Sentenza n. 109/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 576/1980
- art. 2legge 175/1983
- art. 24legge 175/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, dell'art. 10, quarto
comma, della stessa legge, introdotto dalla legge 2 maggio 1983, n.
175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica
della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della
previdenza forense) promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1988
dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Amorosino
Elia e Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e
Procuratori, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza Avvocati e Procuratori e di Amorosino Elia nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Maurizio Cinelli per la Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e Sandro Amorosino
per Amorosino Elia e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Elia Amorosino,
titolare di pensione di invalidità dal 1° febbraio 1981, contro la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e
procuratori legali, per ottenere una sentenza che la dichiara "tenuta
a corrispondere alla Cassa il contributo in misura pari al 3% del
reddito con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal
terzo comma dell'art. 10 della legge n. 576 del 1980" a decorrere dal
compimento del quinquennio successivo alla data del pensionamento, il
Pretore di Roma, con ordinanza del 9 giugno 1988, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, due questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge n.
576 del 1980, l'una concernente il primo periodo, l'altra il secondo
periodo (erroneamente indicato nell'ordinanza come "quarto comma"),
aggiunto dalla legge 2 maggio 1983, n. 175.
Ad avviso del giudice remittente, la norma contenuta nel primo
periodo del comma in esame violerebbe i richiamati principi
costituzionali nella parte in cui assoggetta a contribuzione anche
gli avvocati e i procuratori legali che continuano l'esercizio della
professione dopo il pensionamento per invalidità, o comunque nella
parte in cui li assoggetta all'obbligazione contributiva in misura
non inferiore a quella prevista per i titolari di pensione di
vecchiaia.
In subordine il giudice a quo impugna la norma contenuta nel
secondo periodo, la quale riduce al solo contributo di solidarietà
del 3% del reddito professionale l'obbligazione contributiva a carico
dei titolari di pensione di vecchiaia che continuano l'attività
professionale, quando sia trascorso un quinquennio dalla data del
pensionamento. La mancata previsione di tale beneficio anche in
favore dei titolari di pensioni di invalidità è ritenuta contraria
sia al principio di uguaglianza, sia al precetto dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite la
ricorrente e la convenuta Cassa di previdenza, chiedendo l'una
l'accoglimento, l'altra il rigetto delle questioni.
La ricorrente - dopo avere aderito in via principale alle
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e avere
sottolineato che la lamentata disparità di trattamento delle due
categorie di pensionati appare ancora più evidente dopo la sentenza
n. 1008 del 1988 di questa Corte - prospetta in via subordinata (ma,
in verità, l'ordine logico delle due istanze dovrebbe essere
invertito) la possibilità di una interpretazione adeguatrice,
secondo cui la riduzione dell'onere contributivo previsto dalla norma
in esame sarebbe applicabile anche ai pensionati per invalidità.
La Cassa eccepisce anzitutto l'inammissibilità di entrambe le
questioni: della prima perché eccedente l'oggetto del petitum
dedotto nel giudizio a quo; della seconda per difetto di interesse
attuale della ricorrente, non essendo essa in possesso delle
condizioni di età previste dalla norma di cui chiede l'applicazione
in suo favore.
In secondo luogo, ad avviso della resistente, la questione è
infondata. Il differenziato regime contributivo delle due categorie
di pensionati è giustificato dalla diversità delle rispettive
fattispecie, la quale si traduce in una articolata differenziazione
di disciplina giuridica, di cui quella attinente all'obbligazione
contributiva è soltanto un aspetto. Per i titolari di pensione di
vecchiaia ultrasettantenni vengono in considerazione peculiari
criteri di valutazione sia in ordine alla riduzione della capacità
di lavoro, sia in ordine al proporzionamento dell'obbligo
contributivo secondo il principio di corrispettività.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione, con argomenti analoghi a quelli
svolti dalla Cassa. L'Avvocatura sottolinea soprattutto la
giustificatezza del diverso regime contributivo delle due categorie
di pensionati dal punto di vista del principio di corrispettività. Considerato in diritto
1. - In linea principale il Pretore di Roma dubita della
legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
dell'art. 10, terzo comma, primo periodo, della legge n. 576 del 1980
sulla previdenza forense, in quanto assoggetta indiscriminatamente
all'obbligo di contribuzione piena alla Cassa anche i titolari di
pensione di invalidità che continuano l'esercizio della professione,
anziché esonerarli o almeno ridurne il carico contributivo in misura
superiore alla riduzione poi concessa, con la disposizione aggiunta
dalla legge n. 175 del 1983, ai titolari di pensione di vecchiaia: e
ciò perché gli invalidi meriterebbero maggiore considerazione ai
fini di un alleggerimento dell'obbligo di contribuzione, essendo "per
definizione costretti a una produttività massima pari a meno di un
terzo del normale".
La questione è irrilevante per la decisione del giudizio a quo, e
pertanto inammissibile. La ricorrente non è andata oltre la domanda
di una riduzione della contribuzione alla Cassa pari a quella
prevista nel secondo periodo del comma sotto esame in favore dei
pensionati per vecchiaia.
2. - In linea subordinata l'art. 10, terzo comma, citato è
ritenuto censurabile dal giudice remittente almeno nel secondo
periodo, in quanto non estende ai titolari di pensione di invalidità
l'agevolazione contributiva accordata ai pensionati per vecchiaia, i
quali, dopo cinque anni di attività professionale dalla data del
pensionamento, sono esonerati dal pagamento del contributo soggettivo
di cui ai primi due comma dell'art. 10, restando obbligati a pagare
solo un contributo di solidarietà nella misura del 3% del reddito.
Sarebbero violati il principio di eguaglianza e il principio di
adeguatezza della tutela previdenziale alle esigenze di vita, atteso
che la ratio della riduzione contributiva, individuata "nella ridotta
capacità produttiva e di reddito del pensionato", inerisce
all'invalidità non meno che all'età avanzata.
3. - Occorre preliminarmente esaminare due eccezioni opposte l'una
dalla Cassa, l'altra dalla ricorrente.
A giudizio della Cassa, pure la seconda questione sarebbe
irrilevante, e quindi inammissibile, mancando un interesse attuale
della ricorrente. Il regime contributivo privilegiato, di cui essa
lamenta il rifiuto di applicazione in suo favore, è riservato ai
professionisti pensionati da più di cinque anni, che abbiano
compiuto i settant'anni, mentre la ricorrente è ancora lontana dal
raggiungimento di tale età. L'eccezione non ha pregio. La sola
condizione di ordine temporale, cui è assoggettata la riduzione
contributiva prevista dalla norma impugnata, è il compimento di
cinque anni di attività professionale dopo il conseguimento della
pensione. Per i titolari di pensione di vecchiaia, con riguardo ai
quali la disposizione è stata introdotta, la detta condizione
implica che essi devono avere compiuto il settantesimo anno di età;
questa specifica condizione, essendo una conseguenza del requisito di
età pensionabile fissato dall'art. 2, primo comma, della legge n.
576 del 1980, non potrebbe riproporsi, in caso di accoglimento della
questione, per i titolari di pensione di invalidità.
A sua volta, la ricorrente obietta che la questione dovrebbe
essere respinta sulla base di una interpretazione "adeguatrice" che,
diversamente da quella accolta dal giudice a quo, riconosca
l'applicabilità della norma denunziata anche ai pensionati per
invalidità. Ma la lettera della legge segna un limite invalicabile
delle possibilità di interpretazione: l'interpretazione
antiletterale è ammissibile solo quando sia evidente, alla stregua
dell'interpretazione storica e/o logico-sistematica, che il
legislatore è caduto in un errore di linguaggio o in una falsa
demonstratio. Nella disposizione aggiunta dalla legge del 1983
all'art. 10, terzo comma, della legge sulla previdenza forense
l'esplicito richiamo dell'art. 2, ottavo comma, limita il campo di
applicazione ai titolari di pensione di vecchiaia.
3. - Due ragioni, peculiari a questa categoria di pensionati,
spiegano la mancata previsione di analogo beneficio in favore dei
titolari di pensione di invalidità, e al tempo stesso la
giustificano alla stregua di entrambi i parametri costituzionali
indicati dal giudice remittente, onde la questione da lui proposta
deve essere dichiarata non fondata.
La prima ragione deriva dal principio di corrispettività,
rivalutato dalla riforma del 1980, ma incoerentemente pretermesso
nell'originario terzo comma dell'art. 10, in relazione all'ipotesi
dell'art. 2, ottavo comma. Poiché questa norma concede un solo
supplemento di pensione di vecchiaia, rapportato al quinquennio di
attività professionale successivo alla maturazione del diritto a
pensione, la legge del 1983, appunto in applicazione del criterio di
correlazione tra contribuzione e prestazione previdenziale, ha
soppresso per gli avvocati ultrasettantenni, che abbiano ottenuto la
liquidazione definitiva della pensione, l'obbligo del contributo
soggettivo, da essi precedentemente versato a fondo perduto, e li ha
assoggettati soltanto a un contributo di solidarietà del 3% (cfr.
Corte cost. n. 1008 del 1988).
Questa ratio non ricorre per i titolari di pensione di
invalidità. La contribuzione piena alla Cassa, alla quale rimangono
obbligati senza limiti di tempo qualora proseguano l'attività
professionale, trova un corrispettivo nella progressiva maturazione
del diritto alla pensione di vecchiaia (art. 5, quinto comma, della
legge n. 576 del 1981), tenuto presente che, per ipotesi, essi sono
iscritti alla Cassa da una data anteriore al compimento del
quarantesimo anno di età. D'altra parte, non va trascurato il
rilievo che, per il fatto stesso di essere beneficiari di una
pensione di invalidità, essi godono, a loro volta, di una tutela
previdenziale privilegiata, sia sotto il profilo del requisito di
anzianità contributiva (dieci o anche solo cinque anni, a fronte
dell'anzianità trentennale richiesta per la pensione di vecchiaia),
sia sotto il profilo della durata media della pensione.
4. - L'altra ragione giustificativa della limitazione dei
destinatari della norma impugnata ai pensionati per vecchiaia si
coglie nel fatto del "naturale regresso della capacità di lavoro
produttivo per l'avanzare dell'età" (cfr. sent. n. 62 del 1977). Al
contrario, la residua capacità dell'invalido all'esercizio della
professione (capacità specifica) è stabile, e anzi, negli anni
immediatamente successivi al pensionamento, può incrementarsi grazie
a cure appropriate o anche per spontanea ripresa di forze
dell'organismo o per capacità di adattamento; tant'è che la legge
prevede due revisioni triennali per accertare la persistenza
dell'invalidità, prima di ammettere la concessione definitiva della
pensione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, terzo comma, primo periodo, della legge 20 settembre
1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), modificato
dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione
autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica della legge 20
settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza
forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 576 del
1980 citata, sollevata dal nominato Pretore con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte