Sentenza n. 108/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/04/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17r.d.l. 680/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo
comma, del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso
con ordinanza emessa l'8 marzo 1976 dalla Corte dei Conti sul ricorso
proposto da Vaccari Iris, iscritta al n. 459 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334
dell'anno 1977.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa l'8 marzo 1976 la Corte dei conti, Sez.
III giurisdizionale, nel giudizio proposto da Vaccari Iris, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 36 Cost., dell'art. 17, primo comma, del R.d.l. 3 marzo 1938
n. 680 (convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41), che esonera le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo
per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le
quali leggi o regolamenti prevedano altro trattamento di quiescenza
obbligatorio o facoltativo che non sia di guerra o privilegiato.
Con decreto 18 luglio 1970 n. 14451 della Dir. Gen. degli Istituti
di previdenza era stata conferita alla signora Vaccari Iris, quale
vedova dell'ex dipendente dell'ECA di Modena, Rossi Ettore, la pensione
indiretta, con esclusione dal computo del servizio utile per il
trattamento di quiescenza, del periodo dal 9 settembre 1944 al 29
giugno 1951, durante il quale il Rossi aveva prestato servizio alle
dipendenze dell'ECA contemporaneamente a quello prestato quale
ufficiale in S.P.E..
Avverso tale provvedimento la interessata proponeva ricorso alla
Corte dei conti deducendo che, ai fini del trattamento di quiescenza
spettantele, avrebbe dovuto essere computabile l'intero servizio
prestato all'ECA dal defunto marito.
Nel corso del giudizio, in accoglimento dell'eccezione del
Procuratore Generale, la detta Sezione III sollevava questione di
legittimità costituzionale del precitato art. 17, osservando che
l'esonero previsto da questa disposizione comporta la mancata
iscrizione del dipendente alla Cassa pensioni enti locali, per il
periodo in cui lo stesso ha prestato un simultaneo servizio
pensionabile e la non utilizzazione, ai fini pensionistici, del
servizio reso dallo stesso dipendente agli istituti di beneficenza.
Il giudice a quo, dopo aver ricordato che secondo la stessa Corte
Costituzionale (sent. 3 del 1966 e successive) la retribuzione dei
lavoratori, ivi compresa quella corrisposta sotto forma di trattamento
di liquidazione o di quiescenza, forma oggetto di particolare
protezione in riferimento all'art. 36 Cost., ritiene che sussista
pertanto una incompatibilità fra il menzionato art. 17, primo comma,
del decreto n. 680 del 1938 e l'indicato parametro costituzionale.
Premesso che il caso in esame si presenta in maniera assolutamente
identica a quello già risolto dalla Corte Costituzionale con sentenza
n. 176 del 1975, l'ordinanza osserva altresì, in punto di rilevanza
della questione proposta, che all'eventuale dichiarazione di
incostituzionalità della norma impugnata - rendendosi obbligatorio, da
parte dell'ECA di Modena, l'onere del versamento delle contribuzioni
per il periodo di servizio simultaneo reso dal dipendente dello Stato,
all'ECA stesso (9 settembre 1944-29 giugno 1951) - conseguirebbe la
valutazione in pensione del servizio stesso, così come preteso dalla
ricorrente.
Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti né
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; pertanto, ai
sensi dell'art. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
dell'art. 9, primo comma, delle norme integrative 16 marzo 1956, la
causa è stata fissata per la decisione in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in
riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del R.d.l. 3
marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali).
2. - La questione è fondata nei limiti in prosieguo precisati.
L'art. 17 del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 esonera le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo pensionistico
per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le
quali le leggi prevedano altro trattamento di quiescenza non di guerra
né privilegiato.
Questa Corte, con sentenza 18 giugno 1975 n. 176, ha già
dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 l. n. 1035 del 1939 che, con
formulazione letterale analoga a quella della norma ora impugnata,
disponeva che a "le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio già
provvisti di pensione, che non sia di guerra né privilegiata
ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o
regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o
facoltativo".
Le motivazioni poste a fondamento di quest'ultima declaratoria di
illegittimità costituzionale, per contrasto della norma impugnata con
l'art. 36 della Costituzione, ben possono valere anche per l'ipotesi in
esame. Il trattamento preferenziale che il legislatore ha riservato
agli istituti di assistenza e beneficenza, esonerandoli dal pagamento
dei contributi assicurativi per i dipendenti che si trovino in
particolari condizioni, non può riversare, infatti, i propri effetti a
danno dei dipendenti stessi.
Una volta riconosciuto che, ai sensi del disposto dell'art. 36
Cost., è garantita al lavoratore una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, la pensione va considerata una forma di retribuzione
differita, ogni diversa statuizione limitativa degli oneri - quale è
appunto quella oggetto dell'odierno esame - si infrange a fronte dei
principi costituzionali sopraccennati.
D'altronde, anche per la fattispecie in esame, attesa l'identità
di formulazione delle norme, soccorre quanto ulteriormente considerato
nella precedente citata sentenza n. 176, nel senso che la soluzione
normativa (art. 17, comma secondo R.d.l. n. 680) di far corrispondere
dal prestatore d'opera - facoltativamente - anche i contributi che sono
a carico del datore di lavoro contrasta con la struttura del sistema
previdenziale e rappresenta, altresì, una imposizione incidente non
ragionevolmente, all'atto pratico, sul trattamento economico del
lavoratore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma,
del R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (convertito nella legge 9 gennaio 1939
n. 41) nella parte in cui esonera gli enti ivi indicati da ogni
contributo per i personali in servizio che appartengano a quelle
categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di
quiescenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte