Sentenza n. 108/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1962 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 1140/1948
- art. 1legge 1140/1948
- art. 2legge 353/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
18 agosto 1948, n. 1140, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre
1961 dal Tribunale di Chieti - Sezione specializzata agraria - nel
procedimento civile vertente tra Calibeo Angela Melina e Maria e
Iuliani Vincenzo, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16
dicembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento promosso avanti la Sezione
specializzata agraria presso il Tribunale di Chieti dalle signore
Angela Melina e Maria Calibeo, allo scopo di ottenere dall'affittuario
di terreni di loro proprietà l'adeguamento del canone ai sensi degli
artt. 3 e 5 del D.L. 1 aprile 1947, n. 277, il Tribunale, in
accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuto nel senso della
incostituzionalità dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, in
relazione agli artt. 102 e 108 della Costituzione, ha proposto a questa
Corte, con ordinanza 28 settembre 1961, questione di legittimità nei
confronti della citata norma legislativa per contrasto con l'art. 102,
primo capov, della Costituzione, osservando che, per corrispondere al
precetto di tale articolo, le Sezioni specializzate dovrebbero essere
costituite in modo da dare la prevalenza numerica nel collegio
giudicante ai membri appartenenti all'ordine giudiziario, ed altresì
da assicurare il possesso, negli esperti che entrano a comporre il
collegio, dei necessari requisiti di idoneità e di indipendenza. Ciò
- a parere del Tribunale - non si verifica nel caso delle Sezioni
agrarie, dato che in esse prevalgono numericamente gli esperti e
questi, oltre ad essere investiti della carica senza che siano chiesti
e accertati dei requisiti di capacità, non godono di indipendenza, ed
anzi portano nel collegio giudicante l'espressione degli interessi
delle parti contrapposte, tanto da far ritenere che, sotto nome
diverso, le Sezioni così composte facciano rivivere le Commissioni
arbitrali esistenti sotto il vigore della legislazione
precostituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è
stata iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1961.
Nel procedimento avanti a questa Corte non si sono costituite le
parti del giudizio di merito, mentre è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato le proprie deduzioni in data 7 novembre 1961. In esso
si chiede preliminarmente che venga dichiarata l'improponibilità del
giudizio, per il fatto che l'ordinanza difetta di ogni motivazione sul
punto della rilevanza dell'eccezione sollevata ai fini della decisione
del merito. In subordine, chiede che l'eccezione stessa sia dichiarata
infondata: ciò perché l'art. 102, nella sua generica formulazione,
lascia al legislatore discrezionalità in ordine al modo di
composizione delle Sezioni specializzate, mentre d'altra parte non è
desumibile dal sistema alcun elemento da cui possa argomentarsi che la
prevalenza numerica nel collegio giudicante debba spettare ai
magistrati togati, o che debba darsi rilievo al modo con cui i
cittadini esperti sono nominati. Anche per il difetto di indipendenza
che si lamenta l'Avvocatura ritiene che la censura sia ininfluente, ed
in ogni caso non varrebbe a dar vita ad una questione di
costituzionalità, risolvendosi in una mera denuncia di inerzia a
carico del legislatore, per l'omissione in cui sarebbe incorso nel dare
esecuzione al precetto dell'art. 108.
La sola circostanza da ritenere rilevante secondo l'Avvocatura, al
fine di accertare l'osservanza dell'art. 102, è l'inserzione organica
e funzionale delle Sezioni specializzate nel seno dell'organizzazione
della giurisdizione ordinaria, il che avviene, dato che le Sezioni
agrarie formano parte integrante degli organi giudicanti ordinari di
primo e secondo grado.
Aulteriore sostegno della tesi sostenuta, l'Avvocatura stessa si
richiama alla sentenza n. 76 del 30 dicembre 1961, emessa dalla Corte
costituzionale dopo il suo intervento nel procedimento, sentenza che
afferma la costituzionalità dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n.
1094. Tale decisione avrebbe ad oggetto una questione identica a quella
del presente giudizio e, pertanto, la Corte costituzionale non potrà
non uniformarsi all'orientamento già assunto, dichiarando legittimo
l'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che espressamente rinvia
all'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del Tribunale di Chieti ha proposto la questione
della legittimità costituzionale delle norme istitutive delle Sezioni
specializzate agrarie sotto tre profili, riguardanti, il primo, la
prevalenza nella fase del giudizio di primo grado del numero degli
esperti sui togati, e gli altri due il difetto di determinazione delle
condizioni necessarie ad assicurare il possesso da parte degli esperti
medesimi dei requisiti di idoneità e di indipendenza, quali sono
prescritti rispettivamente dagli artt. 102 e 108 della Costituzione.
Sulla prima delle dette questioni, riguardante la proporzione
numerica fra le due categorie di membri componenti il collegio, la
Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 76 del 30 dicembre 1961
ritenendola non fondata, e poiché non sono stati addotti motivi nuovi
a sostegno dell'eccezione di incostituzionalità con essa sollevata,
né questa è stata prospettata sotto profili prima non considerati,
non vi è ragione di discostarsi dalla precedente pronuncia.
Rimane, pertanto, da esaminare solo la parte dell'ordinanza
relativa alle altre due questioni. Tale esame non può essere precluso,
per quanto riguarda l'ammissibilità della censura relativa alla
mancata predisposizione delle garanzie di indipendenza, dal fatto che
l'ordinanza ha denunciato la violazione dell'art. 102, che si riferisce
all'idoneità (mentre ha omesso qualsiasi menzione dell'art. 108),
poiché - come la Corte ha già avuto occasione di affermare in altri
casi (v. per es. sentenza n. 37 del 1960) - l'accertamento dei limiti
entro cui è da contenere il giudizio della Corte, necessario al
rispetto del principio della corrispondenza fra il "chiesto e il
pronunciato", deve essere compiuto non già solo con riguardo agli
articoli della Costituzione dalla violazione dei quali l'ordinanza fa
discendere il vizio di illegittimità denunciato, bensì al complessivo
testo della medesima; sicché il principio predetto non è violato
quando, come nella specie, risulti in modo univoco dalla motivazione
quale sia l'oggetto della questione proposta.
Sulla base di analoghe considerazioni deve essere respinta
l'eccezione di improponibilità che l'Avvocatura dello Stato ha
sollevato circa la omessa valutazione, da parte del giudice a quo,
della rilevanza della questione stessa sulla decisione di merito. La
Corte deve riaffermare la massima enunciata con le sue precedenti
decisioni, secondo cui non può considerarsi omesso il giudizio sulla
rilevanza, allorché risulti, anche in modo implicito, che esso sia
stato compiuto.
Neppure degno di accoglimento appare il rilievo dell'Avvocatura
sulla inattendibilità della censura rivolta alla mancata
predisposizione delle garanzie di indipendenza dei cittadini estranei,
sulla base della considerazione che, anche ad ammettere che un obbligo
in tal senso sia imposto dalla Costituzione, la violazione del medesimo
non potrebbe invocarsi quale vizio della legge, dato che essa si
risolverebbe in un mero fatto di inerzia del legislatore, non
suscettibile, in quanto comportamento meramente negativo, di venire
sottoposto a sindacato. In contrario, è da rilevare che le norme
denunciate hanno dato vita ad organi nuovi, quali sono le Sezioni
specializzate agrarie, e ne hanno disciplinato la struttura ed il
funzionamento, sicché se fosse vero l'inadempimento del precetto
costituzionale denunciato, esse sarebbero censurabili sotto l'aspetto
del difettoso esercizio dell'attività organizzativa esplicita.
2. - Passando all'esame del merito, è da ricordare come la
disciplina post-bellica dei contratti agrari, effettuata con i decreti
legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 311, e 5 aprile 1945,
n. 157, affidava la competenza a decidere "in via arbitrale", in primo
ed in secondo grado, tutte le controversie dipendenti dall'applicazione
dei medesimi a commissioni circondariali e regionali nominate dal
Prefetto e composte da un magistrato ordinario e da due rappresentanti,
uno dei proprietari ed affittuari conduttori, e un altro dei coloni o
compartecipi o mezzadri, su designazione delle rispettive
organizzazioni sindacali delle singole circoscrizioni locali; con
possibilità di ricorso alla Cassazione per motivi di incompetenza. Il
successivo decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n.
277, deferiva la decisione delle controversie relative alla materia
dell'adeguazione dei canoni da esso regolata, in unico grado, ad una
"commissione arbitrale", costituita presso ogni Tribunale e composta,
oltre che dal Presidente di questo, da due membri, uno per ciascuna
delle categorie contrapposte, ma tutti nominati dal Presidente del
Tribunale "sentite le organizzazioni di categoria". L'art. 9 medesimo
stabiliva, poi, che per ogni componente effettivo dovesse essere
designato un supplente.
Entrata in vigore la Costituzione, la legge 18 agosto 1948, n.
1140, intese innovare quanto all'organo giurisdizionale destinato a
decidere le controversie dipendenti dalla sua applicazione, onde
uniformarsi al divieto delle magistrature speciali sancito dall'art.
102, disponendo con gli artt. 4 e 5 la sostituzione delle "commissioni
arbitrali", previste dal citato decreto n. 277 del 1947, con "Sezioni
specializzate" sedenti presso ogni Tribunale e chiamate a decidere, in
unico grado, con l'intervento, oltre che dei tre giudici togati, di
quattro esperti di diversa provenienza, come per il passato, secondo
che le controversie si riferissero a locazioni ad affittuario
conduttore, oppure a conduttore diretto, in base a nomina del
Presidente del Tribunale, su designazione (in numero "pari" al numero
dei membri da eleggere) delle corrispondenti organizzazioni provinciali
di categoria.
La successiva legge 25 giugno 1949, n. 353, provvide ad estendere
alle controversie di cui ai citati artt. 4 e 5 della legge n. 1140 del
1948, le stesse regole che l'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094,
aveva dettato per le altre controversie ivi previste; regole che erano
differenti dalle prime sopra ricordate solamente per tre punti: il
primo relativo alla designazione degli esperti, da parte delle
associazioni di categoria, da effettuare in numero "doppio" di quelli
chiamati a far parte del collegio; il secondo riguardante
l'appellabilità delle sentenze delle Sezioni presso i Tribunali ad
altre Sezioni specializzate presso le Corti di appello; il terzo,
infine, in ordine al divieto per gli esperti di rifiutare l'incarico
(articolo 12). Inoltre, la legge n. 353 in parola, mentre ometteva ogni
predisposizione in ordine a membri supplenti (che pure era stata
proposta dalla Commissione della Camera dei Deputati), conferiva al
Presidente del collegio il potere di provvedere alla sostituzione degli
esperti che fossero stati assenti per due udienze consecutive,
nominando al loro posto altri da lui prescelti fra gli appartenenti
alle corrispondenti categorie (art. 6). Chiude l'iter dei provvedimenti
legislativi rivolti alle controversie di cui si parla l'art. 1 della
legge 3 giugno 1950, n. 392, che chiarisce la precedente norma
dell'art. 2 della legge n. 353 del 1949, senza nulla innovare.
Sopravvenuta poi la legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del
Consiglio Superiore della Magistratura, si è affidato a tale organo la
nomina e la revoca dei componenti estranei alla Magistratura presso le
Sezioni specializzate, con facoltà di effettuare la delega di tale
potere ai Presidenti delle Corti di appello (art. 10, n. 2); delega che
l'art. 30 delle disposizioni di attuazione, approvate con D. P. 16
settembre 1958, n. 916, consente sia conferita per tutta la durata del
Consiglio Superiore.
3. - È ora da chiedersi se le norme richiamate abbiano soddisfatto
ai principi della Costituzione, in ordine ai punti messi in rilievo
dall'ordinanza. La Corte, nella citata sua precedente sentenza n. 76
del 1961, ebbe a ritenere che le Sezioni specializzate, per
corrispondere all'intento che mosse il Costituente nel consentirne
l'istituzione, debbono essere configurate non già come un istituto
intermedio fra le soppresse giurisdizioni speciali e la giurisdizione
ordinaria, bensì quale sottospecie di quest'ultima, con la conseguente
esigenza di strutturarle adottando le modalità meglio idonee ad
accostarle, per quanto possibile, ad essa. Una conferma di tale
esigenza può dedursi anche dalla legge n. 195 del 1958 che
attribuisce, come si è visto, il potere di nominare e revocare gli
esperti proprio all'organo istituito per garantire l'esercizio
indipendente della funzione giurisdizionale ordinaria.
Non si vuole, così dicendo, affermare che per gli estranei alla
Magistratura siano da richiedere requisiti analoghi a quelli prescritti
per gli appartenenti a quest'ultima, riuscendo, se così fosse,
frustrata la stessa ratio che ebbe ad ispirare l'istituto delle Sezioni
specializzate, consistente nell'assicurare ad esse - data la
specialità della materia affidata alla loro competenza - il contributo
che si pensa possa provenire da coloro che, pur mancando di cognizioni
giuridiche, siano tuttavia in possesso di nozioni, attitudini,
esperienze concrete, idonee a meglio adeguare nell'esercizio
dell'attività decisoria l'esatta interpretazione del precetto
normativo con le reali situazioni e rapporti ai quali essa ha riguardo.
Ed in questo senso deve interpretarsi l'eliminazione dal testo della
Costituzione dell'inciso "secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario" che era contenuto nel progetto a proposito
dell'organizzazione delle Sezioni specializzate. Si vuole, invece,
mettere in rilievo l'esigenza che, nell'istituire le Sezioni
specializzate, la legge non possa dispensarsi da una precisa e puntuale
determinazione tanto dei requisiti dai quali possa presumersi il
possesso da parte dei cittadini estranei all'ordine giudiziario di
quella idoneità richiesta dall'art. 102 (idoneità da intendere nel
senso prima indicato, e quindi variabile con il variare della materia
oggetto della competenza di ciascun tipo di Sezione), quanto di un
minimo almeno di garanzie necessarie a conferire agli esperti medesimi
quella posizione super partes, che è attributo connaturale
all'esercizio della funzione giurisdizionale e che si concreta,
appunto, nel requisito dell'indipendenza, richiesto testualmente,
proprio pel personale di cui si parla, dall'art. 108.
Ora le norme impugnate si astengono da ogni anche approssimativa e
sommaria specificazione nel senso indicato. Ciò appare evidente nei
riguardi del requisito dell'idoneità. A differenza di quanto avviene
per altri organi che possono assimilarsi alle Sezioni specializzate
(Tribunali per i minorenni, Tribunali regionali per le acque pubbliche,
Corti di assise), per i quali tale requisito o è oggetto di apposite
disposizioni legislative, oppure risulta esplicitamente presupposto in
quanto inerente all'uscio ricoperto (come avviene per gli ingegneri dei
Genio civile designati a far parte del Tribunale regionale delle
acque), nulla è disposto dalle leggi in esame in ordine alla capacità
dei membri estranei, tanto se questa sia da intendere in senso
generico, quanto nel senso specifico del possesso di determinate
attitudini tecniche. Non vi è neppure luogo a presumere che
l'idoneità debba ritenersi inerente all'appartenenza alla categoria
professionale interessata alla controversia, poiché neanche questa
risulta richiesta (salvo che nell'ipotesi di sostituzione, da parte
dell'organo giudiziario competente, dei membri esterni che siano
rimasti assenti per due udienze successive). Tanto meno potrebbe
ammettersi che il giudizio sull'idoneità alla carica di componente il
collegio giudicante possa essere rimesso al libero apprezzamento delle
associazioni di categoria cui compete la designazione.
Anche per quanto attiene all'indipendenza non è dato rinvenire
alcuna predisposizione che valga a farla ritenere assicurata. Non può
accedersi all'opinione adombrata nelle deduzioni dell'Avvocatura che
interpretano il precetto costituzionale nel senso dell'affidamento al
legislatore di un'assoluta discrezionalità nella disciplina delle
Sezioni e vedono nella "riserva di legge" di cui all'art. 108 la sola
garanzia voluta stabilire. Non si scorge, infatti, il fondamento su cui
possa poggiare la differenza di trattamento che si vorrebbe porre fra
questa e le altre "riserve" stabilite dalla Costituzione, le quali,
anche se, come l'attuale, non siano "rinforzate", sono ritenute
suscettibili di dar vita al sindacato rivolto ad accertare se vi sia
una qualche, anche minima, corrispondenza fra la legge emessa nella
materia riservata e l'interesse che la Costituzione ha inteso tutelare
sancendo la riserva.
Non è contestabile che il requisito dell'indipendenza è
difficilmente configurabile in termini precisi, perché la sua
regolamentazione propone problemi diversi secondo la diversità delle
strutture statali e le epoche storiche, e non consente uniformità,
dovendo adeguarsi alla varietà dei tipi di giurisdizione. Così, se
può ammettersi che fra gli scopi cui si vuole soddisfino le Sezioni
specializzate sia compreso quello di far risuonare nel seno del
collegio giudicante la voce di determinate esigenze sociali, appare
giustificato, nei casi in cui da esse siano state espresse apposite
organizzazioni, consentire che da queste ultime provengano i membri
estranei. Ma quando ciò accada non può prescindersi dal richiedere
che costoro, una volta assunti alla carica, pur se chiamati a
riflettere gli interessi generali del settore rappresentato, siano
tuttavia sottratti ad una situazione di passiva obbedienza di fronte
all'associazione di provenienza, così da consentire loro di procedere
all'applicazione della legge sulla base di una obbiettiva
considerazione degli elementi emergenti dalla causa.
In modo più particolare poi non può prescindersi dall'esigere che
nell'ordinamento delle Sezioni specializzate sia resa possibile la
costante osservanza, anche nei riguardi dei membri estranei, del
principio generale della precostituzione del giudice, nonché
l'applicazione di quegli istituti (come per es. quelli dell'astensione
e della ricusazione) necessari ad assicurare la loro estraneità
all'interesse delle parti fra cui verte la controversia.
Ora ritiene la Corte che per quanto riguarda le Sezioni agrarie
facciano difetto le condizioni rilevate. Infatti, da una parte, la
nomina degli esperti, se pure affidata ai capi delle Corti di appello,
rimane vincolata alla scelta di uno dei due nomi designati dalle
associazioni, e dall'altra fa difetto ogni determinazione della durata
in carica dei medesimi, il che accresce di fatto il potere delle
associazioni di richiedere in ogni momento la sostituzione dei membri
in carica con altri (deficienze queste che appaiono tanto più gravi
quando si tenga presente la prevalenza numerica nelle Sezioni di primo
grado dei membri predetti rispetto ai giudici togati). È da aggiungere
che l'applicazione delle norme le quali demandano alle associazioni di
categoria la designazione dei membri estranei si presenta, in via di
fatto, di incerta applicazione allorché - come di solito accade - più
siano le associazioni rappresentative di una stessa categoria.
La mancanza delle necessarie garanzie di indipendenza, quale
risulta dalle lacune ed insufficienze legislative finora rilevate,
appare ancor più accentuata quando si consideri il difetto di ogni
predisposizione normativa relativa alla istituzione di membri
supplenti. Tale carenza, infatti, rendendo praticamente impossibile
l'applicazione degli artt. 51 e 52 del Cod. proc. civile, conduce
necessariamente alla violazione o del principio dell'imparzialità, o
di quello della precostituzione del giudice, ove si pensasse di
sostituire il membro ricusato o astenutosi con altro che fosse
designato per l'occasione.
Pertanto, il contrasto della vigente organizzazione delle Sezioni
agrarie specializzate con esigenze fondamentali di ogni giurisdizione
non può non farla considerare incostituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
18 agosto 1948, n. 1140, e dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n.
392, sostitutivo del testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n.
353, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso In Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte