Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1993

Altra decisione · depositata il 19/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 207, secondo

comma, e 476, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dal Tribunale di Savona nel

procedimento penale a carico di Faraci Giovanni, iscritta al n. 674

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento

all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la

possibilità di trasmissione immediata del verbale di udienza al

pubblico ministero e di sospensione del dibattimento in attesa del

giudizio sulla falsa testimonianza, qualora ciò sia necessario per

la definizione del giudizio in corso;

che a tal proposito il tribunale rimettente osserva che, a

differenza di quanto prevedeva l'art. 458 del codice di procedura

penale del 1930, l'assenza di una disciplina che regoli le possibili

interferenze tra procedimento in corso e giudizio sulla falsità

della testimonianza e la mancanza di una norma generale che consenta

la sospensione del processo in presenza di pregiudiziale penale,

obbligano il giudice a proseguire il dibattimento fino alla sentenza,

"anche nel caso in cui si riveli assolutamente necessario

l'accertamento sulla falsità del teste, che rimane rimesso ad un

eventuale e separato procedimento", sicché, ove l'imputazione si

fondi su dichiarazioni di una persona e questa non le confermi in

sede di esame testimoniale, il giudizio, non potendo essere sospeso,

non potrà che concludersi con una sentenza assolutoria, "destinata a

rimaner ferma, quand'anche venisse poi accertato che la mancata

conferma fosse dovuta all'opera di intimidazione o subornazione posta

in essere dall'imputato o da terzi";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di

rimessione, questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del

codice di procedura penale, cosicché a seguito della caducazione del

divieto ivi enunciato, si è resa ammissibile la testimonianza

indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul

contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;

che, con sentenza n. 255 del 1992, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del

codice di procedura penale, nonché l'illegittimità costituzionale

del quarto comma del medesimo articolo nella parte in cui non prevede

l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state

utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo,

delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute

nel fascicolo del pubblico ministero;

che il medesimo art. 500 del codice di procedura penale è stato

successivamente sostituito ad opera dell'art. 7 del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura

penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

stabilendosi, nel quarto e quinto comma, che le dichiarazioni

utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale sono valutate

come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi

di prova che ne confermano l'attendibilità o risulta che il

testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o

promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o

deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno

compromesso la genuinità dell'esame;

che, pertanto, alla stregua del petitum che il giudice a quo

mostra di perseguire, spetta al medesimo rimettente verificare se, in

conseguenza delle profonde modifiche che il quadro normativo è

venuto a subire in ordine allo specifico tema della prova

testimoniale, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel

processo a quo;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Savona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte