Sentenza n. 11/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/01/1970 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno
1968 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia
nell'esecuzione della libertà vigilata imposta a Rendina Giovanni,
iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia,
esaminando il fascicolo per l'esecuzione della libertà vigilata
imposta per un quinquennio all'ergastolano Rendina Giovanni, ammesso
alla liberazione condizionale, sollevava d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo capoverso, del
codice penale.
Assumeva infatti il giudice a quo che il predetto articolo dispone,
nelle parti non impugnate, che gli organi giudiziari provvedono alla
revoca delle misure di sicurezza quando è cessata la pericolosità
sociale di coloro che vi sono sottoposti, riesaminando d'ufficio la
pericolosità medesima decorso il periodo minimo di durata stabilito
dalla legge per ciascuna di esse (art. 208 del codice penale), mentre
la norma impugnata, attribuendo un singolare potere di revoca
anticipata delle misure di sicurezza al Ministro per la giustizia, che
provvederebbe, per giunta, con decreto non motivato, contrasta con
l'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, secondo cui la
libertà personale è inviolabile e non ne è ammessa restrizione se
non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei soli casi
previsti dalla legge.
L'ordinanza di remissione è stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata e non vi è stata costituzione di parti in
questa sede. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale dovrebbe esaminare se il secondo capoverso
dell'articolo 207 del codice penale, attribuendo il potere di revoca
anticipata delle misure di sicurezza, anziché al giudice di
sorveglianza, al Ministro per la giustizia, contrasti o meno con l'art.
13, primo e secondo comma, della' Costituzione.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata si applicherebbe anche
nei confronti di soggetti ammessi alla liberazione condizionale.
Tale opinione è infondata giacché, secondo la comune
interpretazione, il potere ministeriale di revoca anticipata delle
misure di sicurezza non si estende all'ipotesi, tutta particolare,
della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale del
condannato.
La dottrina più autorevole ha tratto tale conclusione dalla
contrapposizione delle condizioni e dei fini cui rispettivamente
assolvono, da un lato le misure di sicurezza in genere, dall'altro la
libertà vigilata conseguente alla concessa liberazione condizionale.
Le misure di sicurezza sono per loro natura indeterminate nel
massimo di durata, ed in relazione al principio informatore secondo cui
debbono essere commisurate alla pericolosità della persona che vi è
sottoposta, sono soggette, decorso un periodo minimo stabilito ex lege
per ciascuna di esse, ad un continuo riesame onde adeguarle alle
mutevoli condizioni personali del soggetto; sono inoltre applicate, in
linea di principio, successivamente all'espiazione della pena e la
legge determina particolari sanzioni in caso di trasgressione agli
obblighi prescritti (art. 231 cod. pen.). Invece la libertà vigilata
della persona ammessa alla liberazione condizionale comporta regole di
condotta imposte per un tempo corrispondente a quello della pena
residua, o fissato in un quinquennio qualora si tratti di condannati
all'ergastolo. Essa non è conseguentemente prorogabile o revocabile;
in caso di violazione non si applicano sanzioni altrimenti previste,
bensì viene revocato il beneficio della liberazione.
Oltre che per tali cospicue differenze la dottrina è pervenuta
alla contrapposizione dei due istituti, sotto il profilo che interessa,
argomentando principalmente dalla circostanza che uno dei casi di
revoca del beneficio della liberazione condizionale è costituito dalla
trasgressione agli obblighi derivanti dalla libertà vigilata. La
gravità di siffatta sanzione ed il suo intimo legame con l'istituto
della liberazione condizionale hanno fatto concludere per
l'impossibilità di assimilare la comune figura della libertà vigilata
a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che
necessariamente, nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto
quanto dura il periodo della liberazione condizionale. Riconosciuta
quindi oltre che l'improrogabilità anche la irrevocabilità della
libertà vigilata di cui trattasi, ne consegue ulteriormente
l'inapplicabilità del potere ministeriale di revoca anticipata,
previsto dalla norma impugnata, al caso particolare in esame.
D'altronde lo stesso Ministro per la giustizia, in quaranta anni
circa di applicazione della norma, si è costantemente adeguato alla
riferita interpretazione prevalente, dalla quale anche questa Corte non
ha motivo di discostarsi. Non potendo pertanto la norma impugnata
trovare applicazione al caso di specie soggetto all'esame del giudice a
quo, (che, fra l'altro, non ha speso la benché minima considerazione
in proposito nella ordinanza di remissione), deve concludersi per
l'irrilevanza della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 207, secondo capoverso, del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, dal
giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia, con ordinanza
del 25 giugno 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte