Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1980

Altra decisione · depositata il 07/07/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 1d.P.R. 24/1979
  • art. 3d.P.R. 24/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma

quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione dell'imposta

sul valore aggiunto) e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre

1976, n. 852 (Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni

fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa

materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito, con

modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, promosso con

ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Bolzano, sul ricorso proposto da Pescosta Uberto, iscritta al

n. 898 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che nel giudizio indicato in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (recante: "Istituzione dell'imposta sul valore

aggiunto") e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976, n.

852 (recante: "Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni

fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa

materia per le dichiarazioni e i versamenti"), convertito con

modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 31;

Considerato che - come già rilevato da questa Corte con le

ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 - gli artt. 1 e 3, quarto comma, del

d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante: "Disposizioni integrative e

correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega

prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante

l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla

normativa comunitaria") hanno interamente mutato con effetto

retroattivo il testo dell'art. 58, quarto comma, ed altre norme del

d.P.R. n. 633/1972 (al quale l'art. 7 su menzionato fa riferimento),

modificando, tra l'altro, il regime e le ipotesi di conciliazione

amministrativa in materia di violazioni della normativa dell'IVA;

Ritenuto che, in conseguenza di ciò, si rende necessario - in

conformità di quanto già statuito da questa Corte con le ordinanze n.

22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che il

giudice a quo riesamini la rilevanza delle questioni proposte, tenendo

conto della suddetta normativa, e che occorre quindi disporre la

restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1

grado di Bolzano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte