Sentenza n. 109/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 91Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 82Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 2legge 572/1967
- art. 82d.P.R. 393/1959
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 82,
comma primo, e 91 commi secondo e tredicesimo n. 2 del d.P.R. 15
settembre 1959, n. 393 e successive modificazioni (codice della strada)
promossi con le ordinanze emesse il 26 febbraio 1976 dal Pretore di
Prato, il 3 dicembre 1975 dal Pretore di Misilmeri, il 7 dicembre 1978
dal Pretore di Cerignola e il 9 gennaio 1980 dal Magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone, rispettivamente iscritte
ai nn. 279 e 358 del registro ordinanze 1976, al n. 330 del registro
ordinanze 1979 e al n. 100 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 139 e 158 del 1976, n.
175 del 1979 e n. 118 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 (r.o. 279/76) nel
corso di un procedimento penale a carico di Ciabatti Alessandro -
imputato del reato di cui all'art. 80, comma tredicesimo C.d.S. per
aver condotto un autocarro nonostante la sospensione della patente,
disposta nei suoi confronti in quanto diffidato (art. 1 l. 27 dicembre
1956, n. 1423) - il Pretore di Prato sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del codice
della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), assumendone il contrasto
con gli artt. 4 e 3, primo e secondo comma, Cost..
Il conferimento al Prefetto del potere "del tutto discrezionale" di
privare i diffidati - "a carico dei quali grava, al più un semplice
sospetto, e dunque un'ammonizione a ben comportarsi e a darsi un
lavoro" - del possibile strumento per esercitare un'attività onesta
sarebbe in contrasto con l'art. 4 Cost. in quanto, precludendo tutta
una serie di attività che comportano la guida di veicoli,
vanificherebbe, ad avviso del giudice a quo, il diritto al lavoro
garantito dall'art. 4 Cost..
D'altra parte, non essendo la discrezionalità del Prefetto
circoscritta con la fissazione di parametri oggettivi - donde possibili
ingiustizie e distorsioni, non sanabili a posteriori con la
ricorribilità del provvedimento in quanto aventi radice nella stessa
attribuzione del potere - sarebbe altresì violato l'art. 3, primo
comma, Cost. La norma renderebbe invero possibile un trattamento
diseguale tra i diffidati, e soprattutto tra questi e i non diffidati,
"non giustificato dal sommario giudizio di cattiva condotta formulato
dal questore in sede di diffida, né da esigenze di difesa sociale, per
la mancanza di pericolosità insita nella titolarità della patente in
sé considerata".
Inoltre, poiché le situazioni di cui all'art. 1 l. 1423/1956
trarrebbero origine, almeno in molti casi, da condizioni di
emarginazione sociale ed economica, la preclusione, nei confronti dei
diffidati, dell'opportunità di svolgere un'attività lavorativa onesta
si tradurrebbe in un ostacolo limitativo di fatto della libertà ed
eguaglianza dei cittadini, con conseguente violazione dell'art. 3,
secondo comma, Cost..
In punto di rilevanza, il giudice a quo osservava che la
dichiarazione d'illegittimità dell'art. 91, secondo comma, C.d.S.
sarebbe valsa "a porre nel nulla il provvedimento del Prefetto, e
quindi a fare ritenere la conservazione, da parte del Ciabatti, della
titolarità della patente, al peggio ponendolo nella condizione di chi
abbia guidato senza portare con sé la patente (violazione
amministrativa prevista dall'art. 90 C.d.S.)".
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.
91, secondo comma, C.d.S. veniva altresì sollevata - sempre in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 Cost. - dal
Pretore di Cerignola con ordinanza del 7 dicembre 1978 (r.o. 330/79)
emessa nel procedimento penale a carico di Raffaele Francesco, di
professione autotrasportatore.
Nell'ordinanza, il Pretore svolgeva argomentazioni analoghe a
quelle sopra richiamate, insistendo, in particolare, da un lato sul
fatto che la guida di autoveicoli "è spessissimo vera e propria
necessità, tanto da costituire ormai un vero e proprio diritto alla
guida", e dall'altro sulla mancanza di determinazione dei presupposti,
caratteri e limiti del provvedimento di sospensione della patente, che
sarebbe sostanzialmente "una pena accessoria, applicata, senza la
commissione di un reato, da una autorità non giurisdizionale, e
pertanto al di fuori di una sicura garanzia".
3. - Nel giudizio così instaurato interveniva l'Avvocatura dello
Stato, la quale rilevava che con la misura in questione veniva
privilegiato l'interesse della collettività alla sicurezza nei
confronti dei diffidati rispetto alla conservazione da parte di costoro
dell'abilitazione alla guida e che non poteva perciò ritenersi leso il
diritto al lavoro, trovando questo dei limiti nell'esigenza di tutela
di altri interessi di rilievo costituzionale.
Nel momento della sua emanazione - osservava ancora l'Avvocatura -
il provvedimento di sospensione della patente postula la rispondenza a
specifiche esigenze di tutela dell'ordine pubblico, la cui mancanza
consente il ricorso in via amministrativa e in via giudiziaria con le
conseguenti connesse garanzie. Né potrebbe ritenersi che il potere
discrezionale trasmodi in arbitrio, essendo il Prefetto tenuto a
mantenere il provvedimento finché persista la pericolosità del
difffidato ed a revocarlo quando siano venuti a cessare, col
cambiamento di condotta di costui, i motivi della difffida.
4. - Della legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma,
C.d.S. dubitava altresì il Pretore di Misilmeri il quale, in
un'ordinanza del 3 dicembre 1975 (r.o. 358/76) prospettava un contrasto
di detta norma con l'art. 35, primo e secondo comma, Cost., per non
essere il potere discrezionale del Prefetto subordinato
all'accertamento che la patente costituisca per il diffidato
indispensabile e onesto mezzo di lavoro. Tale condizione ricorreva nel
caso di specie, essendo imputato nel procedimento a quo un piccolo
imprenditore edile, cui la conduzione di automezzi era, secondo il
Pretore, necessaria per il trasporto degli operai e del materiale
edile.
5. - Decidendo su un'istanza con cui Spaziani Giuseppe lamentava
che a seguito della sottoposizione a libertà vigilata gli fosse stata
revocata la patente di guida, nonostante che essa gli fosse necessaria
per l'esercizio del commercio ambulante da cui traeva i mezzi di
sostentamento, il Magistrato di Sorveglianza di Frosinone, con
ordinanza del 9 gennaio 1980 (r.o. 100/80), sollevava, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt.
82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 "nella parte in cui rispettivamente escludono che i soggetti in
stato di libertà vigilata possano essere ammessi all'esame per il
conseguimento della patente di guida, ovvero che possano continuare ad
avere il possesso della patente, di cui siano già muniti".
Il giudice a quo contestava innanzitutto la razionalità della
assimilazione, a tali effetti, della libertà vigilata - misura di
sicurezza non detentiva - "da un lato agli istituti della delinquenza
abituale, professionale e per tendenza, e, dall'altro, alle misure di
sicurezza detentive, ora eseguibili in regime di semilibertà a norma
degli artt. 48 e ss. legge 26 luglio 1975 n. 354". Ed osservava che
tali provvedimenti, ostacolando l'attività lavorativa del libero
vigilato, possono seriamente pregiudicarne il reinserimento sociale,
privilegiato dallo stesso legislatore con le norme di cui agli artt.
228, quarto comma, c.p. e 649, ultimo comma, c.p.p.. Né varrebbe a
giustificarli la finalità di prevenire la commissione di nuovi reati,
potendo comunque il libero vigilato circolare in autoveicoli condotti
da terzi ed essendo egli soggetto, in caso di trasgressione agli
obblighi impostigli, alla proroga della misura di sicurezza e, nei casi
più gravi, alle sanzioni di cui all'art. 231 cpv. c.p.
D'altra parte - osservava ancora il giudice a quo - "la libertà
vigilata ricomprende situazioni oggettivamente e soggettivamente ben
differenziate, che vanno dai casi più gravi, in cui essa sia comminata
in commutazione di misura di sicurezza detentiva ovvero in conseguenza
di condanna superiore ai 10 anni di reclusione (art. 230 n. 1 c.p.), ai
casi in cui la libertà vigilata sia stata invece discrezionalmente
disposta (art. 229 c.p.: condanna alla reclusione per un tempo
superiore ad un anno ed inferiore a 10 anni o commissione di
quasi-reato) ovvero consegua alla liberazione condizionale, che
presuppone il sicuro ravvedimento del reo (art. 176 c.p.)".
"Parrebbe quindi più aderente al contenuto ed alle finalità
proprie della libertà vigilata il rimettere all'apprezzamento
discrezionale dell'Autorità amministrativa il decidere, sulla base
delle particolarità di ciascuna fattispecie, se rilasciare o revocare
la patente di guida a coloro che sono sottoposti a tale misura di
sicurezza".
Tale soluzione si imporrebbe anche per l'esigenza di adeguamento
della disciplina in questione alla riforma penitenziaria realizzata con
la legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede tra l'altro che siano
eseguibili in regime di semilibertà anche pene detentive relative a
gravi reati: sicché può avvenire in pratica "che il semilibero,
condannato ad esempio per omicidio volontario e non sottoposto a misure
di sicurezza, abbia continuato ad avere il possesso della patente di
guida, invece revocata a soggetti condannati per meno gravi reati e
tuttavia facoltativamente sottoposti a libertà vigilata".
E per converso potrebbe verificarsi che lo stesso semilibero che ha
mantenuto il possesso della patente in regime di semilibertà ne
verrebbe poi privato ove ammesso al maggior beneficio della liberazione
condizionale, dato che a questa consegue ex lege la libertà vigilata.
6. - Intervenendo nel giudizio così instaurato l'Avvocatura dello
Stato si richiamava alle già accennate esigenze di sicurezza,
discrezionalmente apprezzate dal legislatore ordinario, per dedurne la
legittimità del sacrificio dell'interesse individuale al conseguimento
o mantenimento dell'abilitazione alla guida e quindi la insussistenza
delle dedotte violazioni degli artt. 3 e 4 Cost.; e ciò
indipendentemente dalla equiparazione dei sottoposti a libertà
vigilata con altri soggetti che, come i delinquenti abituali o per
tendenza, versano in situazioni diverse. La sanzione "accessoria" in
questione avrebbe d'altra parte, secondo l'Avvocatura, un'indubbia
funzione rieducativa, essendo preordinata a porre "una remora tale da
indurre il condannato ad un maggior controllo dei suoi comportamenti".
Quanto poi ad eventuali modifiche all'istituto connesse alla riforma
penitenziaria, si tratta, ad avviso dell'Avvocatura, di materia
riservata alla potestà normativa del legislatore ordinario.
7. - Le predette quattro ordinanze, tutte ritualmente notificate e
comunicate, venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale nn. 139 del 26 maggio 1976 (ord. 279/76), 175 del 27 giugno
1979 (ord. 330/79), 158 del 16 giugno 1976 (ord. 358/76) e 118 del 30
aprile 1980 (ord. 100/80). Considerato in diritto :
1. - Delle quattro ordinanze di rimessione, tre (r.o. nn. 279 e 358
del 1976; 330 del 1979) dubitano della legittimità costituzionale
della medesima disposizione di legge (art. 91, secondo comma, del
Codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e
successive modificazioni), sia pure in riferimento a parametri
costituzionali diversi, mentre la quarta denunzia altra disposizione
del medesimo testo normativo (art. 82, comma primo, e art. 91, comma
tredicesimo, n. 2, del Codice della strada). Peraltro tutte hanno ad
oggetto la sospensione o la revoca, ad opera del Prefetto, della
patente di guida a soggetti diffidati ovvero in stato di libertà
vigilata, così che i relativi giudizi, trattati congiuntamente,
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - I Pretori di Prato (r.o. n. 279 del 1976), di Cerignola (r.o.
n. 358 del 1976) e di Misilmeri (r.o. n. 330 del 1979) denunziano, come
si è detto, l'art. 91, comma secondo, del Codice della strada, in
forza del quale "La patente può essere sospesa dal Prefetto alle
persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n.
1423". Secondo i giudici a quibus la disposizione di legge in
questione, conferendo al Prefetto, in tema di sospensione della patente
a soggetti diffidati, un potere "del tutto discrezionale",
contrasterebbe:
a) con l'art. 3, comma primo, Cost. in quanto rende possibile un
trattamento disuguale tra soggetti tutti diffidati o, anche, tra
soggetti diffdati, da un lato, e non diffidati, dall'altro;
b) con l'art. 3, comma secondo, Cost. in quanto pone ostacolo allo
svolgimento di oneste attività lavorative, così limitando di fatto la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
c) con l'art. 4 ovvero con l'art. 35, primo e secondo comma, Cost.,
in quanto può venirne vanificato il diritto al lavoro (per il quale
sia richiesta la patente di guida) o eluso l'obbligo della Repubblica
di tutelare il lavoro stesso "in tutte le sue forme ed applicazioni"
dal momento che la sospensione della patente al diffidato non è
"subordinata all'accertamento che la patente medesima costituisce per
il diffidato" stesso "indispensabile ed onesto mezzo di lavoro".
3. - Le censure proposte dai giudici rimettenti vanno esaminate nel
contesto della disciplina vigente in materia di guida degli
autoveicoli, per esercitare la quale - come è risaputo - è necessario
ottenere uno specifico titolo abilitativo, da rilasciarsi dal Prefetto.
Il conseguimento della patente di guida è subordinato all'accertamento
dell'esistenza, in capo al soggetto interessato, dei requisiti e delle
condizioni all'uopo stabiliti dalla legge, che attengono alla capacità
tecnica, alla idoneità fisica e a quella morale, dell'aspirante alla
guida. I "requisiti morali" sono indicati, in negativo, dai commi primo
e secondo dell'art. 82 del Codice della strada. Nelle situazioni ivi
specificate l'esercizio del (preesistente) diritto del singolo a
circolare liberamente alla guida di autoveicoli - subordinato, in via
generale, all'accertamento, da parte dell'autorità, dell'esistenza,
nel soggetto interessato dei requisiti di idoneità fisica e tecnica -
incontra un limite posto a tutela della sicurezza pubblica: in termini
vincolanti, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 82 del Codice
della strada; in seguito ad una valutazione, negativa,
discrezionalmente espressa dall'autorità prefettizia, nelle ipotesi di
cui al secondo comma del medesimo art. 82.
Si consideri, dunque, la patente di guida una vera e propria
autorizzazione di polizia, secondo l'opinione prevalente, oppure una
abilitazione, ovvero ancora un provvedimento di natura mista, è
comunque indubbio che il potere del Prefetto, di negare o di sospendere
la patente stessa ai soggetti previamente diffidati dal questore ha
carattere discrezionale, concretandosi in un apprezzamento di merito,
della situazione del diffidato, con riferimento specifico all'uso da
parte sua del mezzo automobilistico.
4. - Giova, a questo punto, ricordare che la legittimità
costituzionale di disposizioni del Codice della strada limitative del
diritto di circolare alla guida di autoveicoli è stata riconosciuta da
questa Corte già con la sentenza n. 6 del 1962, con la quale venne
esclusa la violazione sia dell'art. 13 che dell'art. 16 Cost.. Ma anche
a voler prescindere dalle argomentazioni ivi svolte, per cui la
garanzia apprestata dall'art. 16 Cost., non si estenderebbe al
"diritto di guidare veicoli a motore" si dovrebbe pur sempre
riconoscere che il codice della strada, nei disposti qui considerati
(art. 82, secondo comma, e art. 91, secondo comma) rispetta le
condizioni (riserva di legge con carattere generale, motivi di
sicurezza) che la norma costituzionale (art. 16) pone per la eventuale
limitazione del diritto.
Con la successiva sentenza n. 87 del 1971 questa Corte ha escluso
che l'art. 91, secondo comma, del Codice della strada offenda il
principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, comma primo Cost..
Nell'occasione la Corte ha precisato che la previa diffida del
questore è condizione necessaria, ma non sufficiente perché il
Prefetto possa negare o sospendere la patente di guida al diffidato, al
qual fine occorre, invece, accertare la specifica pericolosità del
soggetto interessato. Ribadendo, quindi, il carattere discrezionale del
provvedimento facoltativo del Prefetto di sospensione della patente al
diffidato, la Corte ha rammentato che "in ogni caso l'esercizio del
potere discrezionale è soggetto al controllo del giudice
amministrativo, il quale si estende sicuramente alla razionalità, alla
imparzialità, alla parità di trattamento".
Gli argomenti sopra sintetizzati sono stati, infine, ribaditi con
la sentenza n. 215 del 1975 di questa medesima Corte, che ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 91, secondo comma, del Codice della strada sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 16 Cost. e non fondata la questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 91, secondo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.
5. - Vero è che i giudici a quibus si dolgono proprio della
discrezionalità che, nell'ipotesi di cui all'art. 91, secondo comma
(nonché dell'art. 82, secondo comma) del Codice della strada, come
nell'esercizio di ogni altra attività estrinsecantesi in una
valutazione di merito, è connotato naturale anche dell'azione
amministrativa. Ciò nell'erroneo presupposto che la discrezionalità
debba o possa impunemente tradursi in mero arbitrio dell'autorità
prefettizia, la quale viceversa, è tenuta a rispettare i canoni della
razionalità, dell'imparzialità e dell'uguaglianza di trattamento, la
cui violazione è deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in
via amministrativa e in via giurisdizionale.
Ora, con la già ricordata sentenza n. 87 del 1971, questa Corte ha
rilevato che il secondo comma dell'art. 91 del Codice della strada
considera la diffida presupposto necessario, ma non sufficiente di per
sé perché possa disporsi la sospensione della patente, a legittimare
la quale occorre che l'autorità prefettizia accerti il sussistere di
ulteriori elementi dai quali emerga l'esigenza di sospendere la patente
(ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 82, secondo comma, Codice della
strada, di negarne il rilascio) a tutela della sicurezza pubblica.
In altre parole, la mancanza o il venir meno dei "requisiti morali"
non può dedursi in modo meccanico ed automatico, soltanto dalla
condizione di diffidato del soggetto interessato, ma occorre invece
accertare se l'esercizio da parte sua del diritto di circolare alla
guida di autoveicoli possa ragionevolmente ritenersi in contrasto con
esigenze di tutela della sicurezza pubblica, cui è preposta la P.A. e
della quale appunto le qualità morali - da accertare nell'aspirante
alla guida - si presume possano garantire il rispetto.
Ciò comporta che il provvedimento del Prefetto con cui si nega o
sospende la patente nelle ipotesi considerate non potrà essere basato
sul puro e semplice richiamo alla preesistente diffida del questore,
ma, appunto perché facoltativo e discrezionale, dovrà enunciare, sia
pure succintamente, i motivi ulteriori che giustificano l'autonoma
valutazione del Prefetto.
6. - Tanto premesso è agevole riconoscere l'infondatezza della
questione sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.,
già dichiarata, con la ricordata sentenza n. 87 del 1971 e da ultimo,
in termini di manifesta infondatezza, con la sentenza n. 235 del 1975
di questa Corte. Il profilo parzialmente nuovo prospettato da uno dei
giudici rimettenti (r.o. n. 279 del 1976) non è infatti tale da
indurre a diverso orientamento. Invero, denunziare la disparità del
trattamento riservato dalle disposizioni di legge in esame ai cittadini
diffidati rispetto a quelli non diffidati, non ha alcun pregio stante
la evidente incomparabilità (disomogeneità) delle situazioni poste a
raffronto.
7. - Quanto alle diverse censure proposte dai giudici a quibus in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4 e 35, pri mo e secondo
comma, Cost. va preliminarmente osservato che la pretesa violazione
degli indicati parametri costituzionali presuppone l'intangibilità del
diritto a circolare alla guida di automezzi, del diritto a conseguire e
conservare la patente, tutte le volte che l'esercizio di questo diritto
appaia strumentalmente necessario per non porre "ostacoli limitativi di
fatto della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini" e per
l'esercizio del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme e
manifestazioni.
Un simile modo di argomentare non può però essere accolto perché
riconosciuta la legittimità costituzionale di limitazioni,
legislativamente poste, nei limiti fissati dalla Costituzione stessa,
ad uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, non possono poi
giudicarsi invece illegittime le conseguenze che da quelle limitazioni
legislative abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali
sia apprestata uguale garanzia.
Nelle ipotesi che ci occupano una volta riconosciuta e ribadita la
legittimità costituzionale delle limitazioni poste dalla legge, in via
generale e per motivi di sicurezza, al diritto di guidare autoveicoli -
o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente anche alla guida di
autoveicoli - le censure ora in esame si dimostrano chiaramente
infondate.
Del resto, né l'art. 3, secondo comma, né l'art. 4, né l'art. 35
Cost. escludono che il legislatore possa, per l'esercizio di
determinate attività, imporre modalità e limiti a tutela di altri
interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale è
indubbiamente la sicurezza pubblica.
8. - Va piuttosto rilevato che le ordinanze dei Pretori rimettenti
ipotizzano tutte la sospensione della patente a soggetti diffidati, sul
semplice presupposto della diffida, e senza tener conto che la patente
stessa costituiva invece per gli interessati mezzo necessario al fine
di svolgere un onesto lavoro.
Se così effettivamente fosse, se cioè venisse accertato che la
patente di guida costituisce per il diffidato strumento indispensabile
per attendere ad un onesto lavoro e così ottemperare alla ingiunzione
di "cambiare condotta", in che consiste la diffida, la irrazionalità
di un provvedimento di sospensione (come di diniego o di revoca) della
patente stessa, assunto sulla base della sola diffda, per sé
considerata, ben potrà essere denunziata come vizio di quel
provvedimento, per chiederne l'annullamento. Dall'eventuale uso non
corretto del potere discrezionale non può invece dedursi, come
vorrebbero i giudici a quibus, l'illegittimità costituzionale della
disposizione di legge che lo conferisce, e che - per quanto si è detto
- appare tale da non offendere alcuno dei parametri invocati.
9. - Tanto precisato, si deve riconoscere che i giudici a quibus,
con le censure sin qui disattese, esprimono il loro disagio e la loro
critica nei confronti di un sistema normativo per cui attraverso la
diffida del questore, da un lato, e la sospensione (o il diniego o la
revoca) della patente di guida ai diffidati, ad opera del Prefetto,
dall'altro, - e cioè mediante provvedimenti discrezionali
dell'Autorità amministrativa, senza, quindi, preventivo controllo
giurisdizionale - possono venire condizionate e limitate le aree di
libertà e di autonomia dei singoli, nelle quali, secondo il comune
modo di sentire, rientra anche la facoltà di circolare alla guida di
autoveicoli.
Censure del genere, mosse ad un tessuto legislativo che, ad onta di
successive modifiche, risente della sua origine in epoche e situazioni
economiche e sociali diverse dalle attuali, investono però il merito
di scelte di politica legislativa, in tema di prevenzione dei reati e
di autorizzazione alla guida di autoveicoli, che sfuggono, in quanto
tali, alla verifica di questa Corte.
10. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Frosinone (r.o. n. 100 del 1980) dubita infine della legittimità
costituzionale dell'art. 82, comma primo, e dell'art. 91, comma
tredicesimo, n. 2, del Codice della strada, prospettandone il contrasto
con l'art. 3, comma primo, Cost..
La questione è chiaramente inammissibile.
Invero, per usare le parole stesse con le quali nella ordinanza di
rimessione si intende motivare la rilevanza della questione ivi
sollevata, "i poteri - doveri demandati dalla legge al Magistrato di
sorveglianza" attengono esclusivamente alla "applicazione, revoca ed
esecuzione delle misure di sicurezza".
Ora il diniego e la revoca della patente di guida ai soggetti
rientranti in una delle categorie indicate nell'art. 82, primo comma,
del Codice della strada non costituiscono certamente "misure di
sicurezza" ma provvedimenti alla cui emanazione l'autorità
amministrativa è tenuta, quando si verifichino i presupposti stabiliti
dalla legge. Tanto basta per escludere la legittimazione del Magistrato
di sorveglianza a sollevare questioni di legittimità costituzionale
delle disposizioni di legge denunziate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 91, secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione
stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sollevata dai
Pretori di Prato e Cerignola in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e
dal Pretore di Misilmeri in riferimento all'art. 35 Cost. con le
ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, n. 2, del T.U.
delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, modificato dall'art. 2 legge 9 luglio 1967, n. 572,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte