Sentenza n. 11/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1978 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 427, comma
secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 31 gennaio 1975 dal pretore di Alessandria, nel procedimento per
incidente di esecuzione proposto da Carlo Comaroli, iscritta al n. 134
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Alessandria, nel corso di un procedimento per
incidente di esecuzione, promosso da tal Comaroli Carlo, sollevava
d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 427, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui stabilisce che l'imputato detenuto, ove rifiuti di
assistere al dibattimento senza che ricorra alcuna delle circostanze di
cui all'art. 497 C.P.P., viene considerato presente a tutti gli
effetti, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il Comaroli aveva chiesto l'annullamento dell'ordine di
carcerazione emesso a suo carico in base a sentenza di condanna
scaturita da un dibattimento cui egli, detenuto per altra causa, aveva
rinunciato ad assistere.
Osservava il giudice a quo che, in virtù della norma denunciata,
all'imputato non era stata notificata per estratto la sentenza emessa
in suo danno, sicché i termini per l'impugnazione avevano preso a
decorrere dalla data in cui il dispositivo era stato letto in udienza.
Tale procedimento, valutato alla stregua dei principi costituzionali di
cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, verrebbe a determinare una
situazione di disfavore per l'imputato detenuto che rinunci ad
assistere al dibattimento rispetto all'imputato libero che non compaia:
questo ultimo infatti viene considerato contumace e gode pertanto delle
garanzie difensive apprestate in favore di coloro che sono soggetti
allo speciale procedimento regolato dagli artt. 497 e segg. c.p.p.,
tra cui quella del diritto alla notifica dell'estratto della sentenza,
sicché il termine per l'impugnazione decorre dalla data della notifica
della stessa.
Il diverso trattamento riservato all'imputato detenuto, che deve
provvedere all'eventuale gravame nei tre giorni successivi alla
pronuncia della sentenza, si appaleserebbe, oltreché di disfavore,
anche incidente in maniera rilevante sull'esercizio del diritto di
difesa.
Il giudice a quo, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte
costituzionale ed anche a quella della Cassazione, risolve
positivamente il quesito relativo alla legittimazione del giudice
dell'esecuzione penale a sollevare questioni di legittimità
costituzionale e motiva ampiamente sulla rilevanza della sollevata
questione, concernente il passaggio in giudicato della sentenza dalla
quale era scaturito l'ordine di carcerazione oggetto del giudizio a
quo.
2. - L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata. Davanti a questa Corte non si costituiva la parte privata,
mentre spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che la diversità
di disciplina trova giustificazione nella sostanziale diversità delle
situazioni messe a confronto e chiedendo che questa Corte dichiarasse
non fondata la sollevata questione.
Invero l'art. 427, comma secondo, c.p.p., presuppone che l'imputato
abbia avuto la conoscenza effettiva della celebrazione del
dibattimento, laddove la mancata comparizione all'udienza dell'imputato
libero non consente di conseguire la medesima certezza, ancorché sia
stata verificata la regolarità della notificazione del decreto di
citazione, atteso che detta notificazione "comporta la conoscenza
legale, ma non quella reale del dibattimento".
Conseguentemente la situazione disciplinata dalla norma impugnata
può essere validamente raffrontata con quella dell'imputato libero
soltanto nel caso in cui vi sia la certezza che questi abbia avuto la
conoscenza reale del dibattimento: si tratta dell'ipotesi disciplinata
dall'art. 429 c.p.p. ovvero di quella di cui agli artt. 497 e 498 dello
stesso codice, in relazione alle quali non si procede a dichiarazione
di contumacia né, quindi, a notificazione dell'estratto della
sentenza.
Peraltro la stessa ordinanza del giudice a quo riconosce che quando
l'imputato detenuto deduca una giustificazione a sostegno della mancata
partecipazione al dibattimento, la stessa giurisprudenza ammette che
debba procedersi alla dichiarazione di contumacia, ove il motivo
addotto non sia considerato legittimo impedimento a comparire. Considerato in diritto :
1. - La situazione accertata e tenuta presente dal giudice a quo
nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione era la
seguente. Un imputato detenuto aveva rinunciato, con dichiarazione
dell'11 novembre 1974, a comparire per l'udienza fissata al 21 novembre
1974. L'imputato stesso aveva, quindi, conoscenza dell'udienza e si
avvaleva di un suo diritto rifiutando di parteciparvi. Il giudice,
secondo le disposizioni dell'art. 427, comma secondo, c.p.p., ordinava
che si procedesse come se l'imputato fosse presente. Nella stessa
udienza questi veniva condannato a pena detentiva; e, non essendo stata
proposta tempestiva impugnazione avverso la sentenza, veniva
conseguentemente emesso ordine di carcerazione.
2. - Osserva la Corte che il giudice dell'esecuzione era
legittimato a sollevare la questione di costituzionalità perché egli
doveva stabilire se la sentenza (di primo grado) da eseguire era
passata in giudicato, per difetto di impugnazione nel termine di legge.
3. - Ma la questione non è fondata.
Il giudice a quo ha sollevato il dubbio di costituzionalità nei
confronti dell'art. 427, comma secondo, c.p.p., il quale prescrive che,
nell'ipotesi di rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza, il
giudice ordina che si proceda come se l'imputato fosse presente. Ora,
la norma non è lesiva dei diritti dell'imputato, ma anzi concilia la
facoltà dell'imputato di non assistere all'udienza, con la
fondamentale esigenza di giudicarlo egualmente, cioè di non
subordinare alla volontà dell'imputato l'attuazione della potestà
punitiva dello Stato. In quanto consente che il giudizio abbia luogo
nonostante la volontaria dichiarata rinuncia dell'imputato a
parteciparvi, la norma dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., si
sottrae, dunque, di tutta evidenza, al dubbio di incostituzionalità.
Senonché la questione va esaminata anche in relazione agli effetti
che dalla stessa norma derivano al momento della pronuncia della
sentenza, effetti che sono disciplinati dall'art. 472, terzo comma,
c.p.p., nel senso che la lettura del dispositivo in udienza vale
notificazione sia nei confronti delle parti presenti, sia di quelle
"che debbono considerarsi presenti" nel dibattimento.
La medesima questione, più puntualmente riferita all'articolo 472,
terzo comma, c.p.p. (oltre che agli artt. 199, commi primo e terzo, e
500 c.p.p.), fu esaminata e dichiarata infondata dalla Corte con
sentenza 136 del 1971; e ancora, proposta con riferimento al solo art.
472, terzo comma, c.p.p., fu dichiarata dalla Corte manifestamente
infondata con ordinanza n. 76 del 1973. Sempre identica questione fu
proposta con riferimento, questa volta, al solo art. 500 c.p.p., in
quanto prevede soltanto per il contumace, e non per l'assente
volontario, la notificazione per estratto della sentenza; e la Corte
ugualmente la dichiarò infondata con sentenza n. 18 del 1976.
In tutti questi casi erano stati richiamati, quali parametri, gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, che egualmente sono stati invocati
nell'ordinanza del pretore di Alessandria che ha promosso il presente
giudizio.
Il pretore, cioè, ritiene che l'art. 3, con riferimento anche
all'art. 24, sia violato per la disparità di trattamento tra imputato
detenuto che rinunzi a comparire e imputato libero che può
volontariamente non comparire, "godendo questi di tutte le guarantigie
del giudizio contumaciale", mentre l'altro "deve essere dichiarato
assente e perdere il diritto alla notifica per estratto".
Ma la situazione dell'imputato che rinunzia espressamente a
comparire all'udienza, della quale, dunque, ha certa conoscenza, è
diversa da quella dell'imputato libero, che all'udienza di fatto non
partecipa, ma che poteva anche ignorarne l'avvenuta fissazione o la
data, nonostante la notifica del decreto di citazione, stante che la
notificazione stabilisce una presunzione legale di conoscenza
dell'atto, ma, tranne quando sia avvenuta a mani proprie, non dà la
certezza della conoscenza reale di esso; mentre poi la legge, come
osserva l'Avvocatura dello Stato, pareggia la situazione dell'imputato
libero a quella del detenuto che abbia rinunziato a comparire in alcuni
casi determinati, nei quali è certo che l'imputato ha conoscenza della
celebrazione del dibattimento (artt. 428 e 497, comma secondo, c.p.p.).
In tale diversità di situazioni, ben poteva, e ragionevolmente, il
legislatore trattare l'imputato libero come contumace (e quindi
prescrivere la notificazione della sentenza per estratto) e considerare
a tutti gli effetti come presente l'imputato detenuto che ha
espressamente rinunziato ad assistere all'udienza, e quindi non
prevedere la notifica a lui dell'estratto. Ad ogni eventuale
conseguenza di questa mancata notifica l'imputato può sottrarsi, e di
fatto normalmente si sottrae, tenendosi informato dell'esito del
processo, senza contare che a tutti gli effetti egli è rappresentato
dal difensore (art. 427, secondo comma, c.p.p.).
Tale scelta del legislatore potrebbe essere discussa sul piano
dell'opportunità, non su quello della legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., sollevata, con riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alessandria, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte