Sentenza n. 109/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4 e
12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione volontaria della
gravidanza) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 ottobre 1978 dal Giudice tutelare di
Verona sull'istanza proposta da Gava Stefania, iscritta al n. 644 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 del 1979;
2) ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal Giudice tutelare di Cuneo
sull'istanza proposta da Rainisio Tiziana, iscritta al n. 481 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 237 del 1979;
3) ordinanza emessa il 24 maggio 1979 dal Giudice tutelare di
Torino sull'istanza proposta da Cotugno Caterina, iscritta al n. 508
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 244 del 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Verona, investito della decisione prevista
dall'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, con riguardo
all'interruzione della gravidanza da parte di una minore degli anni
diciotto, solleva d'ufficio, in riferimento agli artt. 30 e 3 Cost. la
questione di legittimità costituzionale di detta norma.
L'art. 12 è censurato in quanto dispone che i genitori non siano
informati della gravidanza della figlia minore, dove la loro
consultazione sia sconsigliata da seri motivi: in via subordinata, in
quanto consentirebbe all'interprete di considerare come serio motivo,
agli effetti testé previsti, la "dichiarata ferma" opposizione dei
genitori, per ragioni di ordine morale o religioso, alle pratiche
abortive.
Nella specie il medico di fiducia ritiene che la gestante possa
essere autorizzata a decidere l'interruzione della gravidanza, per via
dello stato di salute in cui essa versa, e della sua situazione
familiare.
I genitori non sono stati informati della vicenda, né il medico
si è curato, come la legge gli avrebbe permesso, di indagare sui
motivi della loro mancata consultazione. La sola spiegazione addotta
dalla minore di fronte al Giudice tutelare è che la madre, donna di
chiesa, ed il padre, presidente delle famiglie adottive, avrebbero
sempre condannato l'aborto.
La questione, prospettata con esclusivo riferimento ai motivi che
nel presente caso giustificherebbero la mancata consultazione dei
genitori, non tocca le altre ipotesi considerate nel citato art. 12.
La disposizione in esame prevede infatti l'intervento del Giudice
tutelare quando ricorrano motivi che non solo sconsigliano, ma
impediscono addirittura la consultazione delle persone esercenti la
potestà o la tutela, ovvero quando queste, interpellate, rifiutano
l'assenso o esprimono pareri difformi. L'uno e l'altro di questi
ultimi disposti, ritiene il giudice a quo, non contraddicono la
Costituzione, e concordano del resto con il sistema del codice civile,
che chiama il giudice a controllare, sotto vario riguardo, l'esercizio
della potestà genitoriale, fino a pronunziare la decadenza prevista
nell'art. 330. La previsione che il Giudice tutelare possa decidere ai
sensi della norma censurata, senza che ne siano nemmeno informati i
genitori della gestante, vulnererebbe invece i seguenti precetti della
Carta fondamentale:
a) L'art. 30, che conferisce ai genitori il diritto ed il dovere
di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio. L'ingerenza della pubblica autorità nella sfera riservata
a tale diritto - dovere sarebbe consentita, ai sensi del secondo comma
dell'art. 30, solo in via sussidiaria, quando i genitori risultino
incapaci di assolvere ai propri compiti.
La statuizione che si assume violata risulterebbe poi intimamente
connessa con l'altra (art. 29), in forza della quale la famiglia è
riconosciuta come società naturale e salvaguardata da qualsiasi
interferenza esterna, specialmente da quella statale: il vincolo
scaturente dalla filiazione esigerebbe dunque che, di fronte alla
difficile e spesso traumatica scelta della minore, non si precluda al
genitore di recarle un aiuto, che secondo natura ed esperienza può
presumersi più qualificato e producente di qualsiasi altro;
b) L'art. 3 Cost.: prescindere dal consultare i genitori in
ragione di una loro ritenuta ostilità di principio all'aborto,
significherebbe discriminarli sulla base dei convincimenti di ordine
religioso o morale che incidono sull'esercizio della patria potestà.
Discriminazione ingiustificata, si assume, oltretutto perché,
difettando ogni previsione di un sindacato del giudice a questo
riguardo, i motivi che ostano alla consultazione dei genitori
finirebbero con il risultare dalle sole ed interessate affermazioni
della gestante.
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
sentir dichiarare l'infondatezza della questione. Il giudice a quo non
avrebbe correttamente interpretato la norma in esame: la quale, si
dice, lo abilita a sentire la donna e poi ad autorizzarla a decidere
l'interruzione della gravidanza, in considerazione della volontà e
delle ragioni che essa fa valere, nonché della relazione trasmessagli
dalla struttura socio - sanitaria, dal consultorio, o dal medico di
fiducia. La valutazione rimessa al Giudice tutelare prima che egli
adotti il provvedimento previsto dalla legge riguarderebbe
necessariamente anche la serietà dei motivi ai quali è subordinata
la mancata consultazione dei genitori. Solo che questi motivi siano
intesi con il rigore e la strettezza richiesti dalla gravità del
problema, si dice, resta esclusa l'asserita lesione della sfera
garantita alla patria potestà. In conseguenza non sussisterebbe
nemmeno la diseguaglianza che il giudice a quo ravvisa nell'ipotesi -
sicuramente estranea all'intento e al dettato della norma denunziata -
che si ometta, o invece si curi, di interpellare i genitori secondo le
opinioni religiose loro attribuite in tema di aborto.
2. - Il Giudice tutelare di Cuneo, vista la relazione del
consultorio familiare di quella città, con la quale si esprime parere
favorevole all'interruzione della gravidanza di una minore degli anni
diciotto, denunzia l'art. 12 ed, in quanto presupposto da tale norma,
anche l'art. 4 della legge 194 del 1978. Quest'ultimo articolo prevede
le situazioni che la gestante deve accusare al fine di avviare la
procedura regolata nell'art. 5 ed in successive disposizioni della
stessa legge. Si deduce che, così posta, la questione sia rilevante,
"dipendendo dalla legittimità della citata normativa anche l'utilità
di sentire la donna, di cui si contesta, maggiorenne o minorenne che
sia, la facoltà di decidere della sorte di suo figlio"; se ne
prospetta la non manifesta infondatezza, deducendo la lesione del
fondamentale diritto alla vita del nascituro, sancito nell'art. 2
Cost., nonché della tutela assicurata alla maternità dall'art. 31
Cost.; si fa infine riferimento alle indicazioni della sentenza n. 27
del 1975 di questa Corte, secondo le quali l'aborto sarebbe penalmente
lecito solo in presenza di un danno o di pericolo per la salute della
gestante, che sia grave, non altrimenti evitabile, e accertato dal
medico, laddove tali condizioni sarebbero disattese dalle norme
censurate.
Il Presidente del Consiglio, costituitosi in giudizio per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, deduce l'infondatezza
della questione.
Il giudice a quo sviserebbe il senso dell'art. 4 con il ritenere
che l'aborto sia sempre lecito purché compiuto entro i primi tre mesi
della gravidanza. A1 contrario, afferma l'Avvocatura, l'interruzione
della gravidanza è lecita solamente se ed in quanto ricorrano le
ipotesi giustificative previste dalla citata disposizione; e questo
indipendentemente dall'età della gestante. L'avere o no compiuto il
diciottesimo anno di età, inciderebbe, allora, semplicemente sulla
capacità di agire, con il solo risultato che l'accertamento delle
condizioni necessitate è riservato alla sola donna se maggiorenne, ed
affidato al giudice, oltre che alla donna, se invece questa è
minorenne. Il che, tuttavia, non toglierebbe che il contenuto
sostanziale del diritto riconosciuto alla gestante sia lo stesso
nell'uno e nell'altro caso, né implicherebbe, quindi, la lamentata
offesa del principio costituzionale di eguaglianza.
3. - Il Giudice tutelare di Torino solleva, con ordinanza in data
24 maggio 1979, questione di legittimità dell'art. 12 per presunto
contrasto con l'art. 3 Cost. Nella specie, la minore ha espresso, in
sede di interrogatorio, l'immotivata intenzione di procedere alla
interruzione della gravidanza, senza, tuttavia informare di ciò i
genitori, perché l'uno anziano e di mentalità retriva, l'altro
seriamente infermo.
Il caso è sottoposto alla Corte sulla premessa che altri giudici
hanno denunziato, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., il regime
della interruzione della gravidanza, com'è previsto dall'art. 4 della
legge n. 194 del 1978 e dalle connesse disposizioni. Il giudice a quo
avverte quindi che le censure qui mosse all'art. 12 vanno prese in
considerazione, solo in quanto la Corte non ritenga la fondatezza delle
altre questioni testé accennate e lasci in vigore l'attuale testo
della normativa. In tale ipotesi, si delinea a suo avviso
un'ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che l'aborto
delle maggiorenni viene sottratto ai limiti e ai controlli prescritti
dalla legge in esame quando la gestante è minore degli anni
diciotto. Precisamente, la lesione del principio di eguaglianza è
asserita sotto un duplice profilo:
a) la disciplina in esame non troverebbe nel nostro caso alcun
idoneo supporto nel generale criterio discretivo della capacità di
agire, che ha riguardo all'età del soggetto. Come la decisione di
condurre a compimento la gestazione è lasciata alla volontà della
donna, così dovrebbe esserlo la decisione opposta. L'interrompere la
gravidanza, allo stesso modo che l'ultimarla, rappresenterebbe la
personalissima scelta di uno status, diversa dalle altre, nelle quali
interviene il genitore o il tutore, e che concernono l'allevamento,
l'educazione o l'istruzione della minore: scelta, si soggiunge,
necessariamente riservata alla autonoma determinazione
dell'interessata, la quale, ancorché minorenne, dovrà pur sempre
apprezzarne e sopportarne le conseguenze. La soluzione sancita
dall'art. 12 è dunque denunziata come arbitraria e del resto discorde
dalla norma che esclude la consultazione dello stesso padre del
nascituro nel corso della procedura abortiva. A sostegno delle
deduzioni sopra esposte, si osserva poi che il Giudice tutelare è
chiamato a sindacare nel merito le ragioni addotte dalla donna, e
così a valutarle, ex art. 4, tenendo conto della esigenza di
salvaguardare la vita del nascituro sin dal concepimento, in
conformità del principio proclamato nell'art. 1 della legge. In
questo giudizio soccorrerebbero, d'altra parte i criteri enunciati
dalla Corte nella sentenza 27/75 con riferimento alla liceità penale
dell'aborto terapeutico. Di qui un'ulteriore conferma dell'irrazionale
divergenza fra le discipline adottate per la maggiorenne, libera di
decidere l'interruzione della gravidanza, e per la minore, le cui
istanze dovrebbero invece cedere di fronte al fondamentale diritto
alla vita del concepito, a meno che esse non siano a loro volta
sostenute dalla forza cogente di una situazione necessitata. Tale
sarebbe solo un grave ed accertato pericolo per la salute della donna;
b) altra diseguaglianza censurata nell'ordinanza del rinvio
opererebbe, - questa volta, entro la stessa cerchia delle minorenni -
secondo le convinzioni del genitore o del tutore. Alle gestanti che,
trovandosi in identiche circostanze contemplassero di interrompere la
gravidanza, verrebbe impedito ovvero consentito conseguire tale
risultato in funzione di un dato estraneo alla loro determinazione,
quale l'attitudine morale o religiosa, nei confronti dell'aborto, di
chi deve integrare la volontà dell'interessata.
Svolti i suddetti rilievi, il giudice a quo deduce la propria
legittimazione a sollevare la presente questione. Il giudizio di cui
egli è investito soddisfarrebbe, alla stregua delle pronunzie rese in
merito dalla Corte, il duplice requisito dell'esplicarsi sia di una
funzione giudicante per l'oggettiva applicazione della legge, sia di
un procedimento posto in essere alla presenza e sotto la direzione del
titolare di un ufficio giurisdizionale. Si aggiunge a ciò che il
giudice si pronunzia con atto non soggetto a reclamo e di natura
decisoria. La peculiarità della specie e la connessa urgenza del
provvedimento da adottare esigerebbero, peraltro, che la prospettata
questione sia decisa con procedura più spedita di quella prevista
riguardo al giudizio di costituzionalità. Data la riservatezza
garantita alla minore nel procedimento regolato dall'art. 12, si
segnala infine all'attenzione della Corte il problema se, nel caso
presente od in altri analoghi, l'ordinanza di rinvio debba essere
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con o senza il nome della
gestante.
Il Presidente del Consiglio, costituitosi in giudizio per il
tramite dell'Avvocatura dello Stato, deduce l'infondatezza della
questione. La differenza nella disciplina dettata per l'interruzione
della gravidanza, rispettivamente delle maggiorenni e delle minorenni,
sarebbe disposta unicamente in funzione della capacità di agire, che
si acquista con il compimento del diciottesimo anno. Si assume infatti
che il contenuto sostanziale del diritto riconosciuto alla gestante,
permanga identico, a prescindere dalla età della donna che ne è
titolare, variando soltanto i criteri afferenti all'accertamento delle
situazioni giustificative dell'interruzione della gravidanza. Così
configurata, la disciplina dettata dall'art. 4 uscirebbe indenne dalle
censure formulate nell'ordinanza di rinvio. Sarebbe peraltro un
razionale criterio quello di riservare alla sola maggiorenne la
definitiva e responsabile valutazione dei fattori che possono
riflettersi sul suo stato di salute, mentre, se la gestante è
minorenne, lo stesso accertamento è da essa compiuto insieme con il
giudice, quale perito dei periti.
4. - Il procedimento discusso all'udienza del 5 dicembre 1979
veniva rinviato a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980 e
ridiscusso all'udienza dell'8 gennaio 1981. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano,
sia pure sotto diversi profili, la stessa questione di legittimità
costituzionale e possono quindi essere riuniti e congiuntamente
decisi.
2. - Oggetto della presente questione è l'art. 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza"). Tale disposizione
contempla il caso in cui la gestante, che promuove la procedura
prescritta dalla legge per l'interruzione della gravidanza, sia di
età inferiore ai diciotto anni. Essa così testualmente statuisce:
"È richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà
o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri
motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone
esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate,
rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il
consultorio o la struttura socio - sanitaria, o il medico di fiducia,
espleta i compiti e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro
sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al Giudice tutelare del luogo in cui esso opera". È poi
previsto che detto giudice, entro cinque giorni, sentita la gestante e
tenuto conto della sua volontà, e delle ragioni che adduce, nonché
della relazione trasmessagli, possa, con atto non soggetto a reclamo,
autorizzare la donna a decidere l'interruzione della gravidanza.
La disciplina testé descritta è impugnata per le seguenti
considerazioni:
a) dal Pretore di Verona si deduce la violazione dell'art. 30
Cost., prima di tutto in quanto il Giudice tutelare potrebbe
autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza senza
che di ciò siano informati i genitori, dove seri motivi sconsiglino
la consultazione di questi ultimi: in via subordinata, sotto il
riflesso che il dettato della citata norma consentirebbe
all'interprete di considerare come un serio motivo, ai fini
considerati dalla legge, la "dichiarata" avversione dei genitori, per
considerazioni di ordine morale o religioso, alle pratiche abortive.
Si afferma quindi che, precluso per questa via al genitore di
manifestare il suo avviso, risulti vulnerata la sfera che gli è
costituzionalmente garantita. L'invocato precetto costituzionale, si
soggiunge, sancisce non soltanto il dovere, ma anche il diritto del
genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio, e così di offrire alla minore - di fronte alla
grave e spesso traumatica scelta richiesta dal nostro caso - un aiuto
che secondo esperienza può presumersi come il più qualificato ed
efficace. D'altra parte, l'art. 30 Cost. prevederebbe, al secondo
comma, e sempre riguardo alla sfera del diritto-dovere che si assume
leso, l'intervento solo sussidiario della pubblica autorità: ma gli
estremi di un tale intervento, ad avviso del giudice a quo, non
ricorrono nella specie, bensì soltanto là, dove i genitori risultino
incapaci di assolvere i compiti loro affidati. Il diritto del genitore
troverebbe poi un'implicita garanzia nell'altra disposizione
costituzionale (l'art. 29), che riconosce la famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio, e la tutela nei confronti di
qualsiasi interferenza esterna, specialmente di quella statale;
b) in conseguenza dei rilievi sopra esposti si assume violato
anche il principio costituzionale di eguaglianza. I genitori sarebbero
discriminati in ragione della loro ritenuta attitudine di ostilità
verso l'aborto, e perciò dei convincimenti religiosi o morali che
possono guidarli nell'esercizio della potestà sui figli.
Discriminazione, si osserva, tanto più ingiustificata, in quanto i
motivi che ostano alla consultazione dei genitori, sottratti al
sindacato del giudice, risultino dalle sole ed interessate affermazioni
della gestante;
c) denuncia la violazione dell'art. 3 Cost., ma da diversa
visuale, anche il Giudice tutelare di Torino. Si legge, infatti, nel
relativo provvedimento di remissione, che la presente questione è
proposta alla Corte dopo che altri giudici hanno impugnato, in
riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., il regime dell'interruzione
volontaria della gravidanza, com'è previsto dall'art. 4 della legge e
dalle connesse disposizioni. Le censure mosse in questa sede all'art.
12 - avverte quindi il giudice a quo - vengono in considerazione solo
nell'ipotesi in cui la Corte non ritenga la fondatezza degli incidenti
di illegittimità, che riguardano, nei termini sopra indicati, gli
altri aspetti della normativa in disamina. In tal caso, si delinea -
sotto più di un riguardo, egli asserisce - un'illegittima disparità
di discipline:
c 1) in primo luogo il congegno dell'art. 12 discriminerebbe tra
le gestanti maggiorenni e le minorenni, ponendo soltanto queste ultime
"nella condizione di dover accettare una maternità non desiderata,
per il concorrere della volontà contraria vuoi dei genitori vuoi del
tutore". Simile risultato, vien dedotto, non si giustifica in
considerazione del limite gravante in via generale sulla capacità di
agire del minore. Si tratterebbe, invece, della scelta di uno status,
personalissima e necessariamente riservata alla gestante, diversamente
dai casi correnti nel vario ambito in cui venga in rilievo un
interesse oggettivamente individuabile del minore, e al genitore o al
tutore tocchi solo di apprezzare il modo più opportuno per
raggiungerlo.
La ingiustificatezza della soluzione sancita nell'art. 12 sarebbe
poi comprovata da altre osservazioni. Nel sistema della legge, si
dice, la procedura abortiva è incentrata sul principio di
autodeterminazione della gestante: lo stesso padre non è in alcun
modo legittimato ad impedire la soppressione del concepito; mentre,
nel caso della minore, si faculterebbe ad impedire l'interruzione
della gravidanza chi ha con il nascituro un rapporto più lontano, o
nessun rapporto di parentela. Si aggiunge che il Giudice tutelare è
chiamato a sindacare nel merito le ragioni addotte dalla minore e non
può in siffatta indagine non valutare le ipotesi giustificative
dell'aborto, configurate nell'art. 4, in conformità del principio
proclamato nell'art. 1 della stessa legge ("Lo Stato tutela la vita
umana fin dall'inizio"), nonché delle prescrizioni enunciate da questa
Corte, con la sentenza n. 27 del 1975, in ordine alla liceità penale
del solo aborto terapeutico. Di qui fa discendere che, se da un canto
non vi è controllo o sostanziale impedimento della determinazione di
abortire, manifestata dalla gestante maggiorenne, dall'altro
l'identica istanza della minore cede, di fronte il diritto alla vita
del concepito, quante volte il Giudice tutelare non accerti una
sottostante situazione necessitata di grave pericolo per la salute
della donna;
c 2) diseguale, poi, sarebbe il trattamento delle stesse minori,
le quali vogliano, a parità di condizioni, interrompere la
gravidanza, ma possono, o no, riuscire in questo intento, secondo le
convinzioni e considerazioni che conducono genitori o tutori a
consentire l'aborto, o viceversa ad impedirlo.
3. - Dal Giudice tutelare di Cuneo si denunzia anche l'art. 4
della legge, in quanto l'art. 12 presupporrebbe le condizioni ivi
stabilite, per asserito contrasto con gli artt. 2 e 31 Cost. Il
disposto dell'art. 4 sancirebbe il diritto garantito al concepito
anche attraverso la tutela della maternità, con l'ulteriore
conseguenza di disattendere le indicazioni, sopra accennate, della
sentenza n. 27 del 1975.
4. - La questione sollevata dal Giudice tutelare di Cuneo, si
distingue dalle altre, per investire, come si è detto, l'art. 4.
Giova pertanto al corretto esame della specie considerarla per prima.
La citata disposizione sarebbe presupposta dall'art. 12; essa è
tuttavia di carattere generale e prevede le circostanze che vanno in
ogni caso accusate dalla gestante nel promuovere la procedura
abortiva. La rilevanza della questione, così formulata, è di "tutta
evidenza", afferma il giudice a quo: dipendendo a suo avviso dal
censurato art. 4 "anche l'utilità di sentire la donna, di cui appunto
si contesta, maggiorenne o minorenne che sia, la facoltà di decidere
sulla sorte di suo figlio". In punto di fatto, detto Giudice non ha
ancora sentito la minore, ma soltanto visto la relazione trasmessagli
dal consultorio familiare di Cuneo.
Il permanere, o no, in vigore della norma censurata rivestirebbe
dunque un significato strumentale rispetto alla decisione rimessa al
Giudice tutelare, anzi, rispetto allo stesso instaurarsi del
procedimento, che si svolge davanti a detto organo: perciò si ritiene
che in seguito ad un'eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale, venga meno l'"utilità" di udire la minore, (per poi
espletare il procedimento, e adottare il provvedimento previsti dalla
legge). L'assunto, però, non è fondato. Posto che l'art. 4 fosse
dichiarato illegittimo, e dalla pronunzia resa in tal senso dalla
Corte scaturissero altre previsioni giustificative dell'interruzione
della gravidanza, non per questo verrebbe nella specie a cadere la
norma che prescrive l'audizione della gestante. Riguardo alla quale,
proprio in ragione della minore età, resterebbe, invero, anche allora
fermo il requisito che la decisione di interrompere la gravidanza -
non importando quali circostanze la legge consenta alla donna di
accusare a questo riguardo - sia autorizzata, come attualmente si
prevede, dal Giudice tutelare. Difettando la prospettata rilevanza,
la questione deve essere dichiarata inammissibile.
5. - Quanto alle censure mosse negli altri provvedimenti di
remissione all'art. 12, esse vanno disattese, sotto tutti i profili
dedotti.
Non sussiste, anzitutto, la lamentata lesione dell'art. 30 Cost.
Il giudice a quo, va subito precisato, non nutre alcun dubbio sulla
costituzionalità del previsto intervento del Giudice tutelare, che
del resto egli assume conforme al sistema del codice civile. Il vizio
della norma impugnata starebbe, quindi, soltanto in ciò: che, quando
una minorenne richieda di interrompere la gravidanza senza averne
informato i genitori, questi non sono obbligatoriamente sentiti nel
corso del procedimento; ovvero, in subordine, che basta ad impedire la
consultazione dei genitori l'avversione di principio alle pratiche
abortive, loro imputata per via di note o presumibili opinioni morali
o religiose. Non si riflette, tuttavia, che se la consultazione del
genitore non è prescritta, essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata
alla valutazione del consultorio, della struttura socio - sanitaria o
del medico di fiducia: e in definitiva, ciò che più importa, al
prudente apprezzamento del giudice. Soluzione, questa, che,
quand'anche sancita in deroga alla comune previsione di una qualche
presenza o consultazione del genitore nel sistema dei procedimenti
avanti l'organo anzidetto, o analoghi altri, sarebbe pur sempre
legittima: perché giustificata dall'intento, nettamente perseguito
dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente,
l'aborto clandestino. Nel caso in esame non soltanto è a questo fine
garantita, come per tutte le gestanti, la riservatezza della
procedura; si prevede altresì che il genitore della minore possa non
essere sentito: ma ciò quando, valutate le circostanze della specie e
la serietà dei motivi richiesti al riguardo dalla legge, sia
ragionevole presumere che il doverlo consultare aggravi il rischio,
appunto, del ricorso all'aborto clandestino. Siffatta cautela serve,
peraltro, a fugare le remore che la minore possa, dal canto suo,
intrattenere circa il rispetto delle prescritte procedure.
Il disposto della statuizione censurata non è, dunque, quello che
si prospetta nell'ordinanza di rinvio. L'esercizio del diritto -
dovere sancito nell'art. 30 non è precluso, ma è consentito, dove il
Giudice tutelare abbia motivo di ritenere operante, nella specie,
l'insostituibile rapporto affettivo che dovrebbe stabilmente legare i
figli ai genitori, e di dedurne che questi, una volta consultati,
soccorrerebbero la gestante nel frangente in cui essa versa. Sempre
che ricorra l'ipotesi ora considerata, nulla toglie, poi, che
l'ausilio paterno possa esplicarsi, secondo i convincimenti morali e
religiosi di chi esercita la potestà, anche nel senso di sconsigliare
l'aborto e di indurre la minore ad un responsabile accettazione della
maternità. Esclusa la prospettata violazione dell'art. 30 Cost., deve
aggiungersi che, in ordine alla consultazione dei genitori, non si è
adottato alcun criterio lesivo del principio di eguaglianza.
6. - Parimenti, l'art. 3 Cost. non risulta vulnerato da alcuna
ingiustificata discriminazione fra gestanti maggiorenni e minorenni,
ovvero da altra disparità di trattamento in seno alla cerchia di
queste ultime. Così, si è visto, ritiene invece il Giudice tutelare
di Torino. La questione è sollevata, com'è sopra spiegato, in quanto
la Corte non ritenga l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 e
delle connesse disposizioni dell'attuale legge, oggetto di censura da
parte di altri giudici. Ora, con sentenza n. 108/81 è stata dichiarata
l'inammissibilità (per difetto di rilevanza) delle suddette altre
questioni di legittimità costituzionale. Ciò posto, va considerato
che nel presente giudizio non si denunzia l'art. 4, né altra norma
intesa a disciplinare in generale l'interruzione della gravidanza.
Ché anzi, si è già precisato, per poter sollevare l'incidente in
esame il giudice a quo presuppone necessariamente la perdurante
efficacia di dette disposizioni, in quanto la Corte non ne abbia
pronunziato l'illegittimità costituzionale. La presunta illegittimità
della vigente normativa risulterebbe, occorre avvertire, dall'aver il
legislatore previsto che la richiesta dell'interruzione della
gravidanza, se avanzata da una minore degli anni diciotto, sia
subordinata all'assenso di chi esercita sulla gestante la potestà o
la tutela, o vada altrimenti autorizzata dal Giudice tutelare. Così
prospettata, la lesione del principio costituzionale di eguaglianza
consisterebbe, allora, nella seguente diversità di discipline: la
maggiorenne che promuove la procedura abortiva ex art. 4 ottiene,
espletatesi le prescritte modalità, il certificato che la abilita al
ricovero e all'interruzione della gravidanza presso una delle sedi
autorizzate; mentre la minorenne non può conseguire lo stesso
risultato, senza l'intervento di chi debba integrarne la volontà. Si
osserva, infatti, che la denunziata disparità di trattamento "non
viene meno, facendo riferimento alla generale situazione del minore,
la cui capacità di agire non può che essere, per la differente
situazione di sviluppo fisico e psichico, necessariamente vincolata
dall'intervento di persone cui è dato di operare nel suo interesse".
Questo perché il nostro caso sarebbe diverso dagli altri, che
riguardano l'educazione, l'istruzione e le altre sfere in cui,
nell'interesse del minore, genitori o tutori normalmente intervengono.
Da un canto, quindi, si presuppone il diritto di ogni gestante ad
ottenere - al termine della procedura da essa promossa, e permanendo
la determinazione di abortire - il certificato che è titolo
giustificativo dell'interruzione della gravidanza; dall'altro, si
lamenta che all'esercizio di detto diritto da parte della minore sia
posto un limite - quello, precisamente, che vien rimosso dall'assenso
del genitore o del tutore, ovvero dal provvedimento del Giudice
tutelare, secondo i casi - fuori dell'ambito in cui si suppone debba
operare il generale criterio discretivo della capacità di agire, che
ha riguardo all'età del soggetto. Ora, di questo criterio si
riconosce la piena ed evidente razionalità. Si vorrebbe tuttavia
contestarne l'applicazione al caso dell'interruzione della gravidanza;
ma non si vede, così ragionando, che si tratta di una discrezionale
valutazione del legislatore, la quale non può certo ritenersi
ingiustificata, se solo si pon mente alla delicatezza e serietà della
scelta che viene in considerazione nella specie, e alla sua incidenza
sullo stato di salute, e sulle stesse condizioni di vita, anche
future, della minore. Ai fini del presente giudizio, non importa,
d'altra parte, alla stregua di quali parametri o principi il Giudice
tutelare svolga l'indagine che qui gli è demandata. Questo è un punto
sul quale il giudice a quo ha ritenuto di dover immorare. Esso non
tocca, però, l'interpretazione della norma in esame sotto il profilo -
qual è isolato nella censura afferente all'art. 12 -
dell'ingiustificatezza, che si ravvisa nella stessa previsione
dell'intervento del Giudice tutelare (come, del resto, dell'assenso
del genitore o del tutore). La questione è propriamente, occorre
ricordare, così posta: se il disporre che la volontà della minore
sia integrata, nelle forme sopra viste, concreti - a prescindere dai
criteri che a tal fine possono soccorrere il genitore, il tutore o,
nell'ipotesi in parola, il giudice - l'asserita violazione del
principio di eguaglianza. Le considerazioni già svolte escludono,
tuttavia, che le minorenni siano, per il vincolo gravante sulla loro
capacità di agire, illegittimamente discriminate rispetto alle altre
gestanti. Il che assorbe gli ulteriori rilievi, con i quali si deduce
un'illegittima disparità di trattamento delle stesse minori. Se
queste ultime gestanti - anche a parità di condizioni, come si assume
- sono impedite ovvero assecondate nell'intento di abortire, secondo
il convincimento di chi ne integra la volontà, ciò consegue
all'applicazione della norma censurata, ma non vulnera in alcun senso
il precetto dell'art. 3 Cost. Si deve quindi concludere che la
questione non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
sollevata dal Giudice tutelare di Cuneo, con l'ordinanza in epigrafe,
in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost.;
b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978,
sollevata dal Pretore di Verona, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.;
c) non fondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978, sollevata dal Giudice
tutelare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte