Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1962

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1962 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1781, e 29 novembre

1952, n. 2866, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1961 dal

giudice istruttore presso il Tribunale di Grosseto nel procedimento

civile vertente tra Verdiani Bandi Luigi e l'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del

1 luglio 1961.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Verdiani Bandi Luigi

e dell'Ente di riforma;

udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Mariano Caligiuri, per Verdiani Bandi Luigi, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione 30 novembre 1954 Verdiani Bandi Luigi,

premesso di essere proprietario di terreni in località "Pomonte" e

"Bandita" nei Comuni di Scansano e Santa Fiora e che l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale aveva proceduto

all'occupazione di una parte dei suddetti terreni, rispettivamente di

ha. 1842,74,83 e di ha. 300 (come da verbali di presa di possesso in

data 17 dicembre 1952 e 26 marzo 1953) conveniva in giudizio dinanzi al

Tribunale di Grosseto l'Ente medesimo, chiedendo che fosse condannato

all'immediata restituzione di tali beni. L'Ente predetto eccepiva in

contrario che la domanda del Verdiani Bandi era non solo infondata, ma

improponibile ed inammissibile, dato che la denunciata occupazione era

stata effettuata a norma dell'art. 3 del D.P.R. 3 ottobre 1952, n.

1781, e dell'art. 3 del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2866. Replicava

l'attore sostenendo che i due decreti presidenziali erano da

considerare incostituzionali perché viziati da eccesso di delega

rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, per avere tenuto conto, ai

fini della determinazione della quota da espropriare, di terreni non

più di sua proprietà in quanto già espropriati nel 1937; per avere

incluso nell'esproprio un acquedotto, bene inespropriabile; ed, infine,

per non avere rispettato l'indisponibilità del "terzo residuo".

Eccesso di delega che comportava la violazione, oltre che degli artt.

76 e 77, anche dell'art. 42 della Costituzione, avendo condotto a porre

in essere un'espropriazione di proprietà privata fuori dei casi

preveduti dalla legge. Il giudice istruttore, con ordinanza del 6 marzo

1961, ritenendo che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dall'attore non era manifestamente infondata e che la stessa

aveva "effettiva rilevanza sul merito della causa", sospendeva il

giudizio in corso e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza, regolarmente comunicata ai Presidenti del Senato e

della Camera dei Deputati e notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione

speciale, n. 161 del 1961 ed è iscritta al n. 81 del Registro

ordinanze 1961.

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, con atto del 19

luglio 1961, si è costituito il Verdiani Bandi Luigi, rappresentato e

difeso dall'avv. Mariano Caligiuri. È anche intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha depositato in cancelleria il 14 giugno

1961 le proprie deduzioni. La difesa del Verdiani Bandi, dopo avere

affermato che non vi può essere alcun dubbio sulla ritualità

dell'ordinanza del giudice istruttore, poiché la questione di

legittimità costituzionale è sorta mentre il giudizio pendeva dinanzi

a tale giudice, riproduce le censure già avanzate durante l'istruzione

della causa, a cui fa riferimento l'ordinanza di trasmissione, e

conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari

l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della

Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1781, e 29 novembre 1952, n. 2866.

L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in via preliminare e

principale, l'inammissibilità della questione proposta perché nel

vigente ordinamento, il giudice istruttore civile non sarebbe

legittimato, essendo privo di attività decisoria della lite, ad

investire la Corte del giudizio di legittimità costituzionale.

Osserva che d'altronde, l'ordinanza non è sorretta da adeguata

motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta

infondatezza, limitandosi essa a fare rinvio alle imprecise

argomentazioni con cui la parte ha sollevato la questione ed, anzi,

dando l'impressione che il giudice a quo abbia considerato il giudizio

della Corte non incidentale ma principale, e che, nella stessa, manca

altresì qualsiasi valutazione circa la sussistenza di un interesse

dell'attore a promuovere la controversia. Fa rilevare da ultimo che,

in ogni modo, la questione di legittimità costituzionale è

chiaramente priva di fondamento. Non vi è alcuna prova, infatti,

dell'asserita precedente espropriazione dei terreni; ed è certo che un

acquedotto è legittimamente assoggettabile ad esproprio se costituente

una pertinenza del fondo espropriato. In quanto, poi, al "terzo

residuo", il Verdiani Bandi non ha presentata nei termini la domanda

prescritta dagli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che

è indispensabile per godere di quel beneficio.

Con memoria illustrativa depositata in data 24 maggio 1962 la

difesa del Verdiani Bandi riafferma che il giudice istruttore era

pienamente legittimato ad emettere l'ordinanza di rinvio e che

l'ordinanza stessa è adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza.

Ribadisce, inoltre, le conclusioni già prese, sostenendo

l'illegittimità del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2866, per non avere

concesso il beneficio del "terzo residuo" e del D.P.R. 3 ottobre 1952,

n. 1781, per avere tenuto conto nella valutazione del reddito

imponibile di terreni già espropriati, per avere incluso nello

scorporo un acquedotto e per avere negato anch'esso la conservazione

del "terzo residuo". Considerato in diritto :

1. - Pregiudiziale all'esame del merito della presente controversia

si presenta l'indagine sulla legittimazione del giudice istruttore

civile a proporre alla Corte costituzionale - ai sensi dell'articolo 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87 - una questione di legittimità

costituzionale la cui soluzione sia da lui ritenuta necessaria per la

definizione del giudizio promosso avanti al Tribunale al quale è

addetto.

Ritiene la Corte che l'enunciato quesito debba essere risolto in

senso negativo. È vero che una norma testuale dalla quale desumere la

soluzione in tal senso fa difetto e che le disposizioni invocabili al

riguardo, per la genericità e non univocità con cui sono formulate,

possono dar luogo a dubbi e giustificare, pertanto, i dissensi che si

sono manifestati in dottrina sul punto in esame.

Tuttavia a far superare i dubbi d'interpretazione appare decisiva,

da una parte, la considerazione della posizione conferita al giudice

istruttore nel processo civile, e dall'altra, la natura degli

accertamenti che si rendono necessari al fine della proposizione della

questione di costituzionalità.

Secondo il vigente ordinamento del processo civile il giudice

istruttore, mentre è dotato di un ampio potere di ordinanza relativo

alla raccolta di ogni specie di mezzi istruttori e, più generalmente,

di tutti gli elementi che attengono allo svolgimento del processo, non

ha competenza ad emettere provvedimenti decisori, che la legge ha

riservato alla competenza del collegio cui spetta pronunciarsi sulla

causa.

Ora la proposizione di una questione sulla legittimità

costituzionale di una legge o di atto ad essa equiparato richiede la

valutazione, oltre che della non manifesta infondatezza della medesima,

anche della sua rilevanza al fine della statuizione sul merito della

controversia. Il che importa l'esercizio di un'attività la quale, pel

fatto di rivolgersi alla ricerca ed all'interpretazione delle norme da

applicare per la definizione della controversia stessa, e quindi alla

delimitazione dell'ambito entro cui è da contenere lo svolgimento del

processo, è tale da interferire sull'attività di giudizio che, come

si è detto, ha e deve avere il suo unico organo nel collegio.

2. - Alla soluzione accolta non contraddicono le pronuncio con le

quali questa Corte ha costantemente ritenuto che il giudizio di

legittimità costituzionale, stante la sua indipendenza da quello di

merito, per la diversità dell'oggetto e della finalità dell'uno e

dell'altro, se pure presuppone la instaurazione di fatto di

quest'ultimo, non rimane influenzato da eventuali irregolarità che lo

inficino, e quindi non può essere arrestato allorché si riscontri un

difetto di competenza del giudice da cui emana l'ordinanza.

Ciò perché nella specie viene in considerazione non già la

competenza a statuire sulla controversia di merito, irrilevante, come

si è detto, al fine della decisione sulla questione di legittimità

costituzionale, bensì un elemento del tutto diverso, qual'è quello

attinente alla legittimazione dell'organo a proporre la questione

stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal giudice istruttore

presso il Tribunale di Grosseto con ordinanza 6 marzo 1961.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte