Sentenza n. 11/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 25d.P.R. 749/1965
applicata al caso
- art. 12legge 62/1967
- art. 3legge 1268/1964
- art. 12legge 1268/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25,
secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (conglobamento
dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e
retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della
legge 5 dicembre 1964, n. 1268), e dell'art. 12, quarto comma, della
legge 24 febbraio 1967, n. 62 (istituzione di nuove cattedre
universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova
disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli
assistenti volontari), promossi con ordinanze emesse il 22 ottobre 1971
ed il 17 marzo 1972 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -
sezione VI - rispettivamente sui ricorsi di Attardi Aldo ed altri e di
Duni Giovanni ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione,
iscritte ai nn. 161 e 284 del registro ordinanze 1972 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972 e
n. 233 del 6 settembre 1972.
Visti gli atti di Costituzione di Attardi Aldo ed altri, di Duni
Giovanni ed altri e del Ministero della pubblica istruzione;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Leopoldo Mazzarolli e Guido Viola, per Attardi
Aldo ed altri, l'avv. Filippo Lubrano, per Duni Giovanni ed altri, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Ministero della pubblica istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, dopo avere
stabilito al primo comma l'importo delle retribuzioni spettanti agli
incaricati esterni universitari, al secondo comma dispone testualmente:
"La retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato
esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un
professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31% della
retribuzione spettante ai sensi del primo comma;... omissis...".
Il prof. Attardi ed altri professori di ruolo dell'Università di
Padova, che avevano avuto l'incarico per l'insegnamento presso la
stessa Università di altre materie per l'anno 1970-71, chiedevano al
competente Ministero che la retribuzione per l'incarico venisse loro
corrisposta non con la riduzione stabilita al secondo comma del citato
art. 25 ma con quella più favorevole risultante dall'art. 99 del r.d.
30 dicembre 1923, n. 2960.
Di fronte al silenzio-rifiuto del Ministero, proponevano ricorso al
Consiglio di Stato in s.g. chiedendo, in via pregiudiziale, che
venisse sollevata questione di legittimità costituzionale del secondo
comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965 per violazione del
principio di eguaglianza, in relazione all'art. 99 del r.d. n. 2960 del
1923, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 152 del 1970.
Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI), con ordinanza 22 ottobre
1971 (pervenuta a questa Corte il 26 aprile 1972), accoglieva tale
domanda e, richiamandosi alla sua volta alla citata sentenza n. 152
del 1970, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, del comma secondo dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno
1965, n. 749, in quanto si discosta dalla disciplina generale del
trattamento economico in caso di cumulo consentito di rapporti
d'impiego di cui all'art. 99 del r.d. n. 2960 del 1923.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene ora alla
cognizione della Corte.
Si sono costituiti in giudizio il prof. Attardi e consorti di lite,
il di cui patrocinio, con memoria depositata il 31 marzo 1972,
richiamandosi alla motivazione dell'ordinanza di rinvio ed alla
sentenza di questa Corte n. 152 del 1970, chiede che la questione venga
dichiarata fondata.
Si è, altresì, costituito il Ministero della pubblica istruzione,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con
memoria depositata l'11 luglio 1972, chiede che la questione venga
dichiarata infondata, in quanto nell'incarico conferito ad un
professore di ruolo non possono ravvisarsi gli estremi di un autonomo
rapporto d'impiego e quindi manca quel cumulo di rapporti al quale
possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 99 del r.d. n. 2960 del
1923.
2. - Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI), con ordinanza 17
marzo 1972 (pervenuta a questa Corte il 25 luglio 1972), pronunziata
sul ricorso proposto dai professori Giovanni Duni, Marcello Capurso,
Luciano Conti, Sergio Lariccia, Filippo Lubrano, Antonio Rau ed
Alessandro Taradel, tutti incaricati cosiddetti interni, cioè titolari
di altro rapporto d'impiego con lo Stato o altro Ente pubblico o
privato, presso l'Università di Cagliari, ha dichiarate rilevanti e
non manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione:
a) del secondo e terzo comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno
1965, n. 749, in quanto nel concorso di altro rapporto d'impiego con
l'incarico universitario dispongono che la retribuzione per tale
incarico venga ridotta, senza razionale motivo, in misura maggiore di
quella stabilita per il cumulo consentito di rapporti d'impiego dalla
norma generale dell'art. 99 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 2960;
b) del quarto comma dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1967, n.
62, in quanto stabilisce la gratuità del terzo incarico ai professori
incaricati esterni di insegnamento universitario e di un secondo
incarico al personale docente di cui ai commi secondo e terzo dello
stesso art. 12, dato che manca una ragione giustificatrice dell'assenza
di un trattamento retributivo, nonostante l'assoluta equiparazione, dal
punto di vista sostanziale e formale, degli incarichi gratuiti e
retribuiti.
Si è costituito in giudizio il Ministero della pubblica
istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che, con memoria depositata il 25 luglio 1972, chiede:
a) che la questione relativa all'art. 25 del d.P.R. n. 749 del
1965 venga dichiarata infondata, riportandosi, al riguardo, a quanto
dedotto con le memorie relative all'altra ordinanza sopra esaminata;
b) che la questione relativa all'art. 12, comma quarto venga
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il prof.
Conti (il solo interessato in tale questione) ha fatto valere la sua
pretesa alla retribuzione esclusivamente nei confronti del Ministero
della pubblica istruzione, non anche nei confronti della Università
che gli ha conferito l'incarico gratuito e non ha chiarito, né risulta
dall'ordinanza di rinvio, se si tratta di incarico non retribuito
perché eccedente il numero degli incarichi dei quali lo Stato si è
assunto il relativo onere (art. 11) o di incarico non retribuito ai
sensi del denunziato art. 12, comma quarto; che in subordine venga
rinviata al giudice a quo perché si pronunzi sulla rilevanza; che,
comunque, venga dichiarata infondata, in base alle considerazioni
svolte nella memoria riguardante i professori della Università di
Messina, sopra riassunta.
Si sono costituite anche le parti private, il cui patrocinio, con
memoria depositata il 13 agosto 1972, si riporta, ribadendole, alle
deduzioni già svolte davanti al Consiglio di Stato e fatte proprie
dalla ordinanza di rinvio.
Successivamente, in relazione al giudizio di legittimità
costituzionale promosso con l'ordinanza del Consiglio di Stato 22
ottobre 1971, con memoria depositata il 28 dicembre 1972, le parti
private hanno contestato l'assunto dell'Avvocatura generale dello Stato
secondo il quale, nel caso di conferimento di un secondo incarico a chi
sia già professore di ruolo in una Università, non s'instaura un
secondo rapporto d'impiego. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere
definiti con unica sentenza data la identità della questione
principale che ne forma oggetto.
2. - Deve poi rilevarsi, in via preliminare, che la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, della legge n.
62 del 1967, prospettata con l'ordinanza 17 marzo 1972, in relazione al
capo del ricorso proposto davanti al giudice a quo riguardante il prof.
Conti, va dichiarata inammissibile per evidente difetto di rilevanza.
La norma impugnata, invero, in deroga ai divieti contenuti nei
precedenti tre commi, consente che nell'ipotesi di conferimento
d'incarichi dopo l'inizio dell'anno accademico ed in caso di necessità
possa essere conferito un terzo incarico gratuito ai professori
incaricati esterni e un secondo incarico gratuito al personale docente
di ruolo o a coloro che già ricoprono un ufficio con retribuzione a
carico dello Stato, di Ente pubblico o privato o che, comunque,
fruiscano di un reddito di lavoro subordinato.
È pacifico, invece, che il prof. Conti è titolare di un solo
incarico gratuito perché conferito per l'insegnamento di una materia
complementare, non compresa fra quelle per le quali lo Stato si è
assunto l'onere della retribuzione e, quindi, il suo rapporto non
rientra nella previsione del quarto comma dell'art. 12 della legge n.
62 del 1967, sopra riportato.
Risulta, pertanto, ictu oculi che l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale di tale quarto comma non potrebbe
spiegare alcun effetto ai fini della decisione del ricorso proposto dal
prof. Conti davanti al Consiglio di Stato.
3. - Come si è esposto in narrativa, con l'ordinanza 22 ottobre
1971 viene prospettata, in riferimento al solo art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,
comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, che testualmente
dispone: "La retribuzione per il secondo incarico conferita ad un
incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad
un professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31 %
della retribuzione spettante ai sensi del primo comma;... omissis...".
Con l'altra ordinanza la stessa questione viene prospettata, in
riferimento anche agli artt. 3 e 36 della Costituzione, ed estesa al
terzo comma dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, che
dispone testualmente: "Per gl'incarichi di insegnamento conferiti,
invece, a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico
dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un
reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione
del 38% di quella indicata nel primo comma".
Entrambe le ordinanze, peraltro, pronunziate la prima in un
giudizio promosso esclusivamente da incaricati che sono già professori
di ruolo, la seconda in un giudizio promosso da incaricati aventi altro
impiego retribuito a carico dello Stato, della stessa Amministrazione
della pubblica istruzione, di Enti pubblici e, perfino, di un Ente
privato, sono motivate con il richiamo alla più volte citata sentenza
di questa Corte n. 152 del 1970 e quindi sotto il profilo che le norme
denunziate contengono una disciplina del cumulo di stipendio, in caso
di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, differenziata,
senza razionale giustificazione, da quella generale risultante
dall'art. 99 del t.u. approvato con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, e
successive modificazioni.
Questa motivazione dimostra chiaramente che l'art. 36 della
Costituzione è fuori causa e che entrambe le questioni vanno esaminate
soltanto sotto il profilo della denunziata violazione del principio di
eguaglianza.
Pregiudiziale a tale esame è, peraltro, l'accertamento della
eventuale fondatezza della eccezione sollevata dall'Avvocatura dello
Stato, secondo la quale, sia nella ipotesi del primo incarico conferito
ad un professore di ruolo o di secondo incarico conferito ad un
incaricato esterno, ossia a personale già legato allo stesso Ministero
della pubblica istruzione da un rapporto d'impiego di ruolo o non di
ruolo, non si verificherebbe un cumulo di rapporti di impiego, sibbene
una semplice estensione delle prestazioni dovute in forza del
preesistente rapporto, estensione che può anche non superare il limite
delle tre ore settimanali, fissato dall'art. 6 della legge n. 311 del
1958.
Ma a prescindere dalla considerazione che non può ritenersi
semplice estensione dei doveri di un rapporto d'impiego l'attribuzione
di un incarico che implichi prestazioni equivalenti a quelle del
rapporto già esistente e, quindi, ne raddoppi i doveri, è evidente
che la tesi dell'Avvocatura dello Stato non può certo valere per
quanto riguarda il terzo comma dell'art. 25, ossia nella ipotesi che
l'incaricato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello
Stato o di altri enti pubblici e perfino privati.
In questa ipotesi non è contestabile che di vero e proprio cumulo
di rapporti d'impiego si tratti.
Ed allora, proprio argomentando da questa ipotesi ed esaminando nel
suo complesso l'impugnato art. 25, non può che giungersi alla
conclusione, che poi si risolve nell'affermazione dell'esistenza del
presupposto sul quale poggia la motivazione delle ordinanze di rinvio,
che con detta norma si è voluto deliberatamente porre in essere, per
gl'incaricati di insegnamento universitario, una disciplina del cumulo
degli stipendi, in caso di cumulo consentito di rapporti d'impiego,
differenziata da quella generale di cui all'art. 99 del testo unico n.
2960 del 1923.
Infatti, dopo avere stabilito al primo comma per gl'incaricati
esterni universitari delle retribuzioni che, come espressamente risulta
dall'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sono ragguagliate
agli stipendi tabellari di taluni posti di ruolo, neppure iniziali,
della stessa carriera universitaria - così implicitamente riconoscendo
il carattere di rapporto di impiego che si instaura con l'incarico -
l'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, nei seguenti commi, ne stabilisce
delle diminuzioni diversamente graduate a seconda che l'incarico sia
conferito a chi sia titolare di altro rapporto d'impiego di ruolo o non
di ruolo nella stessa carriera universitaria o sia titolare di altro
rapporto d'impiego, sempre di ruolo o non di ruolo, con lo Stato o con
Enti pubblici o privati o comunque abbia un reddito derivante da lavoro
subordinato.
Mentre non è da escludere che alla determinazione in minore misura
della riduzione (al 38%) della retribuzione per questa seconda ipotesi
non sia estraneo un certo riferimento all'art. 99 del testo unico n.
2960 del 1923, è chiara, comunque, l'incontestabilità del pieno
riconoscimento e della conseguente ammissione, per l'ipotesi stessa, di
un vero e proprio cumulo di rapporti d'impiego.
Ma giunti a questo punto e risalendo al secondo comma, a parte la
maggiore riduzione della retribuzione (al 31%), che del resto non
risulta in alcun modo giustificata, non si vede come e perché debba o
possa escludersi che eguali riconoscimenti ed ammissione vi siano per
l'ipotesi in detto secondo comma contemplata.
Per giungere a diversa soluzione si dovrebbe, invero, ritenere che
nell'ambito dello stesso ordinamento statale si possono concepire due
separati rapporti d'impiego soltanto se implichino dipendenza da
diverse branche dell'Amministrazione e non da una stessa branca, il che
è contraddetto dal terzo comma, nella previsione del quale sono
evidentemente compresi anche gli assistenti universitari o i professori
delle scuole medie o, comunque, gli appartenenti al personale
amministrativo universitario o comunque scolastico, che pur dipendono
dallo stesso Ministero della pubblica istruzione.
Deve, dunque, convenirsi che l'art. 25 in esame pone in essere una
disciplina del cumulo di retribuzioni nell'ipotesi di cumulo consentito
di rapporti d'impiego, differenziata da quella generale contemplata
dall'art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923, così come è affermato
nelle ordinanze di rinvio.
Ai fini del decidere resta, quindi, da accertare se tale
differenziazione corrisponda a posizioni oggettive egualmente
differenziate o, comunque, abbia una razionale giustificazione.
Intanto non si ravvisa alcuna ragione plausibile che possa spiegare
la differenza tra la misura delle riduzioni della retribuzione per
l'incarico stabilita tra le ipotesi del secondo comma e quella del
terzo comma, che, come sopra si è dimostrato, sostanzialmente si
equivalgono.
A maggior ragione tale trattamento differenziato non trova
giustificazione nel caso di cumulo con altro rapporto d'impiego
estraneo all'ordinamento universitario (art. 25, comma terzo) che
riproduce la posizione generale ipotizzata dall'art. 99 del testo unico
n. 2960 del 1923, in quanto l'impiego cumulato all'incarico può
benissimo essere retribuito in misura molto minore di quella stabilita
dal primo comma dell'art. 25, cosicché con la riduzione di questa al
38% può verificarsi anche quel caso limite di una retribuzione dei due
rapporti cumulati inferiore a quella spettante per uno solo di essi e
cioè per l'incarico.
Ne consegue che la differenziazione tra disciplina del cumulo delle
retribuzioni adottata dal ripetuto art. 25, rispetto alla disciplina
generale di cui all'art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923, non solo
non trova giustificazione in una corrispondente differenziazione di
posizioni obbiettive, ma per la aberrante conseguenza sopra illustrata,
alla quale si può giungere nella ipotesi di cui al terzo comma,
risulta sicuramente irrazionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo e
terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento
dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e
retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5
dicembre 1964, n. 1268, nella parte in cui dispongono che le
retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al
31 per cento per gl'incaricati interni e al 38 per cento per
gl'incaricati esterni, anziché stabilire che in entrambe le ipotesi
venga ridotta del terzo la retribuzione minore;
b) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, della legge
24 febbraio 1967, n. 62, sulla istituzione di nuove cattedre
universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova
disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli
assistenti volontari, prospettata con ordinanza del Consiglio di Stato
17 marzo 1972, in relazione al capo di ricorso in quella sede proposto
dal prof. Conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte