Sentenza n. 107/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6d.P.R. 636/1972
- art. 4d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art.
4, lett. c), dello stesso decreto (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile
1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul
ricorso proposto da Milana Angelo contro il Ministero delle Finanze
ed altro, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia -
investito di un ricorso presentato da Angelo Milana contro il
Ministero delle finanze per l'annullamento del decreto ministeriale
n. 7/541/N del 4 luglio 1991, che ne dichiarava la decadenza dalla
carica di presidente di commissione tributaria per perdita del
requisito della buona condotta - ha sollevato, per violazione
dell'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), in riferimento all'art. 4, lett. c), dello stesso
decreto, nella parte in cui prevede, ai fini della declaratoria di
decadenza dei componenti le commissioni tributarie, che si accerti la
permanenza del requisito della buona condotta senza contemplare una
fase istruttoria e decisionale in contraddittorio.
Dopo aver sottolineato il carattere giurisdizionale delle
commissioni tributarie, il tribunale rimettente osserva che l'art. 6,
lett. a), del d.P.R. n. 636 del 1972 vulnera l'indipendenza del
giudice tributario, sotto il profilo della sua inamovibilità, la
quale si realizza anche attraverso la previsione di procedure
particolari finalizzate ad accertare il permanere della buona
condotta.
In base all'art. 6, in esame, la decadenza è dichiarata dal
Ministro delle finanze su proposta del Presidente del tribunale: il
primo ha un potere vincolato, mentre il secondo agisce senza che il
diretto interessato sia in alcun modo informato e, quindi, possa
interloquire. Il giudice a quo richiama l'attenzione sul fatto che il
legislatore, nel riformare il sistema degli organi di giurisdizione
tributaria, ha soppresso il requisito della buona condotta,
prevedendo l'instaurazione di un procedimento disciplinare innanzi al
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con graduazione
delle sanzioni: artt. 7 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413). Tale nuova normativa non risolve, però,
il dubbio di costituzionalità, perché essa si applicherà solo alle
nuove commissioni tributarie dopo il loro insediamento e la
costituzione del Consiglio di Presidenza.
A evitare la censura di costituzionalità non sarebbe d'altronde
sufficiente la previsione di una congrua motivazione della proposta
di decadenza, la quale non dovrebbe dar luogo ad alcuna valutazione
discrezionale e, comunque, nel momento in cui investa comportamenti
suscettibili di vario apprezzamento non può sottrarsi a una
specifica procedura in contraddittorio, specie quando si tratti di
salvaguardare l'indipendenza di un organo giurisdizionale. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda,
formalmente, un possibile contrasto fra l'art. 108 della Costituzione
e il disposto dell'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 636
del 1972, che impone al Ministro delle finanze, su proposta dei
competenti capi degli uffici giudiziari, di dichiarare decaduti
dall'incarico di componente le commissioni tributarie coloro i quali
perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4 del citato d.P.R. n. 636
(cittadinanza, buona condotta, godimento dei diritti civili e
politici, ecc.). Nella specie, la questione sollevata attiene alla
perdita del requisito della buona condotta (art. 4, lett. c) da parte
di un presidente di commissione tributaria.
Le doglianze del giudice a quo non sono tuttavia circoscritte al
parametro dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
quali sono le commissioni tributarie, ma anche - per quanto non
formalmente indicati, ma chiaramente enunciati - ai principi
costituzionali della difesa (art. 24) e di proporzione e adeguatezza
al caso concreto delle "sanzioni", alle quali apparterrebbe, nella
sostanza, anche la declaratoria di decadenza dall'ufficio di
componente la commissione tributaria (art. 3).
Chiamata a decidere della legittimità costituzionale delle norme
istitutive delle Sezioni specializzate agrarie, con la sentenza n.
108 del 1962 questa Corte, pur avendo rilevato l'omessa menzione
nell'ordinanza dell'art. 108 (mentre era invocata la violazione
dell'art. 102), afferma, in una fattispecie assai vicina a questa in
esame, la necessità che l'accertamento dei limiti entro cui è da
contenere il giudizio della Corte sia compiuto con riguardo "al
complessivo testo della medesima; sicché il principio predetto non
è violato quando risulti in modo univoco dalla motivazione quale sia
l'oggetto della questione proposta".
Non v'è dubbio che l'ordinanza di rimessione si dolga del preteso
vulnus all'indipendenza del giudice tributario, "sotto il profilo
della inamovibilità", in considerazione dell'assenza di una
specifica procedura contenziosa quale - insieme alla graduazione
delle sanzioni - sarebbe stata creata dal legislatore che, con il
decreto legislativo n. 545 del 1992, ha riformato il sistema della
giustizia tributaria.
In tal senso va dunque precisata la questione di costituzionalità
sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia.
2. - Nel merito, la questione è fondata.
Questa Corte ha più volte chiarito che l'indipendenza del giudice
speciale esige un minimo di garanzie che il legislatore è tenuto a
soddisfare (si vedano le sentt. nn. 196 del 1982, 121 del 1970, 60
del 1969, 133 del 1963 e 108 del 1962). Tra queste deve includersi la
garanzia del diritto all'ufficio per i componenti gli organi delle
giurisdizioni speciali. Tale garanzia comporta, in particolare, la
"possibilità di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di
ufficio" dell'Amministrazione (v. la sentenza n. 196 del 1982 e le
altre richiamate), sia essa l'"amministrazione servente" l'organo di
giurisdizione speciale (in questo caso l'amministrazione
finanziaria), sia essa l'amministrazione di appartenenza del
componente. Questione tanto più delicata, in quanto le potestà
degli organi di vertice dell'amministrazione di appartenenza, nella
specie i capi degli uffici giudiziari, non trovano alcuna disciplina
legislativa circa i controlli e le relative comunicazioni al Ministro
delle finanze, competente ad adottare il provvedimento di decadenza.
Né tale diritto potrebbe essere eliso da un provvedimento emanato in
via automatica senza aver assicurato al suo titolare le garanzie
della preventiva contestazione e del contraddittorio, che è
principio generale avente preciso rilievo costituzionale (cfr. da
ultimo sent. 297 del 1993), soprattutto quando si determini una
deminutio di situazioni giuridiche soggettive. Tanto più che, in
casi siffatti, l'automatismo della decadenza comporterebbe la
surrettizia violazione della garanzia di indipendenza dei giudici
speciali tributari e dei principi costituzionali stabiliti dall'art.
3, con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimenti
sanzionatori al caso concreto, e dall'art. 24 della Costituzione
circa la inviolabilità della difesa.
A tale indicazione, peraltro, il legislatore ha mostrato spontanea
ottemperanza con la nuova disciplina delle commissioni tributarie.
Quantunque sia destinata a rimanere in vigore solo per breve tempo,
la precedente normativa non risulta su questo punto conforme a
Costituzione, sì che la relativa disciplina - nella parte qui
impugnata - deve essere dichiarata illegittima per contrasto con gli
indicati parametri costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 4,
lett. c), nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio
ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di
componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della
"buona condotta".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte