Sentenza n. 11/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo
comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u. leggi di pubblica
sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1974 dal
pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Rampella
Calogero, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 25 novembre 1974 il pretore di Firenze ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 18, comma terzo, r.d. 18 giugno 1931, n.
773, così come modificato dalla sentenza 10 giugno 1970, n. 90 della
Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 17, 21 e 27 Cost.,
sul riflesso che la incriminazione di coloro, i quali siano al giorno
del mancato preavviso della riunione in luogo pubblico in cui han
preso la parola, per un verso contrasterebbe con l'art. 21, comma
primo, e, per altro verso, non riceverebbe giustificazione da altri
principi costituzionali. Invero - prosegue il giudice a quo - , se si
dimostrasse l'accordo con i promotori, gli oratori risponderebbero
come correi dei promotori non già come oratori, laddove, se l'accordo
non fosse dimostrato, l'incriminazione degli oratori in quanto tali
contrasterebbe con l'art. 27, comma primo. La differenziazione, poi,
tra oratori e partecipi alla riunione che si limitano ad assistervi,
deriverebbe proprio dalla manifestazione del proprio pensiero, che è
tutelata dall'art. 21, comma primo; donde la violazione dell'art. 3.
Né - sempre a giudizio del pretore di Firenze - la incriminazione
degli oratori, consci del mancato preavviso, potrebbe trarsi da quei
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, che, a sensi
dell'art. 17, comma terzo, impongono alle competenti autorità di
vietare riunioni in luogo pubblico, perché ebbe la stessa Corte ad
avvertire, nella sentenza 90/1970, che una cosa è l'onere, che sui
promotori grava, di dare preavviso della progettata riunione in luogo
pubblico e altra cosa è la comprovata sussistenza di motivi di
sicurezza o di pubblica incolumità che impongono - ne abbiano le
autorità ricevuto preavviso oppur no - di vietarle.
Sebbene la ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del 19 novembre 1975, sia stata, a seguito di reiterate sollecitazioni
della Cancelleria della Corte, ritualmente notificata e comunicata,
nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Successivamente alla ordinanza del pretore di Firenze, la
Corte, con sent. 51/1975, ha ritenuto infondata la questione di
costituzionalità della norma di diritto impugnata perché il pretore
di Bolzano che, con ordinanza 25 novembre 1972, ebbe a riproporla, non
aveva addotto nuovi argomenti né prospettato la questione sotto nuovi
profili. Siffatto apprezzamento non può ripetersi per il pretore di
Firenze il quale, ampliando l'area dei parametri di costituzionalità,
prospetta nuove argomentazioni, che la Corte non può non assoggettare
ad esame.
2. - Nella sent. 90/1970 si giudicò fondata la questione di
costituzionalità dell'art. 18, comma terzo, che commina pena
contravvenzionale per coloro che prendono la parola in riunioni in
luogo pubblico, non precedute da preavviso, e, per contro, si reputò
infondata la questione di costituzionalità della stessa norma
riferita a chi in dette riunioni prenda la parola pur essendo conscio
del mancato preavviso; sulla base della duplice premessa si dichiarò
l'illegittimità dell'art. 18, comma terzo, t.u.p.s. nella parte in cui
non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola
essendo a conoscenza della omissione del preavviso.
Tale essendo la struttura logico-giuridica del precedente del 1970,
sembra chiaro che, se più non possono essere incriminati coloro che
prendono la parola in riunione in luogo pubblico non essendo a
conoscenza del mancato preavviso, permane per la Corte integro il
compito di verificare se sia, oppur no, fondata la questione di
costituzionalità dell'art. 18, comma terzo, in quanto se ne assumano
destinatari coloro che, pur essendo a conoscenza del mancato
preavviso, prendano la parola in riunioni in luogo pubblico.
3. - L'attenta considerazione degli argomenti esposti nella
ordinanza di rimessione e il riesame della materia, non priva di
difficoltà come quella che coinvolge il coordinamento tra interessi
costituzionalmente garantiti, inducono la Corte a sancire
l'illegittimità dell'art. 18, comma terzo, anche se destinatari ne
siano coloro che abbiano preso la parola in riunioni in luogo pubblico
pur essendo a conoscenza del mancato preavviso alle competenti
autorità.
La circostanza che la posizione di costoro non si confonda con la
condizione dei partecipi che non hanno preso la parola non giova da
sola a porre i primi sullo stesso piano dei promotori, che non
assolsero al dovere del preventivo preavviso: pertanto, fondata è la
censura di violazione dell'art. 3, volta che l'indiscussa disparità
tra partecipi silenti e oratori si è utilizzata per affermare
l'affinità tra promotori e oratori.
D'altro canto è estranea alla fattispecie, descritta nel testo
anche originario dell'art. 18, comma terzo, la considerazione di pur
comprovati motivi di sicurezza o di pubblica incolumità (beni,
garantiti dall'art. 17, ad insidiare i quali potrebbe indirizzarsi il
comportamento di coloro che prendono la parola in riunioni non
precedute da preavviso) perché, come riunioni, pur precedute da
preavviso, ben possono attentare alla sicurezza o alla pubblica
incolumità, così riunioni, non precedute da preavviso, possono
svolgersi senza che ne siano in alcun modo pregiudicate la sicurezza o
la incolumità pubblica.
La presunzione o la supposizione, infine, di accordo con i
promotori, non solleciti di dar preavviso della riunione, cui
conferirebbe sostanza la conoscenza, negli oratori non promotori, del
mancato preavviso, non equivale di per se stessa a piena prova e,
pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo vuoi nell'area
dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del
mancato preavviso ai promotori negligenti, senza negar rispetto
all'art. 27, comma secondo.
Il raffronto tra gli artt. 3, 17 e 27, lungi dal giustificare la
sussunzione, nell'art. 18, comma terzo, del comportamento degli
oratori consci del mancato preavviso, evidenzia la violazione di tali
precetti costituzionali. Parimenti l'incriminazione dei soli oratori in
questione implica violazione del diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, garantito dall'art. 21, comma primo.
Ne consegue la illegittimità, senza residuo, dell'art. 18, comma
terzo, (secondo periodo) t.u.p.s.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo
(secondo periodo) r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui
prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la
parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della
omissione di preavviso previsto nel primo comma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte