Sentenza n. 108/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1977 · relatore Leopoldo Elia
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico
della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Assicurazione obbligatoria di
invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano
attività di lavoro presso terzi), promosso con ordinanza emessa il 4
maggio 1974 dal pretore di Asti, nel procedimento civile vertente tra
Amerio Pasquale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Gianni Romoli, per l'INPS, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Carlo Bafile, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Amerio Pasquale, con ricorso presentato al pretore di Asti,
premesso che, in conseguenza del lavoro prestato nel periodo 1 maggio
1964-31 dicembre 1970 alle dipendenze della Parrocchia di S. Damiano
nella sua qualità di sacerdote, era divenuto titolare di una posizione
assicurativa presso l'Istituto nazionale previdenza sociale, che
tuttavia il medesimo Istituto aveva provveduto ad annullare la sua
posizione negando potesse qualificarsi lavoro subordinato il rapporto
di cui si è detto a causa dello status di religioso del prestatore
d'opera e che pertanto era stata anche revocata l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, chiedeva si dichiarasse soggetto all'obbligo
di assicurazione sociale tale rapporto e dunque valida a tutti gli
effetti di legge la sua posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., la
contribuzione obbligatoria effettuata e la prosecuzione volontaria.
L'Istituto nazionale previdenza sociale si costituiva chiedendo il
rigetto della domanda.
Rilevava che l'articolo unico della legge 3 maggio 1956, n. 392
recante "Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e
tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi"
prevede l'obbligo assicurativo per i religiosi solo in quanto prestino
attività lavorativa alle dipendenze di soggetti giuridici diversi
dagli enti ecclesiastici, associazioni, case religiose di cui all'art.
29 lett. a) e b) del Concordato; nella fattispecie appunto l'Amerio
aveva prestato attività alle dipendenze di una parrocchia e dunque di
ente ecclesiastico ricompreso fra quelli previsti dal detto art. 29
lett. a) del Concordato.
Il pretore di Asti, con ordinanza emessa all'udienza del 4 maggio
1974, su conforme eccezione del ricorrente, proponeva due questioni di
legittimità costituzionale relative entrambe all'articolo unico della
legge 3 maggio 1956, n. 392, per contrasto con l'art. 3 e con l'art.
38 della Costituzione.
Riteneva le questioni rilevanti dato che, in presenza di tale
norma, non sarebbe possibile neppure dare ingresso alle prove
concernenti il rapporto interrotto fra l'Amerio e la Parrocchia di S.
Damiano.
Riteneva inoltre non manifestamente infondata la questione relativa
al contrasto fra l'articolo unico della legge n. 392 del 1956 e l'art.
38 Cost., essendo il diritto alla tutela previdenziale riconosciuto a
tutti coloro che prestano attività lavorativa a prescindere dal
contenuto e dalla natura di questa. Una esclusione da siffatta tutela
potrebbe concepirsi per il sacerdote che è titolare di un beneficio
ecclesiastico, data la sua particolare posizione, non anche per il
sacerdote (sia esso appartenente al clero secolare o sia un religioso)
che di tale beneficio non è titolare, pur quando presti la sua opera
in favore di ente ecclesiastico, associazione, casa religiosa prevista
dal Concordato. La tutela previdenziale dello Stato nei confronti del
religioso, d'altra parte, non violerebbe la sovranità della Chiesa,
dato che non interferirebbe con il contenuto ecclesiale dell'attività
svolta.
Riteneva, infine, non manifestamente infondata la questione
relativa al contrasto fra detta norma e l'art. 3 Cost. dato che, alla
stregua dell'art. 3 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, così come
interpretato in giurisprudenza, viene riconosciuto un diritto alla
tutela previdenziale al sacerdote appartenente al clero secolare che
svolga attività in favore di ente concordatario e non si
ravviserebbero motivi idonei per diversamente regolare l'ipotesi
consimile in cui tale attività sia svolta da un religioso.
2. - Si costituiva in giudizio innanzi a questa Corte l'Ente
Nazionale Previdenza Sociale il quale innanzi tutto eccepiva
irrilevanza delle questioni sollevate, assumendo che un accertamento
relativo alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra Amerio
Pasquale e la Parrocchia di S. Damiano condizionerebbe ogni problema
di applicabilità dell'articolo unico della legge n. 392 del 1956;
assumendo inoltre che mancherebbe allo stato ogni prova circa
l'effettiva qualità di religioso di Amerio Pasquale e circa la sua
appartenenza ad una Congregazione. Nel merito chiedeva si pronunciasse
decisione di rigetto. Negava infatti potesse ritenersi violato l'art.
3 Cost. tenuto conto del diverso status e dei diversi poteri del
religioso e dell'appartenente al clero secolare; i voti di castità, di
povertà e, soprattutto, di obbedienza che il religioso pronunzia, la
sua appartenenza ad una comunità che costituisce una garanzia di
assistenza e di mantenimento verrebbero ad integrare uno status
complessivamente non comparabile con quello del clero secolare. Per
motivi analoghi dovrebbe inoltre ritenersi infondata la questione
relativa alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost., dato che appunto
l'operante efficacia del voto di obbedienza escluderebbe la
possibilità di un rapporto di lavoro subordinato fra religioso ed ente
ecclesiastico.
Interveniva inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri,
attraverso l'Avvocatura dello Stato, eccependo irrilevanza delle
questioni e chiedendo nel merito il rigetto di esse. Solo al termine di
una indagine relativa alla esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato fra Amerio Pasquale e la menzionata Parrocchia potrebbe
infatti sorgere un problema di applicabilità della norma di cui si
tratta. Il lavoro prestato dal religioso nell'ambito della "famiglia"
religiosa sarebbe poi oggetto degli specifici doveri che costui assume
acquisendo lo status che gli è proprio e non potrebbe essere
ricondotto in alcun modo entro gli schemi del lavoro subordinato. Un
recente decreto della S. Congregazione dei Religiosi (De ausilio eis
qui Institutum deserunt praebendo del 25 gennaio 1974) provvederebbe,
del resto, a garantire adeguata assistenza ai religiosi che si
secolarizzano. Tutto ciò escluderebbe l'invocabilità dell'art. 38
Cost.; escluderebbe inoltre una violazione del principio di
eguaglianza, data appunto l'impossibilità di comparare lo status di
religioso con quello di appartenente al clero secolare.
3. - Con successiva memoria l'Avvocatura dello Stato, pur
ammettendo che l'attività svolta dal religioso nella fattispecie deve
considerarsi prestata a favore di terzo e non della "famiglia"
religiosa di appartenenza, osservava che non avrebbe peraltro mai
potuto essere ricondotta nello schema del lavoro subordinato, essendo
prestata in adempimento di un dovere di obbedienza che sussisterebbe
pur sempre nei confronti dell'ordine, che terzo non può considerarsi.
Ogni intervento dello Stato in questo settore - che avrebbe carattere
prettamente spirituale - violerebbe del resto la sovranità e
l'indipendenza della Chiesa, riconosciute e garantite dall'art. 7 della
Costituzione.
Nella discussione le parti costituite si riportavano ai rispettivi
scritti difensivi. Considerato in diritto :
Sia la difesa dell'INPS che l'Avvocatura dello Stato eccepiscono la
irrilevanza della questione di legittimità costituzionale. Secondo la
prima manca addirittura la certezza che il sacerdote don Pasquale
Amerio appartenga al clero regolare; ma risulta allora incomprensibile
il comportamento dell'INPS, che ha annullato la posizione assicurativa
dell'Amerio proprio in ragione della sua qualifica di "religioso",
richiamandosi alla legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico, che
prende in considerazione soltanto i religiosi e le religiose ed esclude
dalla copertura assicurativa questi lavoratori in quanto prestano
attività di lavoro retribuite alle dipendenze degli enti ecclesiastici
e delle associazioni religiose di cui all'art. 29, lett. a e b del
Concordato. Era dunque ovvio che il pretore ritenesse esistente tale
presupposto di fatto, non contestato nel giudizio a quo da nessuna
delle parti. Quanto alla seconda eccezione di irrilevanza, avanzata sia
dall'Avvocatura dello Stato che dalla difesa dell'INPS, essa si fonda
sulla affermazione finale del pretore di Asti che soltanto dopo la
pronunzia di questa Corte circa la legittimità costituzionale della
norma sui casi di esclusione dalla copertura assicurativa, previsti dal
citato articolo, sarà possibile al giudice a quo indagare sulla
esistenza, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro retribuito.
Ma al di là delle espressioni usate nell'ordinanza, è chiaro che
la norma limitativa contenuta nell'articolo unico della legge 392 del
1956 era immediatamente applicabile in senso negativo, in quanto
avrebbe consentito al pretore (o forse imposto per il principio di
economia) di respingere senz'altro la domanda della parte attrice. Di
qui la innegabile rilevanza della questione sottoposta alla Corte.
Nel merito la questione è fondata.
Come è noto, la previdenza sociale a favore degli ecclesiastici e,
tra essi, dei religiosi ha dato luogo a più di una incertezza anche
dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e la
giurisprudenza di questa Corte a proposito dell'art. 38, secondo
comma, Cost. Fondamentale in materia è la norma contenuta nell'art. 3
del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, in tema di assicurazione contro
l'invalidità e la vecchiaia, secondo la quale: "sono soggetti
all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una
retribuzione da parte di enti, associazioni e privati per ufficio cui
non sia annesso un beneficio ecclesiastico". Si tratta di una
disposizione che un indirizzo giurisprudenziale ed amministrativo
consolidato per decenni ha ritenuto non applicabile ai sacerdoti del
clero regolare, considerati quali prestatori d'opera di specie
particolarissima - tali in fatto, ma non in diritto - per il loro modo
di vita in comune nell'ambito di una associazione religiosa, obbligata
ad assisterli nella malattia e nella vecchiaia. Per questo motivo erano
pure esclusi dalla tutela previdenziale tutte le religiose ed i
religiosi non sacerdoti. Con la legge 3 maggio 1956, n. 392, si è
inteso rimediare a questa situazione discriminatoria nei confronti di
tutti gli appartenenti agli ordini e congregazioni religiose; ma si è
limitata in misura notevolissima la pur perseguita parificazione con il
clero secolare e con gli altri lavoratori, in quanto si è esclusa la
tutela assicurativa obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e per la
tubercolosi nei confronti dei religiosi che prestano attività di
lavoro retribuito alle dipendenze di enti ecclesiastici, associazioni e
case religiose di cui all'articolo 29, lettere a e b del Concordato tra
la Santa Sede e l'Italia. Infatti la giurisprudenza e la prassi
amministrativa dell'INPS, sia pure con qualche incertezza anche da
parte della Cassazione dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio
1956, n. 399, avevano riconosciuto che gli appartenenti al clero
secolare potevano fruire della tutela assicurativa per l'invalidità e
vecchiaia e per la tubercolosi anche quando prestavano la loro
attività retribuita presso gli enti e associazioni di cui all'art. 29,
lettere a e b del Concordato. In particolare la Cassazione aveva
ritenuto che fossero soggetti a queste forme di assicurazioni sociali
obbligatorie sia il sacerdote coadiutore del parroco (can. 475 del
Codex Juris Canonici) che non godesse di particolare beneficio connesso
al suo ufficio, sia il sacerdote insegnante in un seminario. Ma la
disparità di trattamento diveniva ancor più stridente con le leggi 5
luglio 1961, nn. 579 e 580, in quanto, per la prima volta, la tutela
previdenziale obbligatoria era prevista indipendentemente dallo
svolgimento di una attività lavorativa, subordinata e retribuita,
ovvero autonoma, ma era collegata soltanto alla sussistenza del
particolare status di sacerdote secolare cattolico o di ministro di un
culto riconosciuto. Va poi sottolineato che per la legge 5 luglio 1961,
n. 579, (art. 13), la iscrizione al Fondo per l'assicurazione di
invalidità e vecchiaia del clero secolare era compatibile con
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia,
e i superstiti, pur dando luogo anziché ad una distinta pensione, ad
un supplemento del 20% della pensione dovuta dal Fondo.
Per la successiva legge 22 dicembre 1973, n. 903, (ma di essa, come
della precedente, il pretore di Asti non fa conto) l'iscrizione al
Fondo di previdenza è puramente e semplicemente compatibile con
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti; tuttavia sono esclusi da tale assicurazione i
sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno
dell'ordinamento canonico ad eccezione di coloro che fossero già
iscritti alla predetta assicurazione alla data di entrata in vigore
della legge stessa (art. 6); inoltre la nuova normativa mantiene la
tutela previdenziale ai sacerdoti ridotti allo stato laico (artt. 13 e
23) nonché ai sacerdoti secolari che entrano a far parte di un ordine
o congregazione religiosa (art. 24).
Se dunque ora non potrebbe istituirsi, come prima dell'entrata in
vigore della legge 22 dicembre 1973 n. 903, un puntuale raffronto tra
la situazione del clero secolare e del clero regolare in ordine alla
assicurazione per l'invalidità e vecchiaia con riferimento
all'attività retribuita prestata agli enti ed associazioni di cui
all'art. 29, lettere a e b del Concordato (già risolto a danno degli
appartenenti al clero regolare ratione subiecti), è pur vero che alla
precedente disparità di disciplina (ad es. sacerdote coadiutore del
parroco, assicurato se secolare, non assicurato se regolare)
corrisponde ancor oggi una differenza di tutela previdenziale
qualitativamente più grave di quella che poteva prodursi prima della
istituzione del Fondo: infatti, mentre il sacerdote secolare, soltanto
in dipendenza del suo status, ha diritto alla pensione di vecchiaia e
di invalidità, alle condizioni previste (ed in particolare con il
versamento dei contributi), il sacerdote regolare, se presta attività
retribuita alle dipendenze degli enti ed associazioni di cui all'art.
29, lett. a e b del Concordato, non è protetto nemmeno dalla
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
Oltre a questa prima disparità di trattamento tra sacerdoti
secolari e regolari, la norma limitativa della legge 392 del 1956
produce pure ulteriori discriminazioni tra gli appartenenti agli ordini
e congregazioni religiose, negando o garantendo la tutela previdenziale
a seconda che il terzo datore di lavoro rientri o no tra gli enti e
associazioni sopra menzionati (ad es. diverso trattamento della suora
dipendente da un ospedale e della suora dipendente da un seminario).
Infine la disparità più grave è quella che sussiste tra tutti i
lavoratori da una parte e i religiosi e le religiose che forniscono
attività di lavoro retribuita ai terzi "concordatari".
È dunque in distinto riferimento al disposto dell'art. 38,
secondo comma, e dell'art. 3, primo comma, della Costituzione che si
manifesta la illegittimità costituzionale della limitazione contenuta
nell'articolo unico, primo comma, della legge n. 392 del 1956. Invero,
a fronte del carattere generale della disposizione dell'art. 38,
secondo comma, Cost. perde di rilievo lo status di religioso o di
sacerdote e viene unicamente in considerazione lo status di lavoratore.
La differenza di trattamento esistente in atto non può essere
giustificata né dalle diversità che caratterizzano lo status di
sacerdote secolare rispetto a quello di appartenente al clero regolare
né, più in generale, della peculiarità dello status di religioso
rispetto a quello di tutti gli altri lavoratori.
Va infatti tenuto nettamente distinto il complesso rapporto, che
lega il religioso al suo ordine e alla sua congregazione, dal rapporto
di lavoro retribuito che qui unicamente viene in rilievo: e comunque,
è sufficiente riscontrare in una prestazione di attività i requisiti
necessari ad integrare i presupposti previsti nella legge, per
stabilire la sussistenza del rapporto previdenziale.
In particolare non può essere motivo di diverso trattamento il
vincolo di obbedienza che a seguito della professione dei voti astringe
il religioso ai suoi superiori: a parte il generalissimo principio
proprio dello Stato moderno, secondo il quale da simili vincoli non
derivano limitazioni alla comune capacità dei soggetti, proprio in
tema di previdenza sociale può constatarsi l'irrilevanza dell'obbligo
di obbedienza. Infatti, anche l'attività di lavoro retribuita,
prestata alle dipendenze di terzi diversi dagli enti "concordatari",
potrebbe essere fornita per comando, e non semplicemente col consenso,
del superiore dell'ordine o della congregazione: senza che ciò privi
il religioso o la religiosa della tutela assicurativa. E ciò conferma
che, anche a voler ammettere una presunzione di legge a favore del
vincolo d'obbedienza, come titolo in base al quale sarebbe prestata
l'attività a favore degli enti "concordatari", tale presunzione
sarebbe del tutto inidonea a superare la censura di violazione
dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Né ha rilievo il fatto che il religioso vive in comunità, in
quanto ai bisogni della stessa ciascun membro è tenuto a contribuire,
ed il religioso anziano di solito non è in grado di fornire un
apprezzabile apporto; anzi necessita di particolari cure ed assistenza
cui talvolta l'ordine o la congregazione non può sopperire. Né gli
obblighi assistenziali che gravano su tali associazioni religiose
potrebbero di norma essere fatti valere dinanzi al giudice civile.
Comunque, il motivo della vita in comunità come limite alla tutela
previdenziale è già chiaramente superato dalla legge n. 392 del 1956.
Né si riesce a scorgere la ragione secondo la quale il legislatore
dovrebbe darsi carico del sacerdote secolare ridotto allo stato
laicale, mentre non dovrebbe preoccuparsi minimamente di quei religiosi
che lasciano l'abito dopo molti anni trascorsi in attività sociali;
situazioni tutte che toccano, sia pure indirettamente, il delicatissimo
tema del pieno esercizio della libertà religiosa. A questo fine non
vale certo richiamarsi, come fa l'Avvocatura dello Stato, al recente
decreto in data 25 gennaio 1974 della Sacra Congregazione per i
religiosi e gli istituti secolari "De auxilio iis qui Institutum
deserunt praebendo", perché i discrezionali interventi in esso
previsti concernono esclusivamente l'ordinamento canonico.
Infine, è assolutamente ultroneo dubitare che una coerente e
generale applicazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. anche ai
religiosi e alle religiose, possa avere incidenza sulla normativa
concordataria specie per ciò che riguarda l'esercizio da parte dei
primi di un ufficio del ministero ecclesiastico: infatti, secondo la
chiarissima giurisprudenza della Corte di cassazione, bisogna
distinguere tra l'attività di lavoro retribuita, quale mero dato
oggettivo rilevante per la legge civile ai semplici fini della tutela
previdenziale, e lo stesso rapporto nella sua genesi, contenuto e
modalità di svolgimento, regolato, come tale, dalla legge
ecclesiastica e per cui funziona il limite della garanzia di
indipendenza e di libertà della Chiesa.
Infine appare ovvio che il limite alla tutela previdenziale
previsto dalla legge n. 392 del 1956 risulta costituzionalmente
illegittimo soltanto se l'attività del religioso o della religiosa è
prestata alle dipendenze di "terzi", categoria nella quale non
potrebbero mai farsi rientrare l'ordine o la congregazione religiosa
d'appartenenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico,
primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui
esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la
invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i
religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita
alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose
di cui all'art. 29, lettere a e b del Concordato tra la Santa Sede e
l'Italia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte