Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901

del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dal pretore di Cremona nel

procedimento penale a carico di Avellone Giuseppe, iscritta al n. 111

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal pretore di Firenze nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Giovannini Antonio e

Tinti Gian Pier Luigi, iscritte ai nn. 199 e 200 del registro ordinanze

1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del

9 luglio 1975;

3) ordinanza emessa l'11 marzo 1975 dal pretore di Pizzo nel

procedimento penale a carico di Barbieri Paolo, iscritta al n. 205 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe sollevano questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1901 codice civile e 32 legge

24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.;

Considerato che con sentenza n. 18 del 1975 la Corte costituzionale

ha dichiarato non fondata identica questione;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1901 codice civile e 32 legge 24 dicembre

1969, n. 990, promossa con le ordinanze in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3 e 41 della Costituzione e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 18 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte