Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1979

Altra decisione · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11

della legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione all'art. 9 r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952,

n. 218 (limite di età pensionabile per le lavoratrici) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Laurenti Renata e la Compagnia Tirrena

di capitalizzazioni e assicurazioni, iscritta al n. 263 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 202 del 30 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1978 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Forner Piacente Giuseppina e la Revlon

s.p.a., iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1979.

Visti gli atti di costituzione di Laurenti Renata, della s.p.a.

Revlon, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Fulvio Comito per la Revlon, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che vengono all'esame della Corte due procedimenti.

1. - Con atto di citazione, notificato il 30 ottobre 1973, Laurenti

Renata convenne la Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e

assicurazioni avanti il pretore di Roma per sentire dichiarare che al

suo rapporto di lavoro erano applicabili l'articolo 34 del contratto

collettivo aziendale 1 gennaio 1948, che le assicurava la stabilità

sino al 60 anno di età, e, comunque, le disposizioni di legge (leggi

604/1966; 300/1970) che garantiscono la stabilità del posto di lavoro,

e disporsi la sua riassunzione; a sostegno del secondo profilo della

domanda principale denunciava la incostituzionalità dell'art. 11,

comma primo, legge 604/1966 in relazione all'art. 9, comma primo,

r.d.l. 636/1939, e in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione.

Malgrado le obiezioni della convenuta, l'adito pretore, con

ordinanza 11 dicembre 1974, resa sotto il governo della sopravvenuta

legge 533/1973, regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, n. 202 del 30 luglio 1975 (n. 263 Reg. ord.

1975), ha ritenuto non manifestamente infondata la prospettata

questione di costituzionalità ponendo in chiaro che oggetto della

questione erano non le norme separatamente considerate, ma il loro

combinato disposto, che priva le lavoratrici, ove il datore di lavoro

intenda recedere dal rapporto, della garanzia di stabilità

obbligatoria o reale, rispettivamente prevista dagli artt. 8 legge

604/1966 e 18 legge 300/1970, cinque anni prima dell'uomo. Né tale

discriminazione - proseguiva il pretore - trova spiegazione diversa dal

sesso dappoiché lavoratori e lavoratrici, che siano privi dei

presupposti del diritto alla pensione di vecchiaia, perdono (rectius

perdevano), allo scadere del 75 anno, il diritto alla stabilità.

Avanti la Corte si è costituita, ma tardivamente, la sola Laurenti

con atto 30 maggio 1975, in cui ha illustrato le ragioni esposte dal

pretore; ragioni, riprese nella memoria 15 giugno 1979, presentata

fuori termine, in cui ha tratto argomento dalla legge 903/1977.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 22

aprile 1975, in cui ha richiamato le precedenti sentenze della Corte

concludendo per la declaratoria d'infondatezza della prospettata

questione; conclusioni in aggiunta alle quali, nel corso della pubblica

udienza del 27 giugno 1979, nella quale il Giudice Andrioli ha svolto

la relazione, ha chiesto restituirsi gli atti al pretore onde questi

valuti l'incidenza della sopravvenuta legge 903/1977.

2. - Provvedendo nella controversia, promossa, con ricorso

depositato il 21 luglio 1977, da Forner Piacente Giuseppina, per

conseguire la statuizione di nullità del licenziamento intimatole

dalla datrice di lavoro, s.p.a. Revlon, per il raggiungimento

dell'età pensionabile e il risarcimento dei danni, il pretore di Roma,

con ordinanza 9 maggio 1978 (ritualmente notificata e comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 3 del 3 gennaio 1979; n. 478

Reg. ord. 1978), ha ritenuto non manifestamente infondata, in

riferimento agli artt. 3,4 e 37 Cost., la questione di legittimità

dell'art. 11 legge 604/1966, nella parte in cui, stabilendo, in

relazione all'art. 9 r.d.l. 636/1939 (modificato dalla legge 218/1952),

che le disposizioni della legge predetta non si applicano ai lavoratori

che siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla

pensione di vecchiaia, assicura la stabilità del posto rapporto di

lavoro alla donna lavoratrice solo fino al 55 e non al 60 anno d'età.

In aggiunta alle ragioni, esposte in ordinanze di altri giudici,

assumeva a prova della scarsa "attualità" delle ragioni, recepite

nella sentenza 123/1969 della Corte, la introduzione, nell'ordinamento

positivo, della legge 903/1977.

Avanti la Corte si è costituita soltanto la Revlon con atto 22

gennaio 1979, in cui rileva che la differenza di trattamento tra uomo e

donna non è meno funzionale alla correlazione - tra stabilità del

posto di lavoro e non ancora intervenuta maturazione del trattamento

pensionistico - della differenza tra lavoratori aventi diritto a

pensione e lavoratori meno anziani; difende la validità scientifica

della più precoce usura della donna e, comunque, la reputa sufficiente

a giustificarne la diversa disciplina normativa; sottolinea la

diversità di età di collocamento a riposo dei salariati di Stato, a

seconda che si tratti di uomini o donne; che infine l'art. 11 sia

contrario all'attuale coscienza sociale non basterebbe a sancirne

l'incostituzionalità perché il legislatore provvede gradatamente ad

adeguare l'ordinamento positivo alla coscienza dei più, laddove la

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 inciderebbe su di una

moltitudine di rapporti, disciplinati da norme, la cui legittimità è

stata ritenuta dalla Corte.

Nella memoria 13 giugno 1979 la Revlon richiama la sentenza 23

maggio 1978 n. 2574 della Cassazione per inferirne che anche la legge

903/1977, con fare alla donna lavoratrice un trattamento meno

favorevole, sarebbe anch'essa inficiata d'illegittimità, e la sentenza

15 giugno 1978, resa in causa 149/77, dalla Corte di Giustizia delle

Comunità Europee per ribadire la gradualità delle provvidenze a

favore della donna.

Argomentazioni e conclusioni ribadite nel corso della pubblica

udienza del 27 giugno 1979, nella quale il Giudice Andrioli ha svolto

la relazione.

Non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei

ministri.

Considerato che i due procedimenti, originati da due ordinanze rese

dallo stesso ufficio giudiziario, hanno per oggetto questione di

legittimità costituzionale unica malgrado la diversità delle

formulazioni, né il provvedimento di riunione che questa Corte va ad

adottare riesce meno opportuno perché con la ordinanza di più fresca

data il pretore di Roma ha assunto a parametro di costituzionalità

anche l'art. 4 della Costituzione.

Peraltro non può la Corte procedere a giudizio sulla fondatezza

della proposta questione perché il giudice a quo in ambo gli incontri

non ha avvertito che nel quadro delineato nell'articolo 11 la

stabilità del rapporto di lavoro sino all'acquisizione dei requisiti

per il pensionamento è subordinata all'impiego, da parte del datore di

lavoro, di più di trentacinque dipendenti e che, sol se tale

presupposto consti, la questione di costituzionalità dell'art. 11 in

relazione con l'art. 9 r.d.l. 636/1939 assume rilevanza ai fini della

decisione del merito delle controversie, sin troppo evidente essendo

che, se il livello dei più di trentacinque dipendenti non è

raggiunto, viene meno la stabilità e riacquista imperio il recesso ad

nutum del datore di lavoro.

Né la lacuna delle due ordinanze potrebbe essere colmata con

ipotizzare la notorietà, da parte di questa Corte, della consistenza

quantitativa delle forze di lavoro delle imprese resistenti perché la

notorietà, pur se in effetti sussista, vale a rendere superflue le

prove ritualmente prodotte, non già il giudizio di rilevanza del

giudice a quo, che è sotto ogni aspetto mancato. Si aggiunga che nel

provvedimento di rimessione anteriore nel tempo il pretore di Roma non

si è fatto neppure carico di verificare se la clausola di contratto

collettivo aziendale, invocata dalla Laurenti, fosse in sé idonea ad

assicurare alla lavoratrice la stabilità del posto di lavoro sino al

60 anno, indipendentemente e prima della prospettazione del dubbio

d'incostituzionalità delle norme impugnate.

Ad evitare ulteriore restituzione di atti al giudice a quo

converrà che il pretore si ponga e, in assoluta libertà di

apprezzamento, sciolga il dubbio sul se, anche ai fini

dell'applicabilità o meno dell'art. 11, siasi e in qual misura

soprapposto all'art. 11 stesso l'art. 35 legge 300/1970.

Infine, non è inopportuno che il pretore, una volta constatata la

rilevanza della questione di costituzionalità, controlli l'incidenza

sulla risoluzione della stessa dell'art. 4 legge 903/1977, e ciò in

riferimento non tanto al primo comma, quanto al secondo comma della

disposizione che consente alle donne ultracinquantacinquenni, che la

entrata in vigore della legge, avvenuta il 18 dicembre 1977, abbia

sorpreso in attività lavorativa, di optare per il mantenimento in

servizio sino al 60 anno.

L'una e l'altra lavoratrice sono state licenziate allo scoccare del

55 anno di età e in tempo anteriore all'entrata in vigore della legge,

ma hanno fatto valere il diritto al lavoro in giudizi pendenti al 17

dicembre 1978 talché la loro condizione merita di essere considerata -

sempre con assoluta libertà di apprezzamento - alla stregua di ben

noti principi del processo civile dal giudice a quo, il quale,

rispondendo al dubbio sollevato da uno dei datori di lavoro, potrà

delibare la validità del sospetto d'incostituzionalità dell'art. 4;

validità che il difetto di giudizio di rilevanza non consente a questa

Corte di accertare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due procedimenti;

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma, che ha

sollevato la questione di costituzionalità delle disposizioni,

indicate nelle ordinanze 11 dicembre 1974 e 9 maggio 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte