Sentenza n. 108/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1046/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente
l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge
6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n.
179) promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1988 dal Pretore di
Vercelli nel procedimento civile vertente tra Zanotti Dante e la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per ingegneri e architetti
ed altro, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing. Dante
Zanotti contro la Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri
e architetti per ottenere il ripristino della pensione di vecchiaia
revocata dalla Cassa in applicazione dell'art. 2, secondo comma,
della legge 11 novembre 1971, n. 1046, il Pretore di Vercelli, con
ordinanza dell'8 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
della norma citata nella parte in cui prevede l'esclusione
dall'iscrizione alla Cassa predetta degli ingegneri e architetti
iscritti ad altre istituzioni di previdenza obbligatoria in
dipendenza dell'esercizio contemporaneo di altra attività di lavoro
autonomo.
Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata crea
una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle categorie
professionali per le quali i rispettivi ordinamenti previdenziali
stabiliscono la regola opposta del cumulo delle forme di previdenza.
Oltre alla violazione del principio di eguaglianza è denunciata
anche la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione,
considerato che il ricorrente, pur avendo "per il periodo della sua
attività professionale ininterrottamente versato i contributi
necessari e sufficienti ad ottenere la pensione di vecchiaia", viene
privato di tale diritto costituzionalmente garantito a cagione di un
breve periodo (tre anni) d'iscrizione all'albo degli artigiani.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata: sotto il profilo dell'art. 3, perché l'autonomia dei
sistemi di tutela previdenziale delle varie categorie professionali
esclude che essi possano essere messi a confronto per trarne
argomento a sostegno di pretese violazioni del principio di
uguaglianza; sotto il profilo dell'art. 38, perché con esso non
contrasta "una norma la quale escluda la possibilità di maturare il
diritto a un doppio trattamento previdenziale". Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Vercelli dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971, concernente
la Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti, nella parte in
cui esclude dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e architetti
iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza
dell'esercizio di un'altra attività di lavoro autonomo.
La violazione del principio di eguaglianza è denunciata in base
al confronto col trattamento di altre categorie professionali, e in
particolare di quella forense, la cui disciplina previdenziale
assoggetta all'obbligo di iscrizione alla Cassa anche gli avvocati
che svolgano contemporaneamente una attività comportante iscrizione
obbligatoria a una diversa forma di previdenza. Ma, come più volte
ha osservato questa Corte (sentenze nn. 91 del 1972, 133 del 1984,
1008 del 1988), il confronto con altre categorie professionali non
conduce a una constatazione di disparità di trattamento ai sensi
dell'art. 3 della Costituzione. Fino a quando il legislatore non
provveda al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di
previdenza delle categorie dei liberi professionisti, secondo la
direttiva enunciata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980, i vari
sistemi previdenziali nell'ambito delle libere professioni conservano
una propria autonoma individualità, così che la soluzione di un
problema accolta da uno di essi non può essere valutata
paragonandola con la soluzione accolta da altri.
Del resto, la categoria degli ingegneri è caratterizzata,
rispetto a quella forense, da una diversità di condizioni che spiega
e giustifica la differente disciplina del caso di cui si discute. La
gamma di attività, sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato,
compatibili con l'esercizio della professione di ingegnere è di gran
lunga più ampia di quella delle attività (comportanti un regime
previdenziale obbligatorio) compatibili con l'esercizio
dell'avvocatura. Anziché assecondare il principio di solidarietà,
che nel sistema della previdenza forense è sotteso all'affiliazione
obbligatoria alla Cassa anche degli iscritti all'albo già tutelati
da una forma diversa di previdenza obbligatoria, l'adozione della
medesima disciplina per gli ingegneri avrebbe invece - come è stato
osservato durante i lavori preparatori della legge n. 6 del 1987
(cfr. Senato della Repubblica, V legislatura, X Commissione, seduta
del 14 luglio 1971, pag. 597) - indotto la Cassa di previdenza di
questa categoria "in una condizione di squilibrio finanziario".
Invero, nella maggior parte dei casi gli ingegneri impegnati in altre
forme di attività, a causa della conseguente marginalità
dell'esercizio professionale, ridurrebbero il loro apporto alla Cassa
al contributo minimo.
2. - La questione non appare fondata nemmeno alla stregua
dell'art. 38 della Costituzione. A chi esercita la professione di
ingegnere o architetto contestualmente ad altra attività di lavoro
l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971 non impedisce
di ottenere una tutela previdenziale adeguata per l'invalidità o la
vecchiaia, ma preclude soltanto, per la ragione testé esposta,
l'acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell'ambito
della previdenza pubblica.
Che poi, in ragione del breve periodo di iscrizione alla Cassa
artigiani e della correlativa esclusione dall'iscrizione alla Cassa
ingegneri, il ricorrente non abbia maturato il diritto a pensione,
ciò dipende da circostanze di fatto non chiarite nell'ordinanza di
rimessione, ma comunque - come osserva giustamente l'Avvocatura dello
Stato - non rilevanti ai fini della valutazione di legittimità della
norma in esame. Nel periodo intercorrente tra il 1977, anno di
cessazione dell'attività di artigiano e il 1980, anno di concessione
della pensione poi revocata, il ricorrente poteva, mediante
tempestiva reiscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri,
recuperare il triennio di contribuzione perduto agli effetti della
maturazione del diritto a pensione nei confronti di questa Cassa:
tanto più che a quell'epoca non vigeva la condizione dell'esercizio
continuativo della professione, poi introdotta dall'art. 21, primo
comma, della legge n. 6 del 1981.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046
(Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179,
concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed
abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni
alla predetta legge n. 179), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione, dal Pretore di Vercelli con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte