Sentenza n. 11/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1969 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 marzo
1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi straordinari alle
imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori",
promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della
Regione autonoma della Sardegna, notificato l'11 maggio 1968,
depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 9 del
Registro ricorsi 1968.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Pietro Gasparri, per il ricorrente, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Regione sarda, con ricorso notificato il giorno 11 maggio 1968,
ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge statale 28
marzo 1968, n. 375, con la quale è stata disciplinata la concessione
di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di
concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28
settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.
Nel ricorso si afferma che la legge, in quanto si riferisce alle
imprese titolari di concessioni governative, e quindi esclude dal
contributo le imprese titolari di concessione regionale, concreta una
discriminazione a carico di queste ultime con violazione del principio
di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, visto in
connessione con l'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna. La
competenza regionale in materia di "trasporti su linee
automobilistiche" infatti, secondo la ricorrente, non neutralizzerebbe
il principio costituzionale suddetto; anzi, una deroga a detto
principio operata riguardo a soggetti dell'ordinamento regionale
comporterebbe una scelta legislativa specifica nei confronti di detti
soggetti, e sarebbe perciò invasiva della competenza regionale.
Nell'atto di intervento e deduzioni depositato il 29 maggio 1968,
il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva che proprio la
invocata autonomia legislativa ed amministrativa della Regione in
materia di trasporti automobilistici e tramviari, giusta l'art. 3,
lett. g) dello Statuto, induce a ravvisare la perfetta ortodossia
costituzionale della legge in esame, la quale ha limitato il suo ambito
di applicazione alle sole concessioni di trasporto a livello statale.
Tanto netta è la separazione delle due competenze in materia di
trasporti (a parte la delimitazione fisica costituita dalla
conformazione isolana della Regione, che non consente, neanche in via
di ipotesi, accavallamenti o interferenze di percorsi) che l'art. 20
delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D. P. R. 19
maggio 1950, n. 327, ha posto, funzionalmente, l'Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
La difesa dello Stato conclude osservando che l'attribuzione alla
potestà legislativa ed amministrativa regionale della soggetta materia
non ha creato alcun obbligo dello Stato di concorrere al funzionamento
delle attività che traggono origine da atti di competenza regionale e
che pertanto la legge impugnata, lungi dall'avere interferito nella
competenza regionale, si pone rispetto a questa in una situazione di
differenza: chiede pertanto che la questione sia dichiarata non
fondata.
Tali conclusioni sono state ulteriormente svolte dall'Avvocatura
generale dello Stato in una memoria depositata il 24 ottobre 1968 nella
quale si fa rilevare che, secondo quanto risulta da tutte le norme di
attuazione degli statuti speciali in materia di trasporti in
concessione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta per cui tali norme
non sono state emanate), la competenza delle Regioni non si estende ai
servizi di trasporto che implicano interventi finanziari dello Stato
per la loro gestione (Sicilia, art. 4 D. P.R. 17 dicembre 1953, n.
1113; Trentino-Alto Adige, art. 32 D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574;
Friuli-Venezia Giulia, art. 1 D. P. R. 9 agosto 1966, n. 833), e che
le norme di attuazione fissate per la Sardegna col D. P. R. 19 maggio
1950, n. 327 hanno applicato i medesimi principi. Difatti l'art. 20
precisa che, fino a quando non sia diversamente disposto da leggi
regionali, l'Ispettorato (ora Direzione) Compartimentale M.C.T.C. per
la Sardegna svolgerà le sue funzioni in materia di autoservizi di
linea e di tramvie "secondo le direttive dell'Amministrazione
regionale", pur conservando organicamente la posizione di ufficio
periferico del Ministero dei trasporti, e svolgendo pertanto in sede
locale le funzioni rimaste alla competenza della predetta
Amministrazione centrale. Questa separazione di funzioni quindi trova
corrispondenza proprio nella separazione delle competenze tra Stato e
Regione in materia di trasporti in concessione, per cui laddove esiste
la competenza regionale non è consentito l'intervento dello Stato,
neanche sotto il profilo finanziario.
Riprova di ciò sarebbe offerta dall'iter del provvedimento
legislativo, sfociato poi nella legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28,
la quale nel disciplinare il regime transitorio delle concessioni
definitive, prevedeva l'ingerenza regionale anche sui servizi
sovvenzionati dallo Stato. Relativamente a tale norma, il provvedimento
fu rinviato dal Governo al Consiglio regionale, trattandosi di materia
sottratta alla competenza regionale, ed il Consiglio regionale,
aderendo al rilievo, soppresse la disposizione censurata.
Non pertinente sarebbe poi il richiamo al principio costituzionale
di eguaglianza, essendo infatti connaturata all'ordinamento regionale
una disparità di trattamento fra i soggetti appartenenti a Regioni
diverse, sempre che tale disparità sia giustificata da particolari
esigenze da valutare nelle competenti sedi.
Poiché la Regione ha la competenza legislativa primaria per
emanare un proprio provvedimento che, valutate le particolari proprie
esigenze, statuisca a favore delle imprese sarde, titolari di
concessioni regionali, provvidenze analoghe a quelle di cui alla legge
nazionale in questione, la dedotta disparità di trattamento - ove pur
potesse in ipotesi ravvisarsi sussistente - sarebbe ascrivibile alla
Regione stessa, che avrebbe omesso di provvedere nei sensi predetti. Considerato in diritto :
La Corte ha costantemente statuito che le Regioni, in quanto
soggetti di autonomia e titolari di poteri circoscritti alla disciplina
delle sole materie tassativamente enumerate, sono legittimate a
sollevare questioni di costituzionalità solo per la tutela
dell'interesse all'esercizio dei poteri stessi, quali risultano dagli
Statuti o da norme della Costituzione, e pertanto esclusivamente contro
quelle leggi dello Stato che appaiono lesive delle proprie sfere di
competenza (sent. n. 32 del 1960, e n. 1 del 1961).
Di tale giurisprudenza ha evidentemente avuto riguardo la Regione
sarda quando nel suo ricorso ha denunciato la legge nazionale n. 375
del 1968 "in quanto invasiva della competenza regionale". Senonché, a
contrastare la fondatezza di siffatta censura, basterà ricordare che
la competenza della Sardegna a disciplinare la materia degli
autoservizi di linea in concessione, attribuitale in via esclusiva
dall'art. 3, lett. g, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
3, è stata effettivamente esercitata dal legislatore sardo con la
legge 27 ottobre 1956, n. 28, la quale, nella temporanea carenza di un
autonomo corpo di disposizioni regionali organiche in materia, ha
richiamato, facendole proprie, quelle della legge statale 28 settembre
1939, n. 1822, cui venivano apportate, con gli artt. 1 e 2 alcune
modifiche attinenti al procedimento di concessione, con la sostituzione
delle competenze del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore
ai trasporti a quelle che questa ultima legge assegnava al Capo dello
Stato ed al Ministro per le comunicazioni.
Con l'emanazione di tali norme veniva completato, anche per la
parte affidata alla legge, l'attuazione del precetto statutario, che
già aveva avuto inizio con il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327,
contenente la disciplina delle modalità relative al trasferimento alla
Regione delle funzioni amministrative di sua spettanza. Infatti tale
decreto, all'art. 20, ebbe a disporre che per i trasporti di cui si
parla l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la
Sardegna dovesse svolgere la propria attività sotto le direttive
dell'Amministrazione regionale ed altresì funzionare da organo di
consulenza tecnica della medesima.
Essendosi così, in integrale adempimento del precetto
costituzionale, venuta ad effettuare in concreto la ripartizione delle
due sfere di competenza, ciascuna resa autonoma rispetto all'altra (sia
pure con la differente forza, corrispondente alla diversità della
posizione rivestita dai due enti, di sovranità e rispettivamente di
autonomia) non si sa intendere come la legge dello Stato (la quale, con
riferimento alle concessioni di autoservizi di linea per viaggiatori da
esso effettuato, consente che per l'anno 1967 sia accordato alle
imprese titolari delle medesime, in quanto non sussidiate dallo Stato
stesso ed a determinate condizioni, un contributo a carico del proprio
bilancio) possa comunque interferire nella competenza della Regione
riferentesi alle linee da questa concesse con propri provvedimenti ed
alla stregua delle proprie norme. Ciò si sarebbe potuto verificare
solamente nel caso che si fosse o precluso o anche, al contrario,
imposto alla Regione di effettuare analoga concessione, mentre è
chiaro che ogni deliberazione in materia (e com'è ovvio a carico del
proprio bilancio) rimane aperta alla Sardegna, analogamente a quanto si
rende possibile alle altre Regioni, alle quali pure i relativi statuti
assegnano analoghe competenze in ordine i trasporti (art. 17, lett. a,
Statuto siciliano; art. 4, n. 14, Statuto T.-A. A.; art. 4, n. 11,
Statuto Friuli-Venezia Giulia).
Quest'ultimo richiamo alla situazione delle altre Regioni a statuto
speciale, cui la legge statale, non diversamente che per la Sardegna,
non apporta alcuna limitazione di competenza, è sufficiente a
dimostrare anche l'estraneità alla fattispecie dell'art. 3 della
Costituzione, di cui il ricorso lamenta la violazione. Infatti, se pure
si potesse ritenere che la violazione del principio di eguaglianza a
danno di una Regione possa essere configurata quale lesione della sua
sfera di competenza, ciò si potrebbe verificare solo quando a parità
di situazione, si attribuisse ad una o più Regioni un beneficio dal
quale le altre fossero escluse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Regione sarda nei confronti della legge statale 28
marzo 1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi straordinari alle
imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori", in
relazione all'art. 3, lett. g, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte