Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/03/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 6legge 215/1992

applicata al caso

  • art. 2legge 215/1992
  • art. 3legge 215/1992
  • art. 4legge 215/1992
  • art. 8legge 215/1992
  • art. 12legge 215/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6, 8

e 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per

l'imprenditoria femminile), promossi con ricorsi della Provincia

autonoma di Trento e della Regione Lombardia, notificati il 6 aprile

1992, depositati in cancelleria il 13 successivo ed iscritti ai nn.

45 e 46 del registro ricorsi 1992.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento

e per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio

Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia

autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità

costituzionale nei confronti di numerose disposizioni della legge 25

febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria

femminile), deducendo: a) la violazione della competenza esclusiva in

materia di artigianato, di comunicazioni e trasporti di interesse

provinciale, di turismo e industria alberghiera, di agricoltura e

foreste e di formazione professionale, ad essa costituzionalmente

attribuita dall'art. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29 dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle

relative norme di attuazione; b) la violazione della competenza

concorrente in materia di commercio, di esercizi pubblici e di

incremento della produzione industriale, ad essa attribuita dall'art.

9, nn. 3, 7 e 8 del medesimo Statuto e dalle relative norme di

attuazione; c) la lesione delle potestà amministrative sulle

medesime materie, attribuite alla Provincia, ai sensi dell'art. 16

del citato Statuto.

La legge impugnata prevede interventi finanziari dello Stato

finalizzati a favorire la promozione delle pari opportunità per

uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

Destinatari di tali interventi sono, da un lato, le società cooperative e le società di persone o di capitali con determinate

caratteristiche nella composizione del capitale sociale e degli

organi di amministrazione e le imprese individuali gestite da donne

che operano "nei settori dell'industria, dell'artigianato,

dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi" (art. 2,

comma 1, lett. a) e, dall'altro, le imprese, i consorzi, le

associazioni, gli enti, le società di promozione, i centri di

formazione o gli ordini professionali che "promuovono corsi di

formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza

tecnica e manageriale" (art. 2, comma 1, lett. b). Gli interventi

previsti consistono, per le imprese individuali o societarie, in

contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento delle spese

"per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto

di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore

dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi" e "per

i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di

innovazione di prodotto, tecnologica ed organizzativa" (art. 4, comma

1, lett. a); ovvero in contributi in conto capitale fino al trenta

per cento delle spese sostenute "per l'acquisizione di servizi

destinati all'aumento della produttività, all'innovazione

organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di

nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di

nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione,

nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità" (art. 4, comma 1,

lett. b). Un contributo per un ammontare pari al cinquanta per cento

delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett.

b), è poi previsto dall'art. 4, terzo comma.

Ai sensi dell'art. 8, ai destinatari della legge possono essere

concessi dagli istituti di credito, agli stessi fini, finanziamenti

agevolati di importo fino a trecento milioni e per cinque anni, con

abbattimento del tasso di interesse al cinquanta per cento del tasso

di riferimento in vigore per il settore di appartenenza dell'impresa.

Quanto al procedimento di erogazione e di finanziamento delle

agevolazioni, viene innanzitutto istituito un "Fondo nazionale per lo

sviluppo dell'imprenditoria femminile", con apposito capitolo nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e con

dotazione di dieci miliardi annui per il triennio 1992-1994. A carico

di tale Fondo sono posti, non solo i contributi in conto capitale, ma

anche le agevolazioni sugli interessi, determinate nella misura del

dieci per cento del Fondo, del quale è previsto il conferimento al

Mediocredito centrale. L'art. 6 demanda, poi, a un decreto del

Ministro dell'industria, di concerto con quello del tesoro, la

determinazione dei criteri e delle modalità per la presentazione

delle domande e per la concessione delle agevolazioni, stabilendo,

comunque, che le agevolazioni stesse sono concesse con decreto del

Ministro dell'industria, di concerto con i ministri competenti per i

settori cui appartengono i soggetti beneficiari (secondo comma).

A giudizio della ricorrente, questa disciplina sarebbe

illegittima, in quanto, in materie di sicura competenza provinciale,

prevede interventi affidati esclusivamente allo Stato, senza il

minimo coinvolgimento, neanche formale, delle regioni e delle province autonome. La Provincia osserva, infatti, che, anche secondo la

giurisprudenza di questa Corte, interventi statali in materia di

competenza provinciale sono ammissibili solo se sorretti da un

interesse nazionale ovvero se rispondenti ad esigenze straordinarie

riconducibili a situazioni di particolare emergenza (v., in

particolare, sent. n. 116 del 1991). D'altra parte, anche ad

ammettere la priorità dell'obiettivo del sostegno dell'imprenditoria

femminile, ben altre avrebbero dovuto essere, secondo la ricorrente,

le forme dell'intervento statale (statuizioni di principio e di

indirizzo; previsioni di finanziamenti a destinazione vincolata).

Per quanto riguarda, poi, la previsione di interventi statali a

sostegno delle imprese industriali, sussisterebbe, ad avviso della

ricorrente, un'ulteriore ragione di illegittimità, consistente nella

violazione dell'art. 15 dello Statuto. Quest'ultimo dispone, infatti,

che siano assegnate alle province autonome, sentite le stesse, quote

degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per

l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per

l'incremento della produzione industriale e che le somme così

assegnate siano utilizzate d'intesa tra lo Stato e le province

stesse. La legge impugnata, al contrario, non prevede alcuna

assegnazione in favore delle province autonome, né un loro

coinvolgimento nella utilizzazione delle somme destinate alla

promozione dell'imprenditoria femminile. Una simile disciplina, del

resto, non potrebbe neanche essere giustificata in base alla clausola

contenuta nello stesso art. 15 dello Statuto, il quale fa salva la

diversa regolamentazione contenuta nelle norme generali sulla

programmazione economica, dal momento che le disposizioni impugnate

certamente non hanno carattere di norme programmatiche.

Illegittimo sarebbe, infine, sempre secondo la ricorrente, l'art.

12 della legge impugnata, il quale dispone che le regioni e le province autonome, in accordo con le associazioni di categoria e

attraverso convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano

caratteristiche di affidabilità e di consolidata esperienza in

materia e che siano presenti sull'intero territorio nazionale,

provvedono all'attuazione di programmi che siano diretti alla

diffusione di informazioni mirate, nonché alla realizzazione di

servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione

organizzativa e di supporto alle attività agevolate dalla legge

stessa. A tale fine le regioni e le province autonome possono

ottenere contributi dal Fondo di cui all'art. 3 in misura non

superiore al trenta per cento della spesa prevista. Ove questa

disciplina dovesse essere interpretata nel senso che impone alle

regioni e alle province autonome un vero e proprio obbligo di attuare

i programmi previsti, risulterebbero lesi, ad avviso della

ricorrente, l'autonomia organizzativa della Provincia di Trento e il

principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, il

quale richiede che le leggi statali, ove impongano nuovi oneri

finanziari alle regioni o alle province autonome, debbono anche

fornire i mezzi per far fronte a tali oneri.

2. - Con un distinto ricorso, la Regione Lombardia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale nei confronti delle stesse

disposizioni della legge n. 215 del 1992 (ad eccezione di quelle

concernenti le agevolazioni per le imprese industriali), deducendo la

violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché,

limitatamente all'art. 12, dell'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, anche in riferimento all'art. 109 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e

all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Le ragioni addotte dalla Regione Lombardia coincidono, fatte salve

le differenze inerenti ai parametri, con quelle esposte dalla

Provincia autonoma di Trento.

3. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate

non fondate.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva, innanzitutto, che la

legge impugnata, al pari della precedente legge 10 aprile 1991, n.

125, è attuativa del precetto di cui all'art. 3, secondo comma,

della Costituzione, in quanto è diretta a rimuovere le condizioni di

fatto limitative dell'eguaglianza, promuovendo l'instaurazione di

condizioni di parità non solo formale fra uomini e donne. La stessa

legge, inoltre, sarebbe attuativa anche del precetto di cui all'art.

41, primo comma, della Costituzione, che vuole l'iniziativa economica

"libera" anche da condizionamenti di fatto. Ma, se questi sono i fini

della legge, risulta evidente, ad avviso dell'Avvocatura, come gli

stessi non possano essere perseguiti altro che dallo Stato, dovendosi

assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio

nazionale attraverso strumenti di gestione necessariamente

centralizzata per realizzare un equo riparto delle risorse.

Quanto al merito delle singole censure, l'Avvocatura dello Stato

rileva che, per essere accordabili ratione subiecti, le agevolazioni

in favore delle imprese nulla tolgono e nulla aggiungono all'assetto

normativo dei vari settori di attività nei quali verosimilmente si

verificherà solo un aumento quantitativo, con una diversa

composizione soggettiva, degli operatori. In altri termini, secondo

l'Avvocatura dello Stato, proprio perché dall'ambito di operatività

della legge non è escluso alcun settore di attività e proprio

perché la finalità della legge è precipuamente quella di indurre

un mutamento nella struttura delle imprese e nella loro conduzione,

deve escludersi la dedotta violazione delle competenze provinciali e

regionali, le quali non possono ritenersi incise da un intervento

suppletivo e complementare operante, piuttosto, sul piano dei diritti

della personalità. In particolare, ciò vale per le competenze in

materia di formazione professionale, le quali non sono affatto

disciplinate dalla legge impugnata.

Quanto alle censure rivolte all'art. 12, l'Avvocatura dello Stato

contesta l'interpretazione proposta dalle ricorrenti, secondo la

quale regioni e province autonome sarebbero obbligate ad assumere le

iniziative di supporto ivi descritte. Si tratterebbe, al contrario,

di interventi meramente facoltativi, nei confronti dei quali non

avrebbero conseguentemente ragion d'essere i dubbi di legittimità

costituzionale formulati con riferimento all'art. 81, quarto comma,

della Costituzione.

Né, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, possono ritenersi

fondate le censure sotto il profilo della lesione dell'autonomia

organizzativa. Premesso, infatti, che il vincolo nella scelta dei

soggetti con i quali stipulare convenzioni che abbiano il requisito

della presenza nell'intero territorio regionale (e non nazionale,

come affermato dalle ricorrenti) riguarderebbe le sole regioni a

statuto ordinario, la difesa dello Stato ritiene che tale previsione

sia giustificata dallo scopo di assicurare un'uniforme copertura

dell'attività di supporto, in maniera che la promozione

dell'imprenditoria femminile ne resti ugualmente coadiuvata sul

territorio di ciascuna regione.

4. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti hanno presentato

memorie con le quali insistono per l'accoglimento delle sollevate

questioni di legittimità costituzionale.

Replicando alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, le

ricorrenti osservano che il perseguimento di finalità di eguaglianza

sostanziale non è di per sé ragione sufficiente per giustificare

deroghe al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e

regioni (o province autonome). In realtà, il legislatore statale

potrebbe legittimamente intervenire nelle materie assegnate alle

regioni (o alle province autonome) ai fini perseguiti dalla legge

impugnata soltanto dettando principi fondamentali o norme

fondamentali di riforma economico-sociale ovvero erogando

finanziamenti a destinazione vincolata. Del resto, poiché l'art. 3,

secondo comma, della Costituzione assegna tale compito alla

Repubblica, deve ritenersi che quest'ultimo debba essere svolto dallo

Stato, dalle regioni o dalle province autonome nell'ambito delle

rispettive competenze, individuate in base a criteri oggettivi, non

in base a criteri teleologici.

Le ricorrenti contestano, quindi, l'assunto della difesa dello

Stato in base al quale la legge impugnata nulla aggiungerebbe

all'assetto normativo dei vari settori di attività, osservando che,

al contrario, gli strumenti individuati dalla legge impugnata

(incentivazioni finanziarie di investimenti aziendali o di acquisto

di servizi da parte delle imprese; finanziamenti di corsi di

formazione imprenditoriale) sono di per sé oggettivamente attinenti

all'ambito della disciplina dei singoli settori interessati. In ogni

caso, proseguono le ricorrenti, quand'anche si volesse ritenere non

preclusa allo Stato la disciplina specifica e di immediata

applicazione degli interventi previsti dalla legge impugnata,

dovrebbe ritenersi ingiustificata l'attribuzione agli organi

ministeriali centrali dell'attività amministrativa di erogazione dei

finanziamenti. Nessuna finalità di eguaglianza sostanziale, infatti,

potrebbe giustificare l'avocazione allo Stato delle competenze

amministrative di spesa in materie rientranti tra le attribuzioni

regionali o provinciali.

Quanto all'art. 12, le ricorrenti prendono atto delle deduzioni

dell'Avvocatura dello Stato, secondo le quali le iniziative regionali

o provinciali ivi previste sarebbero facoltative e non obbligatorie.

La Regione Lombardia, in particolare, osserva, in ogni caso, che

anche l'accertata facoltatività delle convenzioni non farebbe venir

meno la dedotta lesione della propria autonomia organizzativa, dal

momento che le attività previste dall'art. 12 vanno comunque

realizzate nell'ambito regionale mediante strumenti organizzativi

disciplinati dalla legge statale e attraverso soggetti aventi le

caratteristiche individuate dalla stessa legge. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al

giudizio di questa Corte, le quali investono varie disposizioni

contenute nella legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per

l'imprenditoria femminile), sono state sollevate da due distinti

ricorsi regolarmene notificati e depositati dalla Provincia autonoma

di Trento e dalla Regione Lombardia.

Con il primo dei menzionati ricorsi la Provincia ricorrente

contesta la legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 8

della legge n. 215 del 1992, ritenendo che le disposizioni ivi

contenute si pongano in contrasto con:

a) le competenze di tipo esclusivo attribuite alla stessa

Provincia dall'art. 8, nn. 9 (artigianato), 18 (comunicazioni e

trasporti d'interesse provinciale), 20 (turismo e industria

alberghiera), 21 (agricoltura e foreste) e 29 (addestramento e

formazione professionale) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione;

b) le competenze di tipo concorrente assicurate alla Provincia

medesima dall'art. 9, nn. 3 (commercio), 7 (esercizi pubblici) e 8

(incremento della produzione industriale) del citato Statuto speciale

e relative norme di attuazione;

c) le competenze di natura amministrativa attribuite alla

ricorrente sulle materie indicate nelle lettere precedenti in virtù

dell'art. 16 del ricordato Statuto speciale;

d) la speciale attribuzione assegnata alla Provincia dall'art.

15 del citato Statuto speciale in ordine alle quote degli

stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per

l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari a

favore dell'incremento delle attività industriali.

Con il medesimo ricorso, la Provincia autonoma di Trento contesta

altresì la legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n.

215 del 1992, deducendone il contrasto con la propria autonomia

organizzativa e con il principio posto dall'art. 81, quarto comma,

della Costituzione, in base al quale ogni legge che comporti nuove

spese deve contestualmente prevedere i mezzi finanziari per farvi

fronte.

Con il secondo ricorso la Regione Lombardia ha contestato la

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 della legge n.

215 del 1992, deducendo la violazione degli artt. 117 e 118

(competenze legislative e amministrative in materia di turismo e

industria alberghiera, trasporti d'interesse regionale, istruzione

artigiana e professionale, agricoltura e foreste, artigianato) e

dell'art. 119 (autonomia finanziaria). Anche la Regione Lombardia

contesta la legittimità costituzionale dell'art. 12, deducendo la

violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, in connessione con l'art. 109 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 27 della legge 5 agosto 1978,

n. 468 e l'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Poiché i predetti ricorsi prospettano questioni di legittimità

costituzionale identiche o connesse, i relativi giudizi vanno decisi

con un'unica sentenza.

2. - Una prima censura riguarda gli artt. 2, 4 e 8 della legge n.

215 del 1992, i quali determinano, rispettivamente, i soggetti che

possono accedere ai benefici disposti dalla predetta legge (art. 2) e

le agevolazioni previste al fine di incentivare la promozione di

nuove imprenditorialità femminili e di permettere l'acquisizione di

servizi reali da parte dei soggetti precedentemente indicati (artt. 4

e 8). Ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni contenute nei

predetti articoli sembrano contrastare con le norme costituzionali

ricordate nel precedente punto della motivazione, dal momento che

individuerebbero le agevolazioni finanziarie e i relativi possibili

beneficiari in relazione ad attività economiche e imprenditoriali

svolgentisi in ambiti (agricoltura, turismo, etc.) affidati alle

competenze delle province autonome e delle regioni.

Le questioni non sono fondate.

Al fine di decidere i dubbi di costituzionalità sollevati nei

confronti degli artt. 2, 4 e 8 della legge impugnata, occorre prima

precisare in cosa consistono le "azioni positive" a favore delle

donne nel campo imprenditoriale.

2.1. - Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 215 del

1992, le disposizioni contenute nell'atto contestato perseguono le

seguenti finalità:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria

femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la

professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o

a prevalente partecipazione femminile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione

delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a

prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei

diversi settori produttivi.

In vista della realizzazione di tali fini, l'impugnato art. 2

individua, quali soggetti che possono accedere ai benefici indicati

in altre disposizioni della stessa legge, le società cooperative e

di persone costituite in misura non inferiore al sessanta per cento

da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione

appartengano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui

organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da

donne, le imprese individuali gestite da donne operanti nei settori

dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio,

del turismo e dei servizi (lettera a). Lo stesso articolo, alla

lettera b), aggiunge che ai medesimi benefici possono accedere le

imprese o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di

promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e

privato, i centri di formazione imprenditoriale o eroganti servizi di

consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati, per una

quota non inferiore al settanta per cento, a donne.

In relazione alle distinte categorie di soggetti indicati nelle

due lettere dell'art. 2, l'art. 4 determina, poi, le agevolazioni di

cui quei soggetti possono beneficiare. Le società e le imprese

indicati nella lettera a), sempreché siano costituite dopo l'entrata

in vigore della legge n. 215 del 1992, possono usufruire di

contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento delle spese

per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio dell'impresa ovvero

per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività

nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei

servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione

di qualificazione e di innovazione attinenti ai prodotti, alle

tecnologie o all'organizzazione. Inoltre, gli stessi soggetti ora

considerati possono beneficiare di contributi fino al trenta per

cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati

all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al

trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il

collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di

produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo

sviluppo di sistemi di qualità.

I soggetti indicati nell'art. 2, lettera b), possono usufruire, a

norma dell'art. 4, terzo comma, di contributi fino al cinquanta per

cento delle spese sostenute per le attività descritte dallo stesso

art. 2.

Infine, l'art. 8 dispone che ai soggetti indicati nell'art. 2,

lettera a), possono essere concessi finanziamenti agevolati, di

importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a

cinque anni, ad un tasso di interesse pari al cinquanta per cento del

tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene

l'impresa beneficiaria.

2.2. - Dalla descrizione ora compiuta si desume che le

disposizioni impugnate prevedono incentivazioni finanziarie a favore

di imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero a favore di

istituzioni vòlte a promuovere l'imprenditorialità femminile, al

chiaro scopo di agevolarne lo sviluppo, con riferimento ai momenti

più importanti del ciclo produttivo, nei vari settori merceologici

in cui operano. Si tratta, più precisamente, di interventi di

carattere positivo diretti a colmare o, comunque, ad attenuare un

evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di

discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il

dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha

portato a favorire le persone di sesso maschile nell'occupazione

delle posizioni di imprenditore o di dirigente d'azienda.

In altri termini, le finalità perseguite dalle disposizioni

impugnate sono svolgimento immediato del dovere fondamentale - che

l'art. 3, secondo comma, della Costituzione assegna alla Repubblica -

di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,

economica e sociale del Paese". Le "azioni positive", infatti, sono

il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel

rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende

a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone

socialmente svantaggiate - fondamentalmente quelle riconducibili ai

divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art.

3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni

personali e sociali) - al fine di assicurare alle categorie medesime

uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale,

economico e politico.

Nel caso di specie, le "azioni positive" disciplinate dalle

disposizioni impugnate sono dirette a superare il rischio che

diversità di carattere naturale o biologico si trasformino

arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale. A tal fine è

prevista, in relazione a un settore di attività caratterizzato da

una composizione personale che rivela un manifesto squilibrio a danno

dei soggetti di sesso femminile, l'adozione di un trattamento di

favore nei confronti di una categoria di persone, le donne, che,

sulla base di una non irragionevole valutazione operata dal

legislatore, hanno subìto in passato discriminazioni di ordine

sociale e culturale e, tuttora, sono soggette al pericolo di analoghe

discriminazioni.

Trattandosi di misure dirette a trasformare una situazione di

effettiva disparità di condizioni in una connotata da una

sostanziale parità di opportunità, le "azioni positive" comportano

l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle

categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio

di formale parità di trattamento, stabilito nell'art. 3, primo

comma, della Costituzione. Ma tali differenziazioni, proprio perché

presuppongono l'esistenza storica di discriminazioni attinenti al

ruolo sociale di determinate categorie di persone e proprio perché

sono dirette a superare discriminazioni afferenti a condizioni

personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore

costituzionale primario della "pari dignità sociale", esigono che la

loro attuazione non possa subire difformità o deroghe in relazione

alle diverse aree geografiche e politiche del Paese. Infatti, se ne

fosse messa in pericolo l'applicazione uniforme su tutto il

territorio nazionale, il rischio che le "azioni positive" si

trasformino in fattori (aggiuntivi) di disparità di trattamento, non

più giustificate dall'imperativo costituzionale di riequilibrare

posizioni di svantaggio sociale legate alla condizione personale

dell'essere donna, sarebbe di tutta evidenza.

Ciò non toglie che nel programma di "azioni positive" previsto,

in conformità alla precisa indicazione costituzionale che ne affida

il compito alla "Repubblica", siano coinvolti anche soggetti pubblici

diversi dallo Stato (regioni e province autonome). Ma un

coinvolgimento del genere, come la Corte non ha mai mancato di

affermare (v., da ultimo, sent. n. 281 del 1992), è

costituzionalmente possibile soltanto all'interno di un quadro

diretto a garantire un'effettiva coerenza di obiettivi e di

comportamenti.

2.3. - Sulla base delle suesposte motivazioni vanno rigettati i

dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle ricorrenti nei

confronti degli artt. 2, 4 e 8 della legge n. 215 del 1992.

Analogamente a quanto si riscontra nella più recente legislazione

sociale (sulla quale questa Corte si è già pronunziata: v. sentt.

nn. 75, 202, 281 e 406 del 1992), le disposizioni impugnate pongono

una disciplina positivamente differenziata in dipendenza di fattori

direttamente attinenti a qualità soggettive delle categorie di

persone considerate, e non già in ragione delle attività da esse

svolte. Questo carattere della disciplina impugnata testimonia la

portata generale della stessa, nel senso che contiene misure

concernenti le imprese condotte da donne o a prevalente

partecipazione femminile, senza riguardo ai particolari settori

materiali nei quali queste operano. Tali settori, infatti, sono presi

in considerazione dal legislatore unicamente al fine di specificare

la natura imprenditoriale delle attività e non già a quello di

privilegiare taluni settori materiali e di riservare ad essi soltanto

il superamento delle discriminazioni che si intendono eliminare.

Quanto affermato non porta ad escludere che l'attuazione delle

"azioni positive" a favore dell'imprenditoria femminile possa in

concreto interferire con le politiche di incentivazione che le

regioni o le province autonome promuovono nei settori materiali

affidati alle loro competenze. Tale incidenza indiretta, secondo il

costante orientamento di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 281,

366 e 406 del 1992), non può tuttavia costituire motivo di

illegittimità costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di

adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le

province autonome).

3. - Le considerazioni appena svolte conducono all'accoglimento

parziale delle questioni di legittimità costituzionale che le

ricorrenti hanno sollevato nei confronti dell'art. 6 della legge n.

215 del 1992.

Tale articolo, al primo comma, demanda a un decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il

Ministro del tesoro, la determinazione dei criteri e delle modalità

per la presentazione delle domande e per la concessione delle

agevolazioni previste dal già ricordato art. 4. Per questo aspetto

le censure mosse dalle ricorrenti vanno rigettate, dal momento che

l'attribuzione allo Stato del potere di stabilire programmi di

"azioni positive" riguardo all'imprenditoria femminile fa

consequenzialmente cadere la pretesa lesività dell'intervento di un

decreto ministeriale diretto a fissare i criteri e le modalità per

l'attuazione di quei programmi legislativi.

Al contrario, vanno parzialmente accolte le censure che le stesse

ricorrenti muovono al secondo comma dell'art. 6, per il quale le

agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria,

di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono

i soggetti beneficiari, ma senza alcuno strumento di cooperazione con

le regioni o le province autonome, le cui materie di propria

competenza siano interessate dal suddetto decreto.

Le censure delle ricorrenti vanno accolte su quest'ultimo punto,

poiché l'esercizio del potere statale di concedere agevolazioni alle

imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne,

giustificato dalla necessità di assicurare condizioni di uniformità

su tutto il territorio nazionale in ordine all'attuazione di un

valore costituzionale primario, come la realizzazione

dell'eguaglianzaeffettiva delle donne e degli uomini nel campo

dell'imprenditoria, produce indubbie interferenze sullo svolgimento

delle competenze regionali (o provinciali), allorché le agevolazioni

da concedere riguardino imprese operanti in settori materiali

sottoposti alla disciplina dei poteri regionali (o provinciali)

medesimi. In relazione a tali interferenze, il principio

costituzionale di leale cooperazione esige che la decisione statale

di concessione delle predette agevolazioni sia preceduta da forme di

raccordo con le regioni (o le province autonome) nel cui ambito di

competenza ricadono le attività delle imprese destinatarie dei

benefici previsti dalla legge n. 215 del 1992. Tale esigenza di

cooperazione, che peraltro la disposizione impugnata soddisfa

unicamente nei rapporti con gli altri ministeri (mediante il

"concerto"), si impone tanto più nei rapporti con le regioni e le

province autonome, dal momento che l'art. 12 della legge impugnata

prevede che queste ultime concorrano - attraverso la predisposizione

di propri programmi di "azioni positive" coerenti con quelli

nazionali - al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza

sostanziale perseguiti dalla legge stessa.

Per le ragioni ora esposte, quando la concessione delle

agevolazioni da parte del Ministro dell'industria interferisce con

competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome, il relativo potere non può essere esercitato senza

che sia previsto un adeguato strumento di collaborazione tra Stato e

regioni (o province autonome).

4. - Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale

sollevate da entrambe le ricorrenti nei confronti dell'art. 12 della

legge n. 215 del 1992.

Nel prevedere che le regioni e le province autonome, in vista di

finalità coerenti con la stessa legge, attuino, in accordo con le

associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di

informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di

consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa,

di supporto alle attività agevolate dalla legge medesima, l'art. 12

violerebbe l'autonomia organizzativa garantita alle regioni e alle

province autonome là dove stabilisce, secondo la prospettazione

delle ricorrenti, la necessità dell'accordo con le associazioni di

categoria. La stessa sfera di competenze sarebbe violata, sempre

secondo le ricorrenti, anche dal secondo comma dello stesso articolo,

che prevede, per la realizzazione dei predetti programmi, la

stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati, presenti nel

territorio, aventi esperienza in materia. Infine, anche il terzo

comma dell'art. 12 sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto

violerebbe l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per aver

limitato la possibilità per le regioni e le province autonome di

attingere al Fondo nazionale ad un ammontare non superiore al trenta

per cento della spesa prevista, di modo che sarebbero stabiliti oneri

finanziari sprovvisti di adeguati mezzi di copertura.

Le censure ora considerate muovono tutte dal presupposto erroneo

che le regioni e le province autonome siano obbligate a predisporre i

programmi indicati nell'art. 12, con il conseguente vincolo a

stipulare le convenzioni e gli accordi previsti e a finanziare le

suddette attività, per il settanta per cento, con risorse proprie.

In realtà, sia se interpretato nella sua stretta letteralità, sia

se collocato in una visione sistematica dell'intera legge, l'art. 12

porta a configurare la predisposizione e la realizzazione dei

programmi di "azioni positive" come una facoltà delle regioni e

delle province autonome. Sotto il profilo letterale, occorre

considerare che l'articolo in esame mira a predisporre un quadro di

coordinamento fra le iniziative a favore dell'imprenditoria femminile

poste in essere dallo Stato e quelle concorrenti autonomamente decise

dalle regioni e dalle province autonome. L'art. 12, sotto

quest'ultimo aspetto, si limita a prevedere la necessità della

coerenza dei programmi liberamente determinati dalle regioni (e dalle

province autonome) con le finalità d'interesse generale perseguite

dalla legge n. 215 del 1992 e a stabilire, anche in relazione al

contributo finanziario statale del trenta per cento della spesa

prevista per i suddetti programmi, la via preferenziale dell'accordo

con le associazioni di categoria (per la predisposizione dei

programmi medesimi) e quella della convenzione con enti pubblici e

privati aventi particolare esperienza in materia (per la

realizzazione dei programmi stessi). Si tratta, com'è evidente, di

vincoli e di disposizioni che non possono in alcun modo esser

considerati lesivi dell'autonomia costituzionale spettante alle

ricorrenti.

5. - Deve, infine, dichiararsi la non fondatezza delle questioni

di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di

Trento e dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 della

legge n. 215 del 1992, il quale prevede l'istituzione presso il

Ministero dell'industria del Fondo nazionale per lo sviluppo

dell'imprenditoria femminile. Infatti, poiché per le ragioni

precedentemente illustrate la materia regolata dalla legge in

questione sfugge alle competenze regionali o provinciali, vengono

conseguentemente a cadere le censure delle ricorrenti in ordine a una

presunta violazione della autonomia ad esse assicurata dalle

disposizioni statutarie e costituzionali ricordate al punto 1 della

presente motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per

l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un

meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province

autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la

concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a

prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino

nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle

regioni e delle province autonome;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 3, 4, 6, primo comma, e 8 della legge 25 febbraio

1992, n. 215, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla

Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18,

20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme

di attuazione, e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt.

117, 118 e 119 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sollevata, con i

ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, per

violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, e dalla Regione Lombardia, per

violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, in connessione con l'art. 109 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 27 della legge 5 agosto 1978,

n. 468 e l'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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