Sentenza n. 109/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/03/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 215/1992
applicata al caso
- art. 2legge 215/1992
- art. 3legge 215/1992
- art. 4legge 215/1992
- art. 8legge 215/1992
- art. 12legge 215/1992
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 109d.P.R. 616/1977
- art. 27d.P.R. 616/1977
- art. 3legge 468/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6, 8
e 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per
l'imprenditoria femminile), promossi con ricorsi della Provincia
autonoma di Trento e della Regione Lombardia, notificati il 6 aprile
1992, depositati in cancelleria il 13 successivo ed iscritti ai nn.
45 e 46 del registro ricorsi 1992.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento
e per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio
Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia
autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità
costituzionale nei confronti di numerose disposizioni della legge 25
febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria
femminile), deducendo: a) la violazione della competenza esclusiva in
materia di artigianato, di comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, di turismo e industria alberghiera, di agricoltura e
foreste e di formazione professionale, ad essa costituzionalmente
attribuita dall'art. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle
relative norme di attuazione; b) la violazione della competenza
concorrente in materia di commercio, di esercizi pubblici e di
incremento della produzione industriale, ad essa attribuita dall'art.
9, nn. 3, 7 e 8 del medesimo Statuto e dalle relative norme di
attuazione; c) la lesione delle potestà amministrative sulle
medesime materie, attribuite alla Provincia, ai sensi dell'art. 16
del citato Statuto.
La legge impugnata prevede interventi finanziari dello Stato
finalizzati a favorire la promozione delle pari opportunità per
uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
Destinatari di tali interventi sono, da un lato, le società cooperative e le società di persone o di capitali con determinate
caratteristiche nella composizione del capitale sociale e degli
organi di amministrazione e le imprese individuali gestite da donne
che operano "nei settori dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi" (art. 2,
comma 1, lett. a) e, dall'altro, le imprese, i consorzi, le
associazioni, gli enti, le società di promozione, i centri di
formazione o gli ordini professionali che "promuovono corsi di
formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza
tecnica e manageriale" (art. 2, comma 1, lett. b). Gli interventi
previsti consistono, per le imprese individuali o societarie, in
contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento delle spese
"per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto
di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore
dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi" e "per
i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di
innovazione di prodotto, tecnologica ed organizzativa" (art. 4, comma
1, lett. a); ovvero in contributi in conto capitale fino al trenta
per cento delle spese sostenute "per l'acquisizione di servizi
destinati all'aumento della produttività, all'innovazione
organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di
nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di
nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione,
nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità" (art. 4, comma 1,
lett. b). Un contributo per un ammontare pari al cinquanta per cento
delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
b), è poi previsto dall'art. 4, terzo comma.
Ai sensi dell'art. 8, ai destinatari della legge possono essere
concessi dagli istituti di credito, agli stessi fini, finanziamenti
agevolati di importo fino a trecento milioni e per cinque anni, con
abbattimento del tasso di interesse al cinquanta per cento del tasso
di riferimento in vigore per il settore di appartenenza dell'impresa.
Quanto al procedimento di erogazione e di finanziamento delle
agevolazioni, viene innanzitutto istituito un "Fondo nazionale per lo
sviluppo dell'imprenditoria femminile", con apposito capitolo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e con
dotazione di dieci miliardi annui per il triennio 1992-1994. A carico
di tale Fondo sono posti, non solo i contributi in conto capitale, ma
anche le agevolazioni sugli interessi, determinate nella misura del
dieci per cento del Fondo, del quale è previsto il conferimento al
Mediocredito centrale. L'art. 6 demanda, poi, a un decreto del
Ministro dell'industria, di concerto con quello del tesoro, la
determinazione dei criteri e delle modalità per la presentazione
delle domande e per la concessione delle agevolazioni, stabilendo,
comunque, che le agevolazioni stesse sono concesse con decreto del
Ministro dell'industria, di concerto con i ministri competenti per i
settori cui appartengono i soggetti beneficiari (secondo comma).
A giudizio della ricorrente, questa disciplina sarebbe
illegittima, in quanto, in materie di sicura competenza provinciale,
prevede interventi affidati esclusivamente allo Stato, senza il
minimo coinvolgimento, neanche formale, delle regioni e delle province autonome. La Provincia osserva, infatti, che, anche secondo la
giurisprudenza di questa Corte, interventi statali in materia di
competenza provinciale sono ammissibili solo se sorretti da un
interesse nazionale ovvero se rispondenti ad esigenze straordinarie
riconducibili a situazioni di particolare emergenza (v., in
particolare, sent. n. 116 del 1991). D'altra parte, anche ad
ammettere la priorità dell'obiettivo del sostegno dell'imprenditoria
femminile, ben altre avrebbero dovuto essere, secondo la ricorrente,
le forme dell'intervento statale (statuizioni di principio e di
indirizzo; previsioni di finanziamenti a destinazione vincolata).
Per quanto riguarda, poi, la previsione di interventi statali a
sostegno delle imprese industriali, sussisterebbe, ad avviso della
ricorrente, un'ulteriore ragione di illegittimità, consistente nella
violazione dell'art. 15 dello Statuto. Quest'ultimo dispone, infatti,
che siano assegnate alle province autonome, sentite le stesse, quote
degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per
l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per
l'incremento della produzione industriale e che le somme così
assegnate siano utilizzate d'intesa tra lo Stato e le province
stesse. La legge impugnata, al contrario, non prevede alcuna
assegnazione in favore delle province autonome, né un loro
coinvolgimento nella utilizzazione delle somme destinate alla
promozione dell'imprenditoria femminile. Una simile disciplina, del
resto, non potrebbe neanche essere giustificata in base alla clausola
contenuta nello stesso art. 15 dello Statuto, il quale fa salva la
diversa regolamentazione contenuta nelle norme generali sulla
programmazione economica, dal momento che le disposizioni impugnate
certamente non hanno carattere di norme programmatiche.
Illegittimo sarebbe, infine, sempre secondo la ricorrente, l'art.
12 della legge impugnata, il quale dispone che le regioni e le province autonome, in accordo con le associazioni di categoria e
attraverso convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano
caratteristiche di affidabilità e di consolidata esperienza in
materia e che siano presenti sull'intero territorio nazionale,
provvedono all'attuazione di programmi che siano diretti alla
diffusione di informazioni mirate, nonché alla realizzazione di
servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione
organizzativa e di supporto alle attività agevolate dalla legge
stessa. A tale fine le regioni e le province autonome possono
ottenere contributi dal Fondo di cui all'art. 3 in misura non
superiore al trenta per cento della spesa prevista. Ove questa
disciplina dovesse essere interpretata nel senso che impone alle
regioni e alle province autonome un vero e proprio obbligo di attuare
i programmi previsti, risulterebbero lesi, ad avviso della
ricorrente, l'autonomia organizzativa della Provincia di Trento e il
principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, il
quale richiede che le leggi statali, ove impongano nuovi oneri
finanziari alle regioni o alle province autonome, debbono anche
fornire i mezzi per far fronte a tali oneri.
2. - Con un distinto ricorso, la Regione Lombardia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale nei confronti delle stesse
disposizioni della legge n. 215 del 1992 (ad eccezione di quelle
concernenti le agevolazioni per le imprese industriali), deducendo la
violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché,
limitatamente all'art. 12, dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, anche in riferimento all'art. 109 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.
Le ragioni addotte dalla Regione Lombardia coincidono, fatte salve
le differenze inerenti ai parametri, con quelle esposte dalla
Provincia autonoma di Trento.
3. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate
non fondate.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva, innanzitutto, che la
legge impugnata, al pari della precedente legge 10 aprile 1991, n.
125, è attuativa del precetto di cui all'art. 3, secondo comma,
della Costituzione, in quanto è diretta a rimuovere le condizioni di
fatto limitative dell'eguaglianza, promuovendo l'instaurazione di
condizioni di parità non solo formale fra uomini e donne. La stessa
legge, inoltre, sarebbe attuativa anche del precetto di cui all'art.
41, primo comma, della Costituzione, che vuole l'iniziativa economica
"libera" anche da condizionamenti di fatto. Ma, se questi sono i fini
della legge, risulta evidente, ad avviso dell'Avvocatura, come gli
stessi non possano essere perseguiti altro che dallo Stato, dovendosi
assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio
nazionale attraverso strumenti di gestione necessariamente
centralizzata per realizzare un equo riparto delle risorse.
Quanto al merito delle singole censure, l'Avvocatura dello Stato
rileva che, per essere accordabili ratione subiecti, le agevolazioni
in favore delle imprese nulla tolgono e nulla aggiungono all'assetto
normativo dei vari settori di attività nei quali verosimilmente si
verificherà solo un aumento quantitativo, con una diversa
composizione soggettiva, degli operatori. In altri termini, secondo
l'Avvocatura dello Stato, proprio perché dall'ambito di operatività
della legge non è escluso alcun settore di attività e proprio
perché la finalità della legge è precipuamente quella di indurre
un mutamento nella struttura delle imprese e nella loro conduzione,
deve escludersi la dedotta violazione delle competenze provinciali e
regionali, le quali non possono ritenersi incise da un intervento
suppletivo e complementare operante, piuttosto, sul piano dei diritti
della personalità. In particolare, ciò vale per le competenze in
materia di formazione professionale, le quali non sono affatto
disciplinate dalla legge impugnata.
Quanto alle censure rivolte all'art. 12, l'Avvocatura dello Stato
contesta l'interpretazione proposta dalle ricorrenti, secondo la
quale regioni e province autonome sarebbero obbligate ad assumere le
iniziative di supporto ivi descritte. Si tratterebbe, al contrario,
di interventi meramente facoltativi, nei confronti dei quali non
avrebbero conseguentemente ragion d'essere i dubbi di legittimità
costituzionale formulati con riferimento all'art. 81, quarto comma,
della Costituzione.
Né, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, possono ritenersi
fondate le censure sotto il profilo della lesione dell'autonomia
organizzativa. Premesso, infatti, che il vincolo nella scelta dei
soggetti con i quali stipulare convenzioni che abbiano il requisito
della presenza nell'intero territorio regionale (e non nazionale,
come affermato dalle ricorrenti) riguarderebbe le sole regioni a
statuto ordinario, la difesa dello Stato ritiene che tale previsione
sia giustificata dallo scopo di assicurare un'uniforme copertura
dell'attività di supporto, in maniera che la promozione
dell'imprenditoria femminile ne resti ugualmente coadiuvata sul
territorio di ciascuna regione.
4. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti hanno presentato
memorie con le quali insistono per l'accoglimento delle sollevate
questioni di legittimità costituzionale.
Replicando alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, le
ricorrenti osservano che il perseguimento di finalità di eguaglianza
sostanziale non è di per sé ragione sufficiente per giustificare
deroghe al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e
regioni (o province autonome). In realtà, il legislatore statale
potrebbe legittimamente intervenire nelle materie assegnate alle
regioni (o alle province autonome) ai fini perseguiti dalla legge
impugnata soltanto dettando principi fondamentali o norme
fondamentali di riforma economico-sociale ovvero erogando
finanziamenti a destinazione vincolata. Del resto, poiché l'art. 3,
secondo comma, della Costituzione assegna tale compito alla
Repubblica, deve ritenersi che quest'ultimo debba essere svolto dallo
Stato, dalle regioni o dalle province autonome nell'ambito delle
rispettive competenze, individuate in base a criteri oggettivi, non
in base a criteri teleologici.
Le ricorrenti contestano, quindi, l'assunto della difesa dello
Stato in base al quale la legge impugnata nulla aggiungerebbe
all'assetto normativo dei vari settori di attività, osservando che,
al contrario, gli strumenti individuati dalla legge impugnata
(incentivazioni finanziarie di investimenti aziendali o di acquisto
di servizi da parte delle imprese; finanziamenti di corsi di
formazione imprenditoriale) sono di per sé oggettivamente attinenti
all'ambito della disciplina dei singoli settori interessati. In ogni
caso, proseguono le ricorrenti, quand'anche si volesse ritenere non
preclusa allo Stato la disciplina specifica e di immediata
applicazione degli interventi previsti dalla legge impugnata,
dovrebbe ritenersi ingiustificata l'attribuzione agli organi
ministeriali centrali dell'attività amministrativa di erogazione dei
finanziamenti. Nessuna finalità di eguaglianza sostanziale, infatti,
potrebbe giustificare l'avocazione allo Stato delle competenze
amministrative di spesa in materie rientranti tra le attribuzioni
regionali o provinciali.
Quanto all'art. 12, le ricorrenti prendono atto delle deduzioni
dell'Avvocatura dello Stato, secondo le quali le iniziative regionali
o provinciali ivi previste sarebbero facoltative e non obbligatorie.
La Regione Lombardia, in particolare, osserva, in ogni caso, che
anche l'accertata facoltatività delle convenzioni non farebbe venir
meno la dedotta lesione della propria autonomia organizzativa, dal
momento che le attività previste dall'art. 12 vanno comunque
realizzate nell'ambito regionale mediante strumenti organizzativi
disciplinati dalla legge statale e attraverso soggetti aventi le
caratteristiche individuate dalla stessa legge. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al
giudizio di questa Corte, le quali investono varie disposizioni
contenute nella legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per
l'imprenditoria femminile), sono state sollevate da due distinti
ricorsi regolarmene notificati e depositati dalla Provincia autonoma
di Trento e dalla Regione Lombardia.
Con il primo dei menzionati ricorsi la Provincia ricorrente
contesta la legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 8
della legge n. 215 del 1992, ritenendo che le disposizioni ivi
contenute si pongano in contrasto con:
a) le competenze di tipo esclusivo attribuite alla stessa
Provincia dall'art. 8, nn. 9 (artigianato), 18 (comunicazioni e
trasporti d'interesse provinciale), 20 (turismo e industria
alberghiera), 21 (agricoltura e foreste) e 29 (addestramento e
formazione professionale) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione;
b) le competenze di tipo concorrente assicurate alla Provincia
medesima dall'art. 9, nn. 3 (commercio), 7 (esercizi pubblici) e 8
(incremento della produzione industriale) del citato Statuto speciale
e relative norme di attuazione;
c) le competenze di natura amministrativa attribuite alla
ricorrente sulle materie indicate nelle lettere precedenti in virtù
dell'art. 16 del ricordato Statuto speciale;
d) la speciale attribuzione assegnata alla Provincia dall'art.
15 del citato Statuto speciale in ordine alle quote degli
stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per
l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari a
favore dell'incremento delle attività industriali.
Con il medesimo ricorso, la Provincia autonoma di Trento contesta
altresì la legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n.
215 del 1992, deducendone il contrasto con la propria autonomia
organizzativa e con il principio posto dall'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, in base al quale ogni legge che comporti nuove
spese deve contestualmente prevedere i mezzi finanziari per farvi
fronte.
Con il secondo ricorso la Regione Lombardia ha contestato la
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 della legge n.
215 del 1992, deducendo la violazione degli artt. 117 e 118
(competenze legislative e amministrative in materia di turismo e
industria alberghiera, trasporti d'interesse regionale, istruzione
artigiana e professionale, agricoltura e foreste, artigianato) e
dell'art. 119 (autonomia finanziaria). Anche la Regione Lombardia
contesta la legittimità costituzionale dell'art. 12, deducendo la
violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, in connessione con l'art. 109 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 27 della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e l'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.
Poiché i predetti ricorsi prospettano questioni di legittimità
costituzionale identiche o connesse, i relativi giudizi vanno decisi
con un'unica sentenza.
2. - Una prima censura riguarda gli artt. 2, 4 e 8 della legge n.
215 del 1992, i quali determinano, rispettivamente, i soggetti che
possono accedere ai benefici disposti dalla predetta legge (art. 2) e
le agevolazioni previste al fine di incentivare la promozione di
nuove imprenditorialità femminili e di permettere l'acquisizione di
servizi reali da parte dei soggetti precedentemente indicati (artt. 4
e 8). Ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni contenute nei
predetti articoli sembrano contrastare con le norme costituzionali
ricordate nel precedente punto della motivazione, dal momento che
individuerebbero le agevolazioni finanziarie e i relativi possibili
beneficiari in relazione ad attività economiche e imprenditoriali
svolgentisi in ambiti (agricoltura, turismo, etc.) affidati alle
competenze delle province autonome e delle regioni.
Le questioni non sono fondate.
Al fine di decidere i dubbi di costituzionalità sollevati nei
confronti degli artt. 2, 4 e 8 della legge impugnata, occorre prima
precisare in cosa consistono le "azioni positive" a favore delle
donne nel campo imprenditoriale.
2.1. - Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 215 del
1992, le disposizioni contenute nell'atto contestato perseguono le
seguenti finalità:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la
professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o
a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione
delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei
diversi settori produttivi.
In vista della realizzazione di tali fini, l'impugnato art. 2
individua, quali soggetti che possono accedere ai benefici indicati
in altre disposizioni della stessa legge, le società cooperative e
di persone costituite in misura non inferiore al sessanta per cento
da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione
appartengano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui
organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da
donne, le imprese individuali gestite da donne operanti nei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio,
del turismo e dei servizi (lettera a). Lo stesso articolo, alla
lettera b), aggiunge che ai medesimi benefici possono accedere le
imprese o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di
promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e
privato, i centri di formazione imprenditoriale o eroganti servizi di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati, per una
quota non inferiore al settanta per cento, a donne.
In relazione alle distinte categorie di soggetti indicati nelle
due lettere dell'art. 2, l'art. 4 determina, poi, le agevolazioni di
cui quei soggetti possono beneficiare. Le società e le imprese
indicati nella lettera a), sempreché siano costituite dopo l'entrata
in vigore della legge n. 215 del 1992, possono usufruire di
contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento delle spese
per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio dell'impresa ovvero
per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività
nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei
servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione
di qualificazione e di innovazione attinenti ai prodotti, alle
tecnologie o all'organizzazione. Inoltre, gli stessi soggetti ora
considerati possono beneficiare di contributi fino al trenta per
cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati
all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al
trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di
produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo
sviluppo di sistemi di qualità.
I soggetti indicati nell'art. 2, lettera b), possono usufruire, a
norma dell'art. 4, terzo comma, di contributi fino al cinquanta per
cento delle spese sostenute per le attività descritte dallo stesso
art. 2.
Infine, l'art. 8 dispone che ai soggetti indicati nell'art. 2,
lettera a), possono essere concessi finanziamenti agevolati, di
importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a
cinque anni, ad un tasso di interesse pari al cinquanta per cento del
tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene
l'impresa beneficiaria.
2.2. - Dalla descrizione ora compiuta si desume che le
disposizioni impugnate prevedono incentivazioni finanziarie a favore
di imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero a favore di
istituzioni vòlte a promuovere l'imprenditorialità femminile, al
chiaro scopo di agevolarne lo sviluppo, con riferimento ai momenti
più importanti del ciclo produttivo, nei vari settori merceologici
in cui operano. Si tratta, più precisamente, di interventi di
carattere positivo diretti a colmare o, comunque, ad attenuare un
evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di
discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il
dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha
portato a favorire le persone di sesso maschile nell'occupazione
delle posizioni di imprenditore o di dirigente d'azienda.
In altri termini, le finalità perseguite dalle disposizioni
impugnate sono svolgimento immediato del dovere fondamentale - che
l'art. 3, secondo comma, della Costituzione assegna alla Repubblica -
di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese". Le "azioni positive", infatti, sono
il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel
rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende
a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone
socialmente svantaggiate - fondamentalmente quelle riconducibili ai
divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art.
3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali) - al fine di assicurare alle categorie medesime
uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale,
economico e politico.
Nel caso di specie, le "azioni positive" disciplinate dalle
disposizioni impugnate sono dirette a superare il rischio che
diversità di carattere naturale o biologico si trasformino
arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale. A tal fine è
prevista, in relazione a un settore di attività caratterizzato da
una composizione personale che rivela un manifesto squilibrio a danno
dei soggetti di sesso femminile, l'adozione di un trattamento di
favore nei confronti di una categoria di persone, le donne, che,
sulla base di una non irragionevole valutazione operata dal
legislatore, hanno subìto in passato discriminazioni di ordine
sociale e culturale e, tuttora, sono soggette al pericolo di analoghe
discriminazioni.
Trattandosi di misure dirette a trasformare una situazione di
effettiva disparità di condizioni in una connotata da una
sostanziale parità di opportunità, le "azioni positive" comportano
l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle
categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio
di formale parità di trattamento, stabilito nell'art. 3, primo
comma, della Costituzione. Ma tali differenziazioni, proprio perché
presuppongono l'esistenza storica di discriminazioni attinenti al
ruolo sociale di determinate categorie di persone e proprio perché
sono dirette a superare discriminazioni afferenti a condizioni
personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore
costituzionale primario della "pari dignità sociale", esigono che la
loro attuazione non possa subire difformità o deroghe in relazione
alle diverse aree geografiche e politiche del Paese. Infatti, se ne
fosse messa in pericolo l'applicazione uniforme su tutto il
territorio nazionale, il rischio che le "azioni positive" si
trasformino in fattori (aggiuntivi) di disparità di trattamento, non
più giustificate dall'imperativo costituzionale di riequilibrare
posizioni di svantaggio sociale legate alla condizione personale
dell'essere donna, sarebbe di tutta evidenza.
Ciò non toglie che nel programma di "azioni positive" previsto,
in conformità alla precisa indicazione costituzionale che ne affida
il compito alla "Repubblica", siano coinvolti anche soggetti pubblici
diversi dallo Stato (regioni e province autonome). Ma un
coinvolgimento del genere, come la Corte non ha mai mancato di
affermare (v., da ultimo, sent. n. 281 del 1992), è
costituzionalmente possibile soltanto all'interno di un quadro
diretto a garantire un'effettiva coerenza di obiettivi e di
comportamenti.
2.3. - Sulla base delle suesposte motivazioni vanno rigettati i
dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle ricorrenti nei
confronti degli artt. 2, 4 e 8 della legge n. 215 del 1992.
Analogamente a quanto si riscontra nella più recente legislazione
sociale (sulla quale questa Corte si è già pronunziata: v. sentt.
nn. 75, 202, 281 e 406 del 1992), le disposizioni impugnate pongono
una disciplina positivamente differenziata in dipendenza di fattori
direttamente attinenti a qualità soggettive delle categorie di
persone considerate, e non già in ragione delle attività da esse
svolte. Questo carattere della disciplina impugnata testimonia la
portata generale della stessa, nel senso che contiene misure
concernenti le imprese condotte da donne o a prevalente
partecipazione femminile, senza riguardo ai particolari settori
materiali nei quali queste operano. Tali settori, infatti, sono presi
in considerazione dal legislatore unicamente al fine di specificare
la natura imprenditoriale delle attività e non già a quello di
privilegiare taluni settori materiali e di riservare ad essi soltanto
il superamento delle discriminazioni che si intendono eliminare.
Quanto affermato non porta ad escludere che l'attuazione delle
"azioni positive" a favore dell'imprenditoria femminile possa in
concreto interferire con le politiche di incentivazione che le
regioni o le province autonome promuovono nei settori materiali
affidati alle loro competenze. Tale incidenza indiretta, secondo il
costante orientamento di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 281,
366 e 406 del 1992), non può tuttavia costituire motivo di
illegittimità costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di
adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le
province autonome).
3. - Le considerazioni appena svolte conducono all'accoglimento
parziale delle questioni di legittimità costituzionale che le
ricorrenti hanno sollevato nei confronti dell'art. 6 della legge n.
215 del 1992.
Tale articolo, al primo comma, demanda a un decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, la determinazione dei criteri e delle modalità
per la presentazione delle domande e per la concessione delle
agevolazioni previste dal già ricordato art. 4. Per questo aspetto
le censure mosse dalle ricorrenti vanno rigettate, dal momento che
l'attribuzione allo Stato del potere di stabilire programmi di
"azioni positive" riguardo all'imprenditoria femminile fa
consequenzialmente cadere la pretesa lesività dell'intervento di un
decreto ministeriale diretto a fissare i criteri e le modalità per
l'attuazione di quei programmi legislativi.
Al contrario, vanno parzialmente accolte le censure che le stesse
ricorrenti muovono al secondo comma dell'art. 6, per il quale le
agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria,
di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono
i soggetti beneficiari, ma senza alcuno strumento di cooperazione con
le regioni o le province autonome, le cui materie di propria
competenza siano interessate dal suddetto decreto.
Le censure delle ricorrenti vanno accolte su quest'ultimo punto,
poiché l'esercizio del potere statale di concedere agevolazioni alle
imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne,
giustificato dalla necessità di assicurare condizioni di uniformità
su tutto il territorio nazionale in ordine all'attuazione di un
valore costituzionale primario, come la realizzazione
dell'eguaglianzaeffettiva delle donne e degli uomini nel campo
dell'imprenditoria, produce indubbie interferenze sullo svolgimento
delle competenze regionali (o provinciali), allorché le agevolazioni
da concedere riguardino imprese operanti in settori materiali
sottoposti alla disciplina dei poteri regionali (o provinciali)
medesimi. In relazione a tali interferenze, il principio
costituzionale di leale cooperazione esige che la decisione statale
di concessione delle predette agevolazioni sia preceduta da forme di
raccordo con le regioni (o le province autonome) nel cui ambito di
competenza ricadono le attività delle imprese destinatarie dei
benefici previsti dalla legge n. 215 del 1992. Tale esigenza di
cooperazione, che peraltro la disposizione impugnata soddisfa
unicamente nei rapporti con gli altri ministeri (mediante il
"concerto"), si impone tanto più nei rapporti con le regioni e le
province autonome, dal momento che l'art. 12 della legge impugnata
prevede che queste ultime concorrano - attraverso la predisposizione
di propri programmi di "azioni positive" coerenti con quelli
nazionali - al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza
sostanziale perseguiti dalla legge stessa.
Per le ragioni ora esposte, quando la concessione delle
agevolazioni da parte del Ministro dell'industria interferisce con
competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome, il relativo potere non può essere esercitato senza
che sia previsto un adeguato strumento di collaborazione tra Stato e
regioni (o province autonome).
4. - Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale
sollevate da entrambe le ricorrenti nei confronti dell'art. 12 della
legge n. 215 del 1992.
Nel prevedere che le regioni e le province autonome, in vista di
finalità coerenti con la stessa legge, attuino, in accordo con le
associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di
informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di
consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa,
di supporto alle attività agevolate dalla legge medesima, l'art. 12
violerebbe l'autonomia organizzativa garantita alle regioni e alle
province autonome là dove stabilisce, secondo la prospettazione
delle ricorrenti, la necessità dell'accordo con le associazioni di
categoria. La stessa sfera di competenze sarebbe violata, sempre
secondo le ricorrenti, anche dal secondo comma dello stesso articolo,
che prevede, per la realizzazione dei predetti programmi, la
stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati, presenti nel
territorio, aventi esperienza in materia. Infine, anche il terzo
comma dell'art. 12 sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto
violerebbe l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per aver
limitato la possibilità per le regioni e le province autonome di
attingere al Fondo nazionale ad un ammontare non superiore al trenta
per cento della spesa prevista, di modo che sarebbero stabiliti oneri
finanziari sprovvisti di adeguati mezzi di copertura.
Le censure ora considerate muovono tutte dal presupposto erroneo
che le regioni e le province autonome siano obbligate a predisporre i
programmi indicati nell'art. 12, con il conseguente vincolo a
stipulare le convenzioni e gli accordi previsti e a finanziare le
suddette attività, per il settanta per cento, con risorse proprie.
In realtà, sia se interpretato nella sua stretta letteralità, sia
se collocato in una visione sistematica dell'intera legge, l'art. 12
porta a configurare la predisposizione e la realizzazione dei
programmi di "azioni positive" come una facoltà delle regioni e
delle province autonome. Sotto il profilo letterale, occorre
considerare che l'articolo in esame mira a predisporre un quadro di
coordinamento fra le iniziative a favore dell'imprenditoria femminile
poste in essere dallo Stato e quelle concorrenti autonomamente decise
dalle regioni e dalle province autonome. L'art. 12, sotto
quest'ultimo aspetto, si limita a prevedere la necessità della
coerenza dei programmi liberamente determinati dalle regioni (e dalle
province autonome) con le finalità d'interesse generale perseguite
dalla legge n. 215 del 1992 e a stabilire, anche in relazione al
contributo finanziario statale del trenta per cento della spesa
prevista per i suddetti programmi, la via preferenziale dell'accordo
con le associazioni di categoria (per la predisposizione dei
programmi medesimi) e quella della convenzione con enti pubblici e
privati aventi particolare esperienza in materia (per la
realizzazione dei programmi stessi). Si tratta, com'è evidente, di
vincoli e di disposizioni che non possono in alcun modo esser
considerati lesivi dell'autonomia costituzionale spettante alle
ricorrenti.
5. - Deve, infine, dichiararsi la non fondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di
Trento e dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 della
legge n. 215 del 1992, il quale prevede l'istituzione presso il
Ministero dell'industria del Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile. Infatti, poiché per le ragioni
precedentemente illustrate la materia regolata dalla legge in
questione sfugge alle competenze regionali o provinciali, vengono
conseguentemente a cadere le censure delle ricorrenti in ordine a una
presunta violazione della autonomia ad esse assicurata dalle
disposizioni statutarie e costituzionali ricordate al punto 1 della
presente motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per
l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un
meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province
autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la
concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a
prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino
nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle
regioni e delle province autonome;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 3, 4, 6, primo comma, e 8 della legge 25 febbraio
1992, n. 215, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla
Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18,
20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme
di attuazione, e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt.
117, 118 e 119 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sollevata, con i
ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, per
violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, e dalla Regione Lombardia, per
violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, in connessione con l'art. 109 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 27 della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e l'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte