Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1962 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 82 e

83 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, promossi con le seguenti

deliberazioni:

1) deliberazione emessa il 27 gennaio 1961 dal Consiglio comunale

di Porretta Terme su ricorso di Bettuzzi Floriano ed altri, iscritta al

n. 44 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;

2) deliberazione emessa il 28 febbraio 1961 dal Consiglio comunale

di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta

al n. 50 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;

3) deliberazione emessa il 18 febbraio 1961 dal Consiglio comunale

di Cercola su ricorso di Amatucci Giovanni, iscritta al n. 57 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;

4) deliberazione emessa il 18 febbraio 1961 dal Consiglio comunale

di Cercola su ricorso di Romano Angelo, iscritta al n. 58 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 112 del 6 maggio 1961;

5) deliberazione emessa il 21 aprile 1961 dal Consiglio comunale di

San Possidonio su ricorso di Pongiluppi Angelo ed altri, iscritta al n.

80 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 161 del 1 luglio 1961.

Ritenuto che, con deliberazioni adottate dai Consigli comunali

indicate in epigrafe, è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione;

che, in questa sede, si è costituito in tutte le cause il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni in data 14 marzo,

24 maggio, 5 aprile, 20 maggio e 25 maggio 1961, chiedendo che si

dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale;

che nella causa n. 50 del 1961, relativa alla deliberazione del

Consiglio comunale di Baiso del 28 febbraio 1961, si è costituito

l'avv. Roberto Volpe, in rappresentanza delle parti private,

depositando le deduzioni il 18 maggio 1961 e concludendo perché siano

dichiarate illegittime le disposizioni impugnate;

Considerato che, con le sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio 1961,

questa Corte ha ritenuto che le decisioni adottate dai Consigli

comunali e provinciali in sede di contenzioso elettorale, in base agli

artt. 82 e 83 del citato Testo unico del 1960, per le elezioni

comunali, e in base alla citata legge del 18 maggio 1951, n. 328, per

quelle provinciali, hanno carattere giurisdizionale;

che, in particolare, per quanto attiene alla ora denunciata

illegittimità costituzionale delle ricordate disposizioni del Testo

unico del 1960, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della

Costituzione, nella sentenza n. 42, si è rilevato che il carattere

giurisdizionale dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali non è

in contrasto con le accennate norme costituzionali concernenti

l'ordinamento delle giurisdizioni, in quanto le leggi emanate al

riguardo successivamente alla Costituzione hanno nella sostanza

riprodotto il sistema giurisdizionale già disciplinato nelle leggi

precedenti; ed ha anche richiamato la giurisprudenza di questa Corte,

secondo la quale la Costituzione non ha automaticamente soppresso le

giurisdizioni speciali, ma ne ha disposto la revisione;

che, posto ciò, e non ravvisandosi, relativamente alle questioni

ora sollevate, motivi tali che possano indurre a modificare le

statuizioni sopra menzionate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause elencate in epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con le deliberazioni sopra indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte