza di questa
Corte n. 86 del 1989 là dove venne considerato non sussistere dubbio
sulla legittimità costituzionale della norma, dovendosi l'esame del
merito della causa originaria circoscrivere ai termini di un'indagine
sul possesso o meno da parte degli interessati di un valido
certificato provvisorio comprovante il titolo alla indennità di
malattia.
Né tali considerazioni appaiono scalfite dai dubbi successivi del
Collegio remittente e secondo cui il certificato di cui trattasi
potrebbe anche aver riferimento a periodi anteriori, dell'anno
precedente cioè.
Se ciò in realtà fosse avvenuto sarebbe circostanza di mero
fatto, estranea all'odierna disamina, alla quale non può sfuggire
invece, nel correlato sistema, proprio il disposto dell'art. 4 del
decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 1946 nel senso che,
versandosi nell'ipotesi della certificazione d'urgenza, "l'ammissione
alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato".
E pertanto, come avvalora la stessa difesa dell'I.N.P.S., "al caso
odierno si attagliano perfettamente le considerazioni già svolte
dalla Corte" con la precedente sentenza.
Anche in presenza dei nuovi profili prospettati, va confermata,
dunque, la determinazione di cui alla sentenza n. 86 del 1989.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte