Art. 3
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
- a)ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b)ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c)polizia locale urbana e rurale;
- d)agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- e)lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f)edilizia ed urbanistica;
- g)trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
- h)acque minerali e termali;
- i)caccia e pesca;
- l)esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m)esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n)usi civici;
- o)artigianato;
- p)turismo, industria alberghiera;
- q)biblioteche e musei di enti locali.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva