Sentenza n. 109/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1963 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 60 del
Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 novembre 1962 dalla Corte suprema di
cassazione, Sezione 1 penale, nel procedimento penale a carico di Costa
Gaetano, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di
cassazione, Sezione 1 penale, nel procedimento penale a carico di Tucci
Casella Nicola, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16
febbraio 1963;
3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di
cassazione, Sezione 1 penale, nel procedimento penale a carico di
Bologna Girolamo, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16
febbraio 1963;
4) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di
cassazione, Sezione 1 penale, nel procedimento penale a carico di
Cucinotta Matteo, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 23
febbraio 1963;
5) ordinanza emessa il 18 gennaio 1963 dal Tribunale di Brescia nel
procedimento penale a carico di Barbaro Vincenzo, iscritta al n. 37 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963;
6) ordinanza emessa il 9 novembre 1962 dal Tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Di Stefano Rosa, iscritta al n. 66 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con le ordinanze indicate in epigrafe emesse dalla Corte di
cassazione, dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Palermo, nel
corso di procedimenti penali concernenti reati in danno o a carico di
magistrati, è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale, secondo il
quale, nei casi ora accennati, la Corte di cassazione, qualora a
conoscere del reato sia competente l'ufficio giudiziario presso il
quale il magistrato esercita le sue funzioni, rimette il procedimento
ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per
grado.
Tale questione, è stata ritenuta rilevante per la definizione dei
procedimenti e non manifestamente infondata, in riferimento all'art.
25, primo comma, della Costituzione, e in base ai principi enunciati
nella sentenza di questa Corte n. 88 del 1962.
Nelle predette ordinanze si fa, in sostanza, rilevare che lo
spostamento della competenza, di cui all'articolo citato, importerebbe
l'esercizio, da parte della Corte di cassazione, di un potere
discrezionale di designare il giudice successivamente al fatto che ha
dato luogo al procedimento.
Il Tribunale di Palermo aggiunge che il dubbio circa la
costituzionalità dell'art. 60, sarebbe rafforzato dal considerare che,
nel secondo comma (nel testo modificato dalla legge 10 giugno 1955, n.
517) si dispone che i reati di competenza del Pretore, riguardanti
magistrati, diversi dal conciliatore, commessi nel territorio in cui
esercitano le funzioni, sono giudicati in primo grado da un Tribunale
designato dalla Corte di cassazione, diverso da quello competente per
territorio. Da ciò deriverebbe lo spostamento della competenza, oltre
che per territorio anche per materia, e deriverebbe inoltre
l'impossibilità di adottare il procedimento per decreto, che è di
esclusiva competenza del pretore: spostamento di competenza che avrebbe
inoltre carattere definitivo, non essendo revocabile neppure quando,
nell'ipotesi della connessione, venisse meno il reato a carico o a
danno del magistrato.
In questa sede non si è costituita nessuna parte privata. È
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che si è costituito nella causa
relativa all'ordinanza del Tribunale di Palermo, depositando le
deduzioni il 24 dicembre 1962.
Tutte le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e
comunicazioni, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2, 16
e 23 febbraio, 2 marzo e 13 aprile 1963, numeri 31, 45, 53, 60 e 101.
L'Avvocatura dello Stato, a sostegno della legittimità
costituzionale dell'articolo 60, svolge argomentazioni identiche a
quelle già esposte riguardo alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale; questione
che questa Corte ha ritenuto non fondata con la sentenza n. 50 del 27
aprile 1963. Le quali argomentazioni, secondo la difesa dello Stato,
sarebbero valide anche nell'attuale controversia, non soltanto riguardo
allo spostamento della competenza per territorio, preveduto nel primo
comma del citato art. 60, ma altresì in relazione all'ipotesi
preveduta nel secondo comma; ipotesi peraltro, secondo che si assume,
non rilevante ai fini della decisione della questione controversa.
Per quanto attiene, d'altra parte, all'anomalia rilevata dal
Tribunale, circa il carattere definitivo dello spostamento della
competenza, l'Avvocatura osserva che, anche quando si tratti di reati
(ipotesi estranea alla specie), la designazione da parte della
Cassazione di un giudice diverso resterebbe ferma, pure nell'ipotesi in
cui venisse meno in istruttoria il reato riguardante il magistrato. Considerato in diritto :
1. - Le cause promosse con le ordinanze precedentemente indicate,
devono essere riunite e decise con unica sentenza, data la identità
della questione. Essa è prospettata nel senso che le disposizioni
contenute nell'art. 60 del Codice processuale penale, sarebbero in
contrasto col primo comma dell'art. 25 della Costituzione (in base
all'interpretazione che ne ha dato questa Corte con la sentenza n. 88
del 1962), in quanto, anche tali disposizioni, attribuirebbero alla
discrezionalità della Corte di cassazione di rimettere il procedimento
ad un giudice diverso da quello precostituito, quando si tratta di
reati a danno o a carico di magistrati: contrasto che, secondo il
Tribunale di Palermo, risulterebbe più palese per il fatto che lo
spostamento della competenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 60
(nel testo modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517),
riguarderebbe anche la competenza per materia, nei casi di reati di
competenza del pretore a danno o a carico di magistrati diversi dal
conciliatore.
2. - La questione non è fondata.
È da tener presente che, con la sentenza n. 50 del 1963, questa
Corte ha escluso la illegittimità costituzionale dell'art. 55 del
Codice di procedura penale (compreso, come l'art. 60, nel capo V del
titolo II) precisando al riguardo:
a) che la facoltà attribuita alla Corte di cassazione di rimettere
l'istruzione, o il giudizio, da uno ad un altro giudice di sede
diversa, per gravi motivi di ordine pubblico, o per legittimo sospetto,
non importa discrezionalità da parte dell'organo giudiziario; bensì
definizione di un giudizio incidentale, in seguito ad accertamento di
circostanze obbiettive;
b) che lo spostamento della competenza, nei casi indicati, risponde
ad una suprema esigenza di giustizia, pure costituzionalmente
garantita, per assicurare l'indipendenza e quindi l'imparzialità del
giudice, nell'interesse generale e in quello particolare della difesa
dell'imputato.
Ora, questi principi devono applicarsi pure in relazione alle
disposizioni impugnate: nelle quali la rimessione ad un giudice diverso
è prescritta dalla legge, quando si debba procedere contro un
magistrato che appartenga all'ufficio giudiziario competente, o quando
il magistrato stesso sia stato offeso da un reato. Anche riguardo a
siffatte ipotesi, invero, debbono ritenersi sussistenti ed operanti
quelle superiori esigenze, alle quali si è accennato: esigenze che si
appalesano evidenti se si tratta di organo giudiziario con unico
magistrato, ma che non sono certo meno presenti e sentite se il
magistrato fa parte di un organo collegiale. Pure in questi casi,
infatti, occorre che lo svolgimento del processo, nell'istruttoria, nel
giudizio e nella definizione, resti assolutamente immune da ogni
possibilità di dubbio, circa l'obbiettiva imparzialità del giudice e
la retta applicazione della legge.
3. - Ragioni queste che giustificano lo spostamento della
competenza, anche nel caso preveduto dal secondo comma dell'art. 60,
nel quale, appunto, per maggiore tutela di tutti gli interessati, è
affidata al giudice collegiale la conoscenza dei processi che
riguardino magistrati diversi dal conciliatore.
Né a conclusione diversa può indurre il rilievo, contenuto
nell'ordinanza del Tribunale di Palermo, che, nel predetto secondo
comma, il provvedimento della Corte di cassazione incide anche sulla
competenza per materia, oltre che su quella per territorio. Giacché,
date le ragioni addotte nella precedente sentenza n. 50 (e che ora si
confermano) per chiarire che, al divieto sancito nel primo comma
dell'art. 25 della Costituzione, non può attribuirsi valore assoluto,
la distinzione fra la competenza territoriale e quella per materia, ai
fini della questione di costituzionalità, non può razionalmente
condurre a conseguenze diverse, relativamente alla necessità, nei casi
esaminati, di investire del processo altro giudice.
4. - Non ha neppure rilevanza in contrario la circostanza che,
tanto nel primo, quanto nel secondo comma dell'art. 60, spetta alla
Corte di cassazione, in seguito all'accertamento dei fatti preveduti in
detto articolo, di designare, in concreto, il giudice diverso da quello
predeterminato. Ritenuta, invero, la legittimità costituzionale del
provvedimento, la conseguente designazione del giudice, come si è già
avvertito nella precedente sentenza n. 50 del 1963, non può non essere
demandata, per ovvie esigenze pratiche, se non all'organo regolatore
della competenza; il quale provvederà, con prudente criterio, tenuto
conto delle varie circostanze, apprezzabili caso per caso.
Il fatto poi che il nuovo giudice designato resti definitivamente
investito del processo, non comporta questione di costituzionalità, ma
attiene esclusivamente al sistema adottato, in questi casi, dal
legislatore; il quale vi ha derogato, entro certi limiti, nell'art. 59
circa la rimessione per motivi di ordine pubblico, o per legittimo
sospetto, ma non riguardo alle ipotesi prevedute nell'art. 60.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause promosse con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 del Codice di procedura penale, sollevata con le ordinanze
anzidette, in riferimento all'articolo 25, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte